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Informatizzazione del visto uscire

Dopo alcuni mesi dall'avvio del sistema ECS (export control system) e in considerazione dei ritardi del meccanismo di scambio informatico dei dati fra dogane di esportazione e dogane di uscita delle merci, l'Agenzia delle Dogane ha fornito alcuni chiarimenti.

Annullamento della dichiarazione doganale

L'articolo 792 ter del regolamento CE 2454/93 prevede che, qualora le merci non siano state presentate per l'uscita entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione, la dogana di esportazione annulla la dichiarazione doganale.
Tale rigida previsione normativa è attenuata dall'interpretazione data dall'Agenzia delle Dogane, la quale, consapevole dei ritardi, talora di alcuni mesi, nello scambio dei messaggi informatici fra uffici doganali, afferma che, per procedere all'annullamento, la dogana di esportazione deve essere certa che la merce non sia stata presentata all'ufficio doganale di uscita.

Nel caso in cui i ritardi siano ascrivibili a malfunzionamenti del sistema informatico di scambio dei dati la dogana di esportazione:

  • non potrà procedere all'annullamento della dichiarazione mancando la certezza della mancata uscita della merce dal territorio doganale comunitario
  • potrà invece attivarsi presso il dichiarante o presso la dogana di uscita per chiedere informazioni in merito all'operazione di esportazione.

In conclusione potrà esservi un annullamento della dichiarazione doganale solo qualora l'operatore abbia comunicato la mancata presentazione della merce per l'uscita.
Va sottolineato che l'operatore è tenuto a tale comunicazione ai sensi dell'articolo 792 bis del regolamento CE 2454/93.

Prova alternativa dell'avvenuta esportazione

Gli uffici doganali possono richiedere all'operatore la "prova alternativa dell'avvenuta esportazione" (complesso di documenti che l'operatore fornisce in modo da provare l'effettiva uscita delle merci dal territorio comunitario) esclusivamente nel caso in cui si possa ragionevolmente dedurre che il mancato ricevimento del messaggio attestante l'uscita delle merci sia effettivamente dovuto alla mancata presentazione delle stesse.

Non è quindi possibile richiedere all'operatore una prova alternativa nel caso in cui il mancato ricevimento del messaggio dipenda da un ritardo nell'appuramento di operazioni relative a merce già esportata e non è nemmeno possibile procedere ad una chiusura di un'operazione (appuramento della dichiarazione doganale) da parte della dogana di esportazione come previsto dalla circolare 75/D.
Tale circolare aveva infatti lo scopo di sanare criticità relative al sistema cartaceo, ma non risulta essere applicabile con operazioni avviate con il sistema informatico.

Dogana di esportazione

Ci pare utile ricordare quanto previsto dall'articolo 161 p.5 del regolamento 2913/92 (codice doganale comunitario) e ribadito dall'Agenzia delle Dogane con nota n° 6661 del 14 novembre 2007: l'ufficio doganale competente per vincolare le merci al regime dell'esportazione è quello presso cui è residente l'operatore o, come criterio sussidiario, quello presso cui la merce è caricata ed imballata.

Il mancato rispetto di quanto disposto può creare notevoli disagi all'operatore ai fini dell'ottenimento della prova dell'uscita della merce dal territorio comunitario. Si consiglia quindi di:

  • espletare le formalità doganali presso la dogana competente per territorio
  • affidarsi a doganalisti di fiducia per essere certi dell'invio in azienda dei documenti fiscalmente rilevanti (DAE e DAU)
  • non fare dogana in un altro paese comunitario.

Le aziende che, in questi primi mesi, hanno scelto di fare dogana in un altro paese comunitario hanno incontrato difficoltà a ottenere l'attestazione informatizzata dell'uscita delle merci poiché il codice MRN non era stato archiviato nel sistema informatico doganale essendo stato prodotto fuori dall'Italia.

Termine di resa compatibile con il sistema informatizzato

Si consiglia infine alle aziende abituate a vendere con termine di resa EXW (franco fabbrica) di adottare un termine di resa che preveda lo sdoganamento da parte del cedente/esportatore (Incoterm FCA e seguenti).
In questo modo si ha la certezza di entrare in possesso del codice MRN (inoltrato all'azienda dal proprio doganalista) necessario per effettuare l'interrogazione sul sito dell'Agenzia delle Dogane e per poter quindi ottenere l'attestazione dell'effettiva uscita delle merci dal territorio doganale comunitario.

Pier Paolo Ghetti