Image
Esegui ricerca
stampaStampa

DAE, prova dell’avvenuta esportazione

Dal 1° luglio 2007 la prova dell'esportazione delle merci non è più costituita dal "visto uscire" sull'esemplare 3 del DAU, ma da un messaggio elettronico. Questa la principale novità contenuta nella nota dell'Agenzia delle Dogane n. 1434 del 3 maggio 2007 che precede l'avvio della prima fase del progetto comunitario Export Control System.

Il riconoscimento della non imponibilità delle operazioni di cessione all'esportazione (esportazione di beni fuori dal territorio della UE) richiede prova dell'effettiva esportazione.

DISPOSIZIONI ATTUALI

In base alle disposizioni oggi in vigore, tale prova risulta dai seguenti documenti:

  • Per le esportazioni dirette senza commissionari: documento doganale (Dau n. 3) vistato dalla dogana di uscita dal territorio comunitario. Il cedente nazionale non può emettere fattura differita in quanto è necessario esibire in dogana la fattura al cliente estero.
  • Per le esportazioni dirette con commissionari: il commissionario utilizza il documento doganale (Dau n. 3) vistato dalla dogana di uscita dalla UE. Per il committente la prova può essere costituita da una copia (anche fotocopia) dello stesso documento oppure, in alternativa, dal documento di trasporto (o bolla, nel caso sia obbligatoria) vistato dalla dogana italiana di uscita integrato con la destinazione dei beni, l'indicazione del tipo di operazione, gli estremi del DAU e l'uscita dei beni.
  • Per le triangolazioni: l'acquirente intermedio (B) utilizza il documento doganale vistato dalla dogana di uscita dalla UE. Il primo fornitore (A) utilizza il Ddt vistato dalla dogana di uscita e integrato come sopra, ovvero la fattura immediata vistata dalla dogana di partenza.
  • Per le esportazioni a cura di non residente: fattura del cedente nazionale vistata dalla dogana di uscita.

Nelle esportazioni triangolari la vidimazione deve essere apposta dalla dogana di uscita, anche se vi è stato intervento di dogana interna.
Gli spedizionieri autorizzati possono adottare una procedura semplificata valida come visto di uscita annotando sulle fatture gli estremi del documento doganale, con la firma della persona autorizzata e il numero dell'autorizzazione.

Nel caso di esportazione per posta la procedura da seguire è precisata dal DM 22.1.1977 cioè tramite vidimazione apposta dall'ufficio postale, con bollo a calendario, sulla fattura relativa ai beni esportati.

In considerazione delle difficoltà che spesso incontrano le imprese nel produrre l'esemplare n. 3 del DAU, con circolare n. 75/D del 2002 l'Agenzia delle Dogane ha ammesso la possibilità di regolarizzare a posteriori la prova dell'avvenuta esportazione.
In particolare, in caso di smarrimento o di mancato recapito dell'esemplare n. 3 del DAU, l'esportatore, o chi ha eseguito gli adempimenti doganali per suo conto, può attivarsi presso l'Ufficio doganale per ottenere il duplicato del Dau.

A corredo della domanda di duplicato, la circolare prevede la presentazione di una serie di documenti atti a comprovare l'uscita delle merci dalla Ue (fattura, contabile bancaria di pagamento, dichiarazione di smarrimento o mancata restituzione del Dau 3, ecc.) e comunque qualsiasi ulteriore documentazione che dovesse essere richiesta dalla dogana.

NUOVE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2007

Il Progetto ECS Export Control System si articola in due fasi.

1. La prima fase ha l'intento di fornire alle amministrazioni doganali il pieno controllo delle operazioni di esportazione tramite un sistema elettronico di scambio dei dati tra l'ufficio doganale di esportazione e l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità, specialmente quando sono coinvolti differenti Stati Membri.
Entro il 30 giugno 2007, gli Stati Membri dovranno iniziare ad operare in ambito ECS – Fase 1 onde consentire la piena operatività del sistema dal 1° luglio 2007.

2. La seconda fase ha l'obiettivo di consentire la gestione della dichiarazione di esportazione anticipata di uscita e la dichiarazione sommaria di uscita previste dalle norme di sicurezza contenute nei predetti Regolamenti comunitari. Tali disposizioni prevedono l'inserimento di informazioni aggiuntive relative alla sicurezza nelle dichiarazioni di esportazione.
Tutti gli Stati Membri dovranno iniziare ad operare in ambito ECS-Fase 2 entro il 30 giugno 2009, onde consentire l'applicabilità delle citate norme alla data prevista del 1° luglio 2009.

Le operazioni interessate all'ECS-Fase 1 sono, quindi, le esportazioni per le quali la normativa prevede che l'esemplare 3 del DAU (Documento Amministrativo Unico) scorti la merce dall'ufficio di esportazione all'ufficio di uscita presso il quale verranno espletate le relative formalità.

Non sono incluse nell'ECS-Fase 1 le esportazioni abbinate a transito o le esportazioni dei prodotti soggetti ad accisa in quanto l'appuramento del documento di esportazione DAU e la sua riconsegna al soggetto che lo ha presentato sono effettuati direttamente dall'ufficio di esportazione e non dall'ufficio di effettiva uscita.
In tal caso, infatti, la merce è scortata sino all'uscita dal territorio comunitario non dall'esemplare 3 del DAU, ma rispettivamente:

Il DAE e il nuovo "visto uscire"

L'avvio di questa fase prevede l'utilizzo di un nuovo documento denominato "Documento di Accompagnamento di Esportazione" (DAE).
Il DAE scorterà la merce sino alla dogana di uscita in sostituzione dell'esemplare 3 del DAU e ad esso si applicano, per analogia, le attuali disposizioni relative alla formalità di uscita.

Tale documento sarà:

  • emesso dalla dogana di esportazione per le operazioni in procedura ordinaria
  • stampato direttamente dall'azienda sulla base dei messaggi scambiati telematicamente per le operazioni in procedura di domiciliazione.

Il Sistema ECS-Fase 1 reca importanti semplificazioni sotto il profilo operativo in materia di dimostrazione dell'uscita della merce dal territorio doganale e quindi di apposizione del c.d. "visto uscire" sui documenti di accompagnamento: la prova dell'uscita delle merci non sarà più fornita dal timbro apposto sul documento cartaceo da parte della dogana di uscita, bensì costituita dal messaggio elettronico di "uscita" che la dogana di uscita competente invierà alla dogana di esportazione tramite il sistema ECS e di cui l'operatore riceverà certificazione tramite il messaggio "notifica di esportazione" da parte della dogana di esportazione.

Si ricorda che:

  • la dichiarazione di esportazione deve essere espressamente presentata presso l'ufficio doganale competente per la sorveglianza del luogo in cui l'esportatore è stabilito o di quello in cui le merci sono caricate o imballate per l'esportazione (salvo nei casi debitamente giustificati)
  • la dogana di uscita è l'ultimo ufficio doganale prima dell'uscita fisica delle merci dal territorio doganale comunitario.

Inoltre viene previsto l'annullamento della dichiarazione doganale da parte dell'ufficio di esportazione se, decorso un periodo di 90 giorni dalla data di svincolo della merce, tale merce non lascia il territorio doganale della Comunità.
Il suddetto termine, che diventerà di fatto operativo dal 1° luglio 2007, comporterà, per gli operatori che non hanno presentato entro 90 giorni le merci all'ufficio di uscita dichiarato, la necessità di ripresentare una nuova dichiarazione doganale all'ufficio di esportazione competente, il quale effettuerà nuovamente gli adempimenti di competenza.

Gian Luca Giussani