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Provvigioni ad agente extra UE

Consideriamo il caso in cui un'impresa italiana instauri un rapporto contrattuale con un agente svizzero (paese non appartenente alla comunità economica europea).

La normativa di riferimento in materia di territorialità delle prestazioni di intermediazione relative a beni mobili, rese in ambito comunitario, è rappresentata dal combinato disposto dei commi 8 e 9 dell'art. 40 del D.L. n. 331/93, mentre quella riguardante le regole di fatturazione e registrazione dei servizi intracomunitari è contenuta negli articoli 46 e 47 dello stesso decreto.

Quanto ai criteri di territorialità, si sottolinea che il dettato normativo di cui all'art. 40 sopra citato non è del tutto chiaro ed esaustivo e non definisce in termini positivi il concetto di "intermediazione comunitaria", a differenza di quanto avviene per altre tipologie di servizi intracomunitari (ad esempio nel caso dei trasporti e delle lavorazioni, vengono delineati in modo diretto e con precisi riferimenti gli aspetti definitori di carattere territoriale). Tuttavia, sulla base del contenuto interpretativo della circolare ministeriale n. 13/VII - 15 - 464 del 23 febbraio 1994, diramata a commento della disciplina IVA delle operazioni comunitarie, e del contributo della dottrina dominante, si può ragionevolmente concludere, in merito al "requisito oggettivo", che l'intermediazione su beni mobili, per essere considerata intracomunitaria, deve riferirsi a transazioni commerciali avvenute all'interno del territorio fiscale comunitario.

Quanto al "requisito soggettivo" dell'operazione, non sorgono dubbi quando sia l'intermediario che il committente siano soggetti passivi d'imposta comunitari e, pertanto, dotati entrambi del numero identificativo IVA in Stati membri della Ue.

Nel caso specifico di agente extracomunitario privo di codice identificativo IVA in uno Stato membro comunitario, per non avere ivi istituito né una stabile organizzazione né un rappresentante fiscale, potrebbero invece sorgere alcuni dubbi. La mancanza del codice identificativo IVA del fornitore del servizio, non consente infatti di rispettare il requisito formale necessario per fatturare (e registrare) l'operazione come intracomunitaria, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina di cui al D.L. n. 331/93. In sostanza, ci si potrebbe legittimamente domandare se l'intermediazione su beni mobili resa dall'agente residente in un paese extra-Cee, rientri o meno tra le prestazioni di servizi intracomunitarie.

Tali dubbi sono stati fugati dall'amministrazione finanziaria che, nel paragrafo 4.4. della già richiamata circolare n. 13 del 23.02.1994, a commento del caso b), riguardante proprio l'ipotesi di un agente svizzero, ha avuto modo di precisare che, a fronte dell'intermediazione effettuata per cessioni di beni avvenute in Belgio, l'impresa italiana committente deve provvedere autonomamente all'emissione dell'autofattura, al fine di attribuire rilevanza IVA all'operazione da considerarsi effettuata nel territorio dello Stato. L'interprete ministeriale attribuisce, quindi, decisiva rilevanza alla residenza del soggetto committente e considera la prestazione di intermediazione effettuata in Italia, Stato membro ove è identificato ai fini IVA il committente nazionale. In sostanza, per verificare la territorialità del servizio viene fatto riferimento al disposto dell'art. 40, comma 8, del D.L. n. 331/93, in deroga alla normativa di cui agli artt. 7 e 9 del D.P.R. n. 633/1972, applicando, pertanto, la disciplina comunitaria pur in presenza di un agente non identificato ai fini IVA in uno Stato membro della Ue.

Di fatto, il ministero delle Finanze ha dimostrato di prescindere dalla soggettività passiva comunitaria ai fini IVA dell'intermediario ai fini dell'applicazione del criterio di territorialità del servizio. Per effetto di tale interpretazione, si viene quindi a creare una differenziazione evidente tra prestazioni di servizi comunitarie in senso pieno, nell'accezione tecnica del termine, e prestazioni di servizi comunitarie solo in relazione all'applicazione dei criteri di territorialità. Per le prime, verificati i criteri di territorialità comunitari, anche la fatturazione e la registrazione delle operazioni segue le regole comunitarie di cui agli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331/93, con la debita indicazione dei codici identificativi IVA del prestatore del servizio e del committente, per le seconde si dovrà, invece, ricorrere alla normativa ordinaria di cui al combinato disposto degli articoli 17 e 21 del D.P.R. n. 633/1972 ed emettere autofattura; quest'ultima sarà annotata tra le operazioni interne da parte del committente nazionale.

Riccardo Zavatta