Il mercato indiano si apre sempre più agli investitori stranieri. Un'importante liberalizzazione riguarda la vendita al dettaglio. Vediamo a quali condizioni è possibile oggi operare nel settore retail.
Sul piano del marketing e non giuridico, esiste in India una sorta di obbligatorietà del c.d. Double Brands (ad es. Fiat-Tata, Mitsubishi-Mahindra, etc.): in taluni casi, l'accostamento di un famoso marchio straniero ad un altrettanto conosciuto marchio locale viene perseguita come strategia commerciale immediata per catturare i gusti dei consumatori indiani.
Fino al 31 marzo 2006 non era possibile commercializzare al dettaglio prodotti stranieri, se non accompagnati da marchi e distributori indiani, che li acquistavano e distribuivano per proprio conto.
Lo straniero era costretto ad aprire con la formula del franchising, e ciò affinché l'imprenditore indiano potesse crescere nel ruolo di franchisee all'ombra dell'investitore straniero.
Dopo anni di discussioni, il Governo indiano ha deciso di superare il protezionismo del mercato della vendita al dettaglio.
Dal 1° aprile 2006 le società estere possono acquisire o costituire al 51% una società mista avente ad oggetto il commercio al dettaglio di beni contraddistinti da un unico segno distintivo (c.d. monomarca), ma a determinate condizioni:
- una preventiva richiesta da presentarsi al Foreign Investment Promotion Board (FIPB) - Department of International Policy e Promotion, il quale dovrà approvarla
- il prodotto deve essere commercializzato solo in negozi monomarca
- il prodotto deve essere venduto sotto lo stesso marchio con il quale viene commercializzato a livello internazionale
- si possono vendere solo i prodotti sui quali viene apposto il marchio nel corso del processo produttivo
- ogni variazione della lista di prodotti inseriti nel monomarca, per poter essere messa in vendita, deve essere sottoposta ad una nuova approvazione da parte del FIPB di competenza.
L'apertura alla commercializzazione di prodotti contraddistinti da un "one single brand" straniero permette all'impresa italiana di progettare l'ingresso nel promettente mercato indiano utilizzando direttamente il proprio brand e diffondendone la conoscenza al pubblico locale.
Le società che adottano una politica di vendita attraverso outlet monomarca hanno l'unica necessità di trovare un partner societario indiano, che detenga il 49% del capitale sociale.
Il fatto di essere ancor oggi obbligati a condividere la partnership con un operatore economico locale non deve, tuttavia, essere inteso come un elemento a sfavore dell'investitore.
In realtà, il controllo del 51% del capitale sociale garantisce la sufficiente capacità decisionale in capo alla società straniera, ma al contempo essa si avvarrà dell'esperienza sul campo del partner indiano, che avrà tutto il vantaggio di implementare l'attività economica e la diffusione del brand, ricevendone, in conseguenza, la propria quota di distribuzione degli utili.
È lecito chiedersi se, nel corso degli anni, il Governo indiano deciderà di completare il processo di liberalizzazione a favore degli investitori stranieri, portando la quota societaria disponibile dal 51 al 100%.
In tal caso, potrebbe sorgere la necessità o la volontà per l'investitore di trasformare la partnership in una vera e propria società interamente controllata (wholly owned subsidiary).
La trasformazione porterebbe all'investitore il 100% degli utili della società, ma per poter operare la trasformazione sarà necessario prevedere, all'interno dell'accordo di joint venture, la cessione delle quote da parte del socio indiano a favore del partner italiano.
Infine, andrà posta particolare cura e attenzione sull'utilità di inserire nei contratti di joint venture delle "no compete clauses", per contrastare possibili condotte di concorrenza sleale poste in essere dal partner indiano.
Ad esempio, il partner locale potrebbe decidere di interagire con altri operatori commerciali concorrenti proseguendo, nel contempo, la propria collaborazione con la società italiana titolare del marchio. Apposite clausole possono impedire al partner indiano di interagire, per un periodo determinato, con altri titolari di segni distintivi del medesimo settore merceologico.
Avv. Paolo Manzato
Avv. Pierfrancesco C. Fasano