Un importante aspetto da considerare allorché si decida di costituire una società indiana a capitale interamente straniero o, semplicemente, di entrare nella compagine sociale di una società indiana già costituita, è quello relativo alla figura del Director, l’Amministratore della società.
Spesso l’imprenditore italiano, non essendo al corrente delle peculiarità che contraddistinguono l’ordinamento giuridico indiano, si trova ad affrontare problemi pratici imprevisti.
- Quali sono i poteri, i doveri e le responsabilità dei Director in India?
- Quanti consigli di amministrazione devono essere tenuti in un anno?
- Esiste il modo di farsi sostituire, per non doversi sempre recare fisicamente in India?
LA FIGURA DEL DIRECTOR
La carica di Director in India può essere ricoperta solo da persone fisiche, indifferentemente indiane o straniere.
Il Companies Act 1956 prevede un numero minimo di due Director per le Private Company e di tre Director per le Public Company.
È prevista una restrizione di carattere generale circa il numero massimo di cariche che ciascuna persona può ricoprire contemporaneamente come Director, attualmente pari a 15.
Il diritto indiano conosce anche ipotesi di incompatibilità con tale carica, in presenza delle quali la persona fisica non può essere nominata Director o, nel caso già ricopra tale carica, è tenuta a dimettersi. Tali ipotesi sono:
- l’assenza per tre riunioni consecutive dal Consiglio di Amministrazione, o da tutte le riunioni tenute nel trimestre, senza espressa autorizzazione del CdA stesso
- la mancata presentazione dei bilanci societari per tre anni consecutivi
- l’essere stati nominati Director sulla base di un contratto di lavoro subordinato con la società, nel caso in cui tale contratto venga meno
- un provvedimento giudiziale di incompatibilità con la carica di Director
- il mancato versamento del capitale delle share detenute entro i sei mesi dalla richiesta di pagamento
- l’aver subito una condanna per un reato contro la moralità
- uno stato di insolvenza del Director.
All’atto della propria nomina, ciascun Director è tenuto a comunicare alla società, entro 20 giorni dalla nomina stessa, l’esistenza di eventuali altre cariche analoghe delle quali egli sia titolare presso altre società e la titolarità di quote in altre società: la mancata tempestiva comunicazione comporta l’irrogazione di sanzioni pecuniarie.
La nomina dei Director e tutte le informazioni ad essi relative devono essere annotate dalla società nell’apposito Register of Directors e comunicato al ROC (Register of Companies) competente.
Ogni persona fisica che ricopra la carica di Director deve preventivamente ottenere il cd. DIN (Director Identification Number) rilasciato dal Governo Centrale. Tale codice identificativo ha durata vitalizia e deve essere utilizzato in tutte le comunicazioni con il ROC.
I poteri
I Director sono considerati legali rappresentanti della società e in quanto tali hanno il potere/dovere di compiere quanto necessario per lo svolgimento del business della società stessa e per il perseguimento dell’oggetto sociale, fatti salvi i limiti di legge o di statuto.
I poteri di cui godono i Director vengono specificati nello Statuto e nell’Atto Costitutivo (nel Companies Act,) e conferiti dai soci con apposita delibera societaria.
Di regola, salvo i casi in cui particolari poteri siano delegati dal Consiglio di Amministrazione singolarmente a uno o più Director, i Director agiscono collegialmente, con eguale responsabilità ricadente su ciascun membro del Consiglio.
Si presume, inoltre, che chiunque entri in contatto con un Director sia a conoscenza dei poteri a questo conferiti (e relativi limiti).
In base al Companies Act, determinati poteri del Consiglio di Amministrazione possono essere esercitati solo tramite delibera assunta in apposita riunione del board stesso. In particolare, nei casi di:
- richiesta ai soci di versamento dell’ammontare ancora non pagato delle relative quote
- emissione di obbligazioni
- richiesta di prestiti in denaro diversi dalle obbligazioni
- provvedimenti di investimento dei fondi sociali
- mutui.
L’attività dei Director deve essere volta alla realizzazione dell’oggetto sociale, previsto nello Statuto della società stessa. Tuttavia la società può, con apposita delibera, autorizzare il compimento di attività che non rientrino strettamente nell’oggetto sociale, o ratificare l’operato del Director che abbia compiuto attività estranee all’oggetto sociale.
In caso contrario, il Director sarà responsabile personalmente nei confronti della società degli atti compiuti al di fuori dell’oggetto sociale e per tutti i danni che possano essere derivati alla società stessa.
I doveri
Secondo il diritto indiano, i principali doveri dei Director derivano:
- dai principi di common law (come elaborati dalla giurisprudenza)
- dal Companies Act 1956
- dalle previsioni di Statuto e dell’Atto Costitutivo della società
- da eventuali contratti di lavoro in essere tra il Director e la società
- da altre norme di legge che contengano previsioni circa la responsabilità dei Director.
Dai principi di common law che regolano la materia, si evince come la principale obbligazione che ricade sui Director possa essere sintetizzata nel vincolo fiduciario che lega il Director alla società e che prevede l’obbligo di comportarsi secondo buona fede e di esercitare il potere direttivo nel migliore modo possibile e nell’unico interesse della società stessa.
Il Companies Act prevede che i Director siano tenuti ad astenersi da discussioni o da delibere relative a contratti per i quali abbiano un interesse personale.
Inoltre, sempre secondo i principi di Common Law, i Director sono tenuti, come minimo, alla diligenza, capacità e attenzione che sarebbe normalmente ragionevole aspettarsi da una persona nella loro stessa posizione.
Un discorso particolare merita la figura del Director che svolge funzioni non esecutive. A tale riguardo, la giurisprudenza indiana oscilla tra:
- l’applicazione di un parametro valutativo oggettivo a tutte le figure di Director (eventualmente con aspettative maggiori per le figure più qualificate)
- la previsione di uno standard qualitativo inferiore per i Director svolgenti funzioni non esecutive, considerato il loro minor grado di coinvolgimento nella società.
Sempre secondo la common law, i Director sono considerati “trustee” del capitale sociale e, in quanto tali, devono garantire la corretta gestione delle risorse sociali (liquidità, ecc), non possono appropriarsene, né pregiudicare in alcun modo i diritti della società. Ciò comporta anche che eventuali profitti realizzati dai Director in relazione al loro incarico siano considerati come profitti spettanti alla società.
Principali profili di responsabilità
In linea di massima i Director rispondono solidalmente, come corpo collegiale (il board). Non c’è distinzione, quindi, tra Director esecutivo e non-esecutivo: la loro responsabilità è solidale. Pertanto, eventuali richieste di risarcimento danni possono essere fatte valere indifferentemente contro uno o più Director, salvo regresso di ciascun Director nei confronti di quanti, tra gli altri Director, abbiano agito con identico grado di colpa.
Il Companies Act prevede, tuttavia, anche specifiche ipotesi di responsabilità individuale dei singoli Director, sia sul piano civile che penale. Vediamo alcuni esempi:
- v’è responsabilità civile in caso di errata assegnazione delle shares o di errata redazione del prospetto di invito al pubblico alla sottoscrizione di azioni o obbligazioni
- v’è responsabilità personale di restituzione dei capitali raccolti in operazioni di quotazioni in borsa laddove l’autorizzazione alla quotazione sia rifiutata
- v’è responsabilità personale del titolare di pagherò cambiario nel caso in cui il nome della società non sia indicato
- v’è responsabilità personale nel caso di gestione fraudolenta, distrazione di fondi, ecc. di società in liquidazione.
In ogni caso, e salvo eccezioni, è sempre possibile esonerare un Director dalle ipotesi di responsabilità personale anzidette. Ciò può avvenire:
- per ratifica dell’operato da parte della società
- per effetto di particolari disposizioni dello Statuto (che non possono in linea di principio ed anticipatamente esonerare da responsabilità, ma possono prevedere un indennizzo in favore del Director nel caso di coinvolgimento in azioni giudiziali aventi ad oggetto ipotesi di responsabilità di cui sopra)
- su ordine della High Court, che può sollevare da responsabilità il Director nei casi in cui, pur risultando formalmente una di lui responsabilità, appaia tuttavia che egli ha agito con onestà e buon senso e, avuto riguardo alle circostanze del caso, non possa essere considerato responsabile (in tali casi, il giudizio può concludersi con una condanna parziale o con l’irrogazione di una sanzione simbolica).
Al di là di queste specifiche ipotesi, è sempre possibile, per effetto di norme statutarie o per valutazioni discrezionali del Giudice, prevedere una responsabilità personale e diretta del Director per eventuali inadempienze.
L’alternate Director
Il Companies Act prevede il dovere di presenziare ad almeno quattro Consigli di Amministrazione all’anno. Sebbene non sia obbligatorio che tali Consigli si tengano fisicamente in India, ovvie ragione di opportunità pratica suggeriscono la necessità di recarsi personalmente presso la sede indiana. Tali CdA sono, infatti, anche occasione per confrontarsi direttamente con gli altri partner indiani sull’andamento del business.
Tuttavia, laddove il Director italiano non possa presenziare a tali meeting, il Companies Act consente di nominare un Alternate Director (Consigliere di Amministrazione supplente).
Tale figura è disciplinata dalle Sez. 313 e seguenti del Companies Act, che va proprio nella direzione di soddisfare le esigenze dei Director stranieri, nell’ambito di accordi di Joint Venture, nei casi in cui essi si trovino temporaneamente fuori dall’India.
Il Consiglio di Amministrazione può, se a ciò sia stato autorizzato dallo Statuto o da apposita delibera dell’Assemblea Generale della Società, nominare un Alternate Director, che avrà la funzione di agire in sostituzione del Original Director, in caso di sua assenza per un periodo non inferiore ai tre mesi dall’India (paese nel quale le riunioni del CdA sono ordinariamente tenute).
L’Alternate Director non potrà ricoprire l’incarico per un periodo più lungo di quello previsto per l’Original Director (in sostituzione del quale sia stato nominato) e si considera decaduto da detta carica se e nel momento in cui l’Original Director rientri in India (paese nel quale le riunioni del Consiglio sono ordinariamente tenute).
In ogni caso, bisogna tenere presente che l’Alternate Director è pur sempre un Director: pertanto a lui si applica la disciplina di carattere generale della quale si è fatto cenno.
È, quindi, sempre consigliabile, considerata la prevedibile indisponibilità per l’azienda italiana di un Original Director sempre presente in India, con l’assiduità e frequenza richiesta dal Companies Act, prevedere nell’Atto Costitutivo della società indiana la presenza della figura di uno o più Alternate Director.
Avv. Paolo Manzato
Consulente Unioncamere Lombardia