Restano escluse le esportazioni abbinate al transito, quelle vincolate a un unico titolo di trasporto, quelle triangolari e quelle dei prodotti in sospensione di accisa
Il sistema di rilevazione elettronica ECS consente di acquisire, tramite il sistema informatico doganale (EDI), la prova dell’uscita dal territorio doganale comunitario delle merci limitatamente alle esportazioni in procedura ordinaria e di domiciliazione, con esclusione di altre tipologie di operazioni.
Procedura per accertare l’esportazione
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La dogana di spedizione, ricevuta in via telematica la dichiarazione (DAU), la registra e la munisce del numero identificativo Movement Reference Number (MRN).
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Lo stesso ufficio, dopo il controllo selezionato dal sistema, svincola le merci e consegna al dichiarante il Documento di Accompagnamento dell’Esportazione (DAE), con gli estremi dell’MRN, che scorta le merci alla dogana di uscita e sostituisce in pratica l’esemplare 3 del DAU. Dopo lo svincolo trasmette in via telematica alla dogana di uscita, indicata nella casella 53 del DAU, gli estremi della bolletta di esportazione.
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Il DAE è presentato a quest’ultima, che procede al riconoscimento a regime dell’operazione.
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A conclusione delle formalità la medesima dogana, se nazionale, non restituisce il DAE, ma lo trattiene agli atti e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci hanno lasciato il territorio doganale comunitario, trasmette alla dogana di partenza in via telematica il messaggio RISULTATI DI USCITA, che costituisce la prova dell’esportazione.
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L’operatore, mediante l’EDI, può verificare l’esito dell’esportazione, digitando l’MRN sul link “Notifica di esportazione”. L’elaborato però non costituisce prova dell’esportazione, perché a tal fine è valido soltanto il dato contenuto nel sistema informatico dell’Agenzia delle Dogane.
In caso di esportazioni frazionate di merci, spedite all’estero a riprese, l’ufficio di uscita trasmette alla dogana di partenza il messaggio previsto solo dopo la conclusione dell’intera operazione, per cui la dogana di uscita è una soltanto, non potendo le merci uscire attraverso dogane differenti.
Se l’operatore intende esportare le merci attraverso più punti, deve presentare alla dogana di partenza singole dichiarazioni per ogni dogana di uscita.
La procedura di ricerca può essere attivata soltanto dalla dogana di partenza se, dopo 90 giorni dalla data dell’esportazione, non ha ricevuto il messaggio di uscita oppure previa comunicazione dell’operatore, che, venuto a conoscenza della data e della dogana di uscita anche prima dei 90 giorni previsti, informa la dogana di spedizione, la quale invia apposita richiesta di chiusura movimento all’altra dogana.
Se non riceve conferma entro 10 giorni, avverte l’operatore, chiedendogli le prove alternative ai fini dell’esportazione, quali:
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l’avvenuto pagamento o la fattura di vendita
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la copia della bolla di consegna firmata dal destinatario oppure il documento di trasporto munito dell’attestazione di arrivo delle merci a destino.
Accertata la regolarità della documentazione, l’ufficio di partenza conclude il movimento a sistema, dandone notizia sia alla dogana sia all’interessato.
Nell’ipotesi in cui la dogana di partenza entro 150 giorni dallo svincolo delle merci non abbia ricevuto il messaggio di uscita o le informazioni da parte dell’operatore, notifica all’interessato l’invalidazione dell’operazione.
Esportazioni escluse
Per le operazioni escluse dal sistema (esportazioni abbinate al transito, quelle vincolate a un unico titolo di trasporto, quelle triangolari, quelle di prodotti in sospensione di accisa) restano ferme, in linea generale, le disposizioni vigenti in materia di prova di uscita delle merci dal territorio doganale comunitario, connessa all’esemplare 3 del DAU, vistato dalla dogana.
A) Esportazioni abbinate al transito, le cui merci, dirette all’estero oppure a una dogana di uscita diversa da quella di partenza, sono vincolate a T2, a carnet TIR o ATA, oppure merci a groupage in regime di transito, o spedite a mezzo posta o ad altre simili convenzioni. I rispettivi documenti sono vidimati dalla dogana interna, che appone nella casella 44 del DAU la dicitura in rosso “Export”. Questa procedura rende superflua l’emissione del DAE, perché gli adempimenti della dogana di uscita sono espletati dall’ufficio di esportazione.
B. Esportazioni vincolate a un unico titolo di trasporto per aereo, per mare, per ferrovia, per posta, scortate dai rispettivi documenti. Per queste operazioni è considerata dogana di uscita quella dove sono presentate le merci in vista della spedizione, a condizione che il titolo di trasporto sia unico con destinazione estera, perché in tal modo assicura l’arrivo delle merci a destino.
C. Esportazioni triangolari, nelle quali il promotore della triangolazione, effettivo esportatore, prova l’uscita delle merci mediante il messaggio elettronico, trasmesso dalla dogana di uscita a quella di partenza.
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Se il primo cedente emette anche lui fattura immediata, può allo stesso modo dimostrare l’esportazione, perché è in possesso della fattura emessa nei confronti del proprio cessionario, munita degli estremi della bolletta di esportazione. La fattura va integrata col visto uscire apposto dalla dogana interna. In alternativa, la prova è fornita dalla fattura e dal messaggio elettronico di uscita.
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Nelle triangolazioni con fattura differita il primo cedente può provare l’avvenuta esportazione utilizzando il Documento di Trasporto DDT, annotato con la qualità, la quantità delle merci cedute e la denominazione del proprio cessionario indicando che i beni sono destinati all’estero in regime di esportazione triangolare. Il DDT, per costituire prova valida, deve osservare i medesimi adempimenti stabiliti per il rilascio della fattura immediata.
D. Esportazioni di prodotti in sospensione di accisa, il cui documento di trasporto è il Documento Amministrativo di Accompagnamento (DAA). L’esemplare 3 del DAA è sottoposto al “visto uscire” dalla dogana di esportazione, che lo restituisce al dichiarante per i successivi adempimenti. Il suo appuramento conclude l’operazione.
Altre ipotesi
La prova delle esportazioni dirette è fornita secondo le regole esposte, ma per esse non può essere utilizzata la fattura differita.
Se nell’operazione intervengono altri soggetti, come un commissionario, è necessario che la dogana di partenza timbri la fattura del cedente, che così entra in possesso del visto e del messaggio elettronico e può dimostrare l’esportazione.
Se l’esportatore è un non residente e acquisisce il messaggio di uscita, il cedente nazionale, per dimostrare l’avvenuta operazione, deve avere la fattura di vendita vidimata dalla dogana interna.
Nel caso di esportazioni di navi, costruite in Italia, l’uscita dal territorio nazionale è provata dalla loro immatricolazione nei registri esteri, senza doverne provare il trasporto fisico all’estero.
Prova delle cessioni intracomunitarie
Per le cessioni intracomunitarie la prova di uscita non è determinata per legge, ma la Corte di Giustizia ha ricavato gli elementi che cumulativamente si debbono verificare per provare l’esportazione:
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passaggio della proprietà dei beni a titolo oneroso all’acquirente, soggetto passivo
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trasferimento all’estero dei beni da dimostrare con idonei documenti
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uscita fisica dei beni dal territorio dello Stato membro di cessione.
I documenti, da conservare per il tempo di cui all’art. 57 del DPR n. 633/72, sono:
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fattura di vendita emessa dal cedente
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elenchi cessione di riferimento
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bonifico bancario dell’acquirente
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CMR firmato dal vettore e/o dal destinatario.
Nelle cessioni EXW la prova è fornita con qualsiasi documento che attesti l’invio dei beni in altro Stato membro.
Alessandro Lomaglio
Esperto Unioncamere Lombardia