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Legge sulla vendita diretta a domicilio

La legge n. 173 del 17 agosto 2005 sulle vendite dirette a domicilio e sulla tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali riorganizza il rapporto di lavoro degli incaricati alle vendite dirette a domicilio e dispone il divieto di esercizio delle forme di vendita piramidale.

La legge anzitutto conferma l'obbligo per il venditore a domicilio, incaricato della promozione e della raccolta degli ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale, di essere sempre provvisto del tesserino di riconoscimento e dispone che, salvo espressa autorizzazione scritta, questi non ha la facoltà di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto, nè di concedere sconti o dilazioni di pagamento.

Tra le principali novità apportate dalla legge, va sicuramente annoverata l'introduzione di una nuova figura di incaricato alla vendita che potremmo definire col termine di incaricato-mandatario, che va ad affiancarsi alle due figure già esistenti di incaricato-agente e incaricato-subordinato.

L'articolo 3 della legge, infatti, prevede implicitamente tre diverse tipologie di incaricati alla vendita:

  • l'incaricato-subordinato che ha un vincolo di subordinazione con l'impresa affidante e al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa esercente la vendita diretta
  • l'incaricato-agente che non ha alcun vincolo di subordinazione con l'impresa affidante, esercita la sua attività come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia e al quale si applicano gli accordi economici collettivi di settore
  • l'incaricato-mandatario, anch'egli senza alcun vincolo di subordinazione con l'impresa affidante, che esercita la sua attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricato da una o più imprese, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia con l'impresa (in tal caso l'attività si considera occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo non superiore a 5.000 euro).

L'incaricato mandatario

L'attività dell'incaricato mandatario può essere esercitata:

  • in maniera abituale, ancorché non esclusiva
  • in maniera occasionale, purché il soggetto sia incaricato da una o più imprese.

Nel primo caso, la possibilità di qualificare l'incaricato come semplice mandatario è soddisfatta dalla condizione che egli eserciti la sua attività in maniera non esclusiva, ovvero che tale attività non sia l'unica da lui svolta (non è chiaro se si possa considerare come esercente l'attività di vendita diretta in maniera non esclusiva, anche l'incaricato che esercita - di fatto - solo questa attività, ma che è contrattualmente libero di esercitare qualsiasi attività non concorrente o se si debba fare riferimento all'esercizio effettivo di un'altra attività).

Per quanto riguarda il secondo caso, il criterio distintivo dell'esercizio occasionale è, in realtà, una finzione giuridica, dal momento che l'articolo 3, comma 4 della legge, stabilisce che ogni attività che dà luogo ad un reddito annuale inferiore a 5.000 euro è considerata occasionale.
In effetti, un incaricato che esercita l'attività di vendita diretta a domicilio in maniera abituale, ma che guadagna meno di 5.000 euro all'anno, è definito dalla legge come soggetto che esercita l'attività in maniera occasionale.

E' possibile che, nel dettare la norma, il legislatore abbia fatto riferimento alla presunzione secondo la quale l'attività in questione dovrebbe normalmente avere un carattere accessorio in virtù del suo basso valore economico, che non permetterebbe di considerarla come l'attività principale di una persona.

In merito al fatto che gli incarichi provengano da una o più imprese, non è facile comprendere cosa volesse intendere con ciò il legislatore, dal momento che pare ovvio che il soggetto sarà incaricato da un'impresa, se lavora per un solo mandante, mentre sarà incaricato da diverse imprese, se lavora per più mandanti.

Il regime speciale introdotto dall'articolo 3, comma 3

Qualora le parti convengano di sottomettersi, il nuovo regime si può applicare:

  • all'incaricato con un reddito annuale inferiore a 5.000 euro
  • all'incaricato con un reddito annuo superiore a 5.000 euro, a condizione che eserciti tale attività in maniera non esclusiva.

Tale disposizione, quindi, introduce una modifica sostanziale al regime del contratto di agenzia nella misura in cui permette di sottrarre al suo campo di applicazione dei soggetti che altrimenti vi rientrerebbero.

L'articolo 4, comma 2 della legge dispone che il contratto con l'incaricato-mandatario deve essere provato per iscritto (forma scritta ad probationem), ciò significa che le parti non possono provare l'esistenza del contratto in assenza di un documento scritto.

Inoltre, lo stesso articolo precisa, con un linguaggio assai poco tecnico, che il contratto in questione "può essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo."
Ciò significa che entrambe le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento senza alcun preavviso.

Vendite piramidali

E' vietata la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni dirette a moltiplicare i livelli di vendita utilizzando il prodotto quale pretesto per reclutare nuovi venditori da inserire all'interno della piramide (giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio").

Si può presumere l'esistenza di tali iniziative se il soggetto reclutato è obbligato a:

  • acquistare una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico
  • corrispondere, all'atto del reclutamento e per poter permanere nell'organizzazione, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione
  • acquistare materiali, beni o servizi, compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione.

La sanzione per la promozione o la realizzazione di forme di vendita piramidale è l'arresto da sei mesi ad un anno, o l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.

Arianna Ruggieri
Consulente Centro Estero Lombardia