Fatta eccezione per alcuni Stati, che hanno assunto una posizione neutrale (ad esempio la Turchia), sono state adottate misure più restrittive rispetto alle precedenti (Reg. CE n. 423/2007) e anche più stringenti rispetto a provvedimenti analoghi rivolti ad altri Paesi.
Iran
Il Reg. UE n. 961/2010 è recentemente entrato in vigore in attuazione della Decisione del Consiglio dell'Unione Europea 2010/413 PESC. Essa prevede che tutti i cittadini dell'Unione, le persone fisiche e giuridiche soggette alla giurisdizione degli Stati membri devono esercitare un’attenta vigilanza quando si relazionano con entità costituite in Iran al fine di assicurare che questi contatti non contribuiscano alla realizzazione o allo sviluppo di attività nucleari.
Anche gli Stati Uniti sono intervenuti nei confronti dell'Iran con l'emanazione del “Comprehensive Iran Sanctions Accountability and Divestement Act” che vieta la fornitura all'Iran di prodotti petroliferi raffinati nonché di beni, tecnologie e servizi strumentali alla loro produzione e correlate alla manutenzione e modernizzazione delle raffinerie già esistenti
La normativa comunitaria di maggiore interesse per gli imprenditori italiani prevede misure restrittive e divieti:
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di natura merceologica concernente le importazioni e le esportazioni
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di natura finanziaria e di congelamento di fondi e di risorse economiche nei confronti di enti e di soggetti iraniani
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nei settori trasporti, investimenti e assicurazioni.
In particolare, indipendentemente dall'origine della merce è vietato importare o esportare in Iran le seguenti tipologie di beni:
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beni e tecnologie utilizzate nel settore militare
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beni e tecnologie utilizzate nel settore dell'energia nucleare
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beni e tecnologie a duplice uso (Dual Use).
È, inoltre, vietata l'esportazione in Iran di beni e tecnologie destinate all'industria del petrolio e del gas, come pure sono state introdotte limitazioni al finanziamento di determinate imprese, il congelamento di fondi in casi specifici e alcune restrizioni ai trasporti, oltre ad adempimenti a carico della banca che conduce, per conto di clienti, transazioni finanziarie relative ad operazioni commerciali con l'Iran.
Da sottolineare le novità introdotte dall'art. 21 del Regolamento e relative a:
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obbligo di notificaantecedente all'esecuzione della transazione per tutti i trasferimenti di fondi superiori a € 10.000 relativi ad operazioni commerciali per foodstuff, healthcare e medical equipment o per scopi umanitari
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obbligo di notificaantecedente l'esecuzione della transazione per tutti i trasferimenti di fondi compresi tra € 10.000 e € 40.000 relativi a operazioni commerciali diverse da quelle individuate nel punto precedente
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regime di autorizzazione preventiva per tutti i trasferimenti di fondi di importo superiore a € 40.000.
Le notifiche e le richieste di autorizzazione devono essere inviate da parte dell'intermediario finanziario che conduce la transazione attraverso l'apposito modello al Comitato di Sicurezza finanziaria (CSF) presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo posta certificata all'indirizzo e-mail: CSF@pec.mef.gov.it oppure via fax al numero 06 47611047.
Siria
Il Consiglio dell'Unione Europea con la Decisione 2011/273/PESC ha disposto l'embargo sulle armi, il divieto di esportare attrezzature per la repressione interna, restrizioni all'ammissione nell'Unione Europea, congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone ed entità ritenute responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria. In applicazione di questa Decisione, il 10 maggio scorso è entrato in vigore il Reg. (UE) n. 442/2011 che prevede:
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il divieto di vendere, trasferire o esportare direttamente o indirettamente a qualsiasi persona, entità, organismo in Siria o per un uso in Siria, le attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna e che vengono elencate nell'allegato I dello stesso Regolamento; come pure è vietato fornire l'assistenza tecnica, finanziaria, finanziamenti o servizi di intermediazione pertinenti a queste attrezzature
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il divieto di fornire direttamente o indirettamente assistenza tecnica, finanziaria e finanziamenti pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione Europea o alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso di detti beni, a qualsiasi persona, entità, organismo in Siria o per uso in Siria
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il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti o controllati dai soggetti elencati nell'Allegato II del Regolamento.
Il Regolamento prevede delle deroghe solo in presenza di determinate condizioni e previa autorizzazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri per le attrezzature destinate ad uso umanitario o protettivo.
Giuseppe De Marinis