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Agenzia
Criteri legali di scelta di un intermediario all’estero

Nell’approccio a un nuovo mercato estero, per scegliere tra i diversi intermediari (procacciatore, agente commerciale o distributore) conviene considerare il rapporto tra possibilità di controllare o indirizzare l’attività dell’intermediario e costi che la legge applicabile riconduce alle varie figure.

Agente commerciale: provvigione, rimborso spese e indennità di fine rapporto

La nomina di un agente consente al preponente un maggior controllo rispetto ad altre figure di intermediario (broker e procacciatore d’affari), ma implica maggiori costi.

L'obbligo di non concorrenzaL'art. 23 della Legge Comunitaria 23/12/2000 ha modificato le norme italiane sul contratto di agenzia, aggiungendo un secondo comma all'art. 1751-bis del codice civile relativo all'obbligo di non concorrenza postcontrattuale. 
Agente straniero: quale il foro competente?Quando la controparte è un agente commerciale nel definire la legge applicabile e il foro competente sorgono alcuni interrogativi. L'agente, infatti, in molti ordinamenti giuridici gode di una particolare tutela in virtù di una sua presunta debolezza contrattuale rispetto al preponente.
Il procacciatore d'affariSpesso nell'intraprendere un'attività commerciale in un nuovo mercato estero l'imprenditore sceglie un intermediario meno "ingombrante" dell'agente, il procacciatore d'affari.
Provvigioni ad agente extra UEConsideriamo il caso in cui un'impresa italiana instauri un rapporto contrattuale con un agente svizzero (paese non appartenente alla comunità economica europea).
Il contratto di agenzia in Austria

L’Austria ha adeguato la propria legislazione alla direttiva Cee n. 86/653 il 28 gennaio 1993 adottando la legge federale sul rapporto di agenzia. A differenza di quanto previsto da quasi tutti gli Stati comunitari, la legge austriaca vieta espressamente e dichiara nulli i patti di non concorrenza destinati ad avere efficacia per un periodo successivo alla fine del rapporto contrattuale.

Contratti con agenti nei nuovi paesi UeIl contratto di agenzia è disciplinato da specifiche norme di legge in tutti e dieci i nuovi Stati membri, in quanto ognuno di essi ha dovuto adeguare la propria legislazione all'ordinamento comunitario, mediante il recepimento della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986.
Il contratto di agenzia negli Emirati Arabi Uniti

Le imprese straniere che desiderano fornire beni e servizi senza stabilire una presenza fisica negli Emirati, trovano vantaggioso incaricare un agente locale. Va anzitutto detto che il contratto di agenzia può essere registrato e non registrato.

Bocciata l’indennità di scioglimento prevista dagli AECIl 23 marzo 2006 la Corte di Giustizia europea, nella causa C-465/04, ha dato una risposta alla controversa questione dell'ammissibilità della disciplina dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia prevista dagli Accordi Economici Collettivi (AEC).
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