Tale legge, che si compone di soli 9 articoli, ha introdotto nel nostro ordinamento un quadro di norme di carattere generale al quale ricondurre i contratti di affiliazione commerciale, attraverso la previsione di specifici obblighi informativi precontrattuali e clausole negoziali obbligatorie, dettati a garanzia della trasparenza del rapporto ed in particolare a tutela dell'aspirante affiliato.
Definizioni
In primo luogo la legge 129/2004, definendo con l'art. 1 gli elementi chiave che caratterizzano l'affiliazione commerciale, la definisce come "il contratto, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi ".
A questa seguono le definizioni del know-how, del diritto di ingresso, delle royalties e dei beni dell'affiliante.
Forma e contenuto del contratto
Le novità più significative introdotte dalla legge 129/2004 possono individuarsi nelle seguenti:
- forma scritta del contratto di franchising a pena di nullità
- necessità che l'affiliante, prima di costituire una rete di affiliazione, abbia già sperimentato sul mercato la formula commerciale
- durata non inferiore ai tre anni.
I contratti di franchising dovranno quindi essere redatti per iscritto, ma non solo.
La legge 129/2004 individua anche alcuni elementi che devono essere espressamente indicati nel contratto (art. 3, comma 4). Tra questi:
- l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività
- le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties
- il know-how fornito dall'affiliante all'affiliato
- le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale
- le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto.
Il legislatore prescrive inoltre che vanno altresì indicati: eventuali minimi di incasso da realizzare da parte dell'affiliato; le eventuali modalità di riconoscimento dell'apporto di know-how da parte dell'affiliato; l'ambito di un'eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali e unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante.
La durata minima di tre anni stabilita per il contratto di affiliazione commerciale è stata dettata allo scopo di garantire all'affiliato l'ammortamento dell'investimento.
Tuttavia, il legislatore specifica che è comunque fatta salva la possibilità di risolvere il contratto prima di tale termine in caso di inadempimento di una delle parti (art. 3, comma 3).
Obblighi precontrattuali
Sempre a garanzia della trasparenza e in applicazione dei principi di lealtà, correttezza e buona fede nei rapporti tra affiliante e affiliato, ed in particolare a tutela dell'aspirante affiliato, il legislatore prevede inoltre precisi obblighi precontrattuali.
Almeno 30 giorni prima della firma definitiva del contratto, l'affiliante deve consegnare all'aspirante affiliato una copia completa del contratto corredata da alcuni allegati, nei quali devono essere indicati:
- i dati relativi all'affiliante (ragione sociale, capitale sociale e, se richiesto espressamente dall'affiliato, anche copia del bilancio)
- l'elenco dei marchi e dei dati relativi a questi ultimi
- l'illustrazione sintetica dell'attività costituente l'oggetto dell'affiliazione
- la lista degli affiliati operanti nel sistema
- l'elenco dei punti vendita gestiti direttamente dall'affiliante unitamente alle variazioni intervenute
- l'indicazione degli eventuali procedimenti giudiziari e arbitrali promossi nei confronti dell'affiliante dagli affiliati o da terzi.
E' peraltro prevista la possibilità di chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1439 c.c. e il risarcimento del danno, se dovuto, qualora l'altra parte abbia fornito false informazioni.
Risoluzione delle controversie
L'art. 7 della nuova legge prevede inoltre la possibilità di inserire nel contratto una clausola per cui le parti, prima di adire l'autorità giudiziaria o di ricorrere all'arbitrato, attivino la procedura di conciliazione presso la Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'affiliato.
Accordi anteriori al 25 maggio 2004
Infine, la legge n. 129/2004 stabilisce che gli accordi di affiliazione commerciale anteriori alla sua entrata in vigore devono essere formalizzati per iscritto entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa e quindi entro il 25 maggio 2005. Entro lo stesso periodo, tali contratti, se già in forma scritta, dovranno comunque "essere adeguati" alle disposizioni della legge n. 129/2004.
Mariaelena Giorcelli