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Le importazioni a mezzo posta

Spesso l'importazione di determinati beni, soprattutto se di peso, dimensioni e volumi limitati, avviene mediante l'utilizzo del servizio postale. In questi casi, sorgono alcune perplessità in ordine agli adempimenti ed alle formalità da seguire, in particolare con riferimento agli aspetti IVA e doganali collegati alla ricezione dei beni.

In via di principio, appare opportuno sottolineare che l'importazione di merci spedite a mezzo posta è assoggettata allo stesso regime doganale e fiscale di tutte le altre importazioni. Conseguentemente, le importazioni a mezzo posta comportano, di regola, l'immissione in libera pratica delle merci con applicazione, ai sensi dell'art. 79 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 (Codice doganale comunitario o CDC), delle misure di politica commerciale, nonché l'espletamento delle formalità per l'importazione con il pagamento dei diritti doganali legalmente dovuti (compresa l'IVA, se il bene viene immesso in consumo nel territorio dello Stato, commisurata al valore doganale dei beni ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 633/1972).

Con specifico riferimento all'introduzione a mezzo posta di merci nel territorio comunitario o nazionale, il quadro normativo di riferimento è completato dalle disposizioni di cui all'art. 237 del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454 (contenente le disposizioni di attuazione – DAC – del Codice doganale comunitario), il quale prevede che si considerano dichiarate in dogana per l'immissione in libera pratica al momento della loro presentazione, "le spedizioni postali sotto forma di lettere e pacchi ... sempre che siano scortate dalla dichiarazione C1 e/o C2/CP3".

  • Il modello C1 è utilizzato per le spedizioni di merce il cui valore dichiarato non supera i 300 DTS (Droit de Tirage Speciale, denominazione dell'unità monetaria accettata dagli Stati aderenti all'Unione postale universale).
  • Le importazioni di beni con valore superiore sono accompagnate da dichiarazioni doganali conformi al modello C2/CP3.

Il destinatario è considerato dichiarante in dogana e, all'occorrenza, debitore per gli importi dovuti in dipendenza dell'immissione in libera pratica delle merci introdotte.

In caso di importazioni di valore non superiore ad € 1.549,37 (salvo che si tratti di merce sottoposta a divieti o restrizioni, o di merce spedita frazionatamente, ma facente parte di una serie di operazioni ripetute), l'IVA ed i diritti sono anticipati dall'Amministrazione postale sulla base di apposita bolla doganale di "importazione pacchi postali" modello A34. Al momento della consegna da parte dell'Ente poste, gli importi anticipati saranno rimborsati dal destinatario dei beni importati.

Le importazioni di valore superiore a € 1.549,37, vanno normalmente dichiarate in dogana su modello conforme al DAU. In tale ipotesi, conformemente a quanto previsto dall'art. 238 delle DAC, il destinatario, avvisato dalle poste dell'arrivo della merce, presenta all'ufficio "pacchi dogana" che ha emesso l'avviso, direttamente o tramite spedizioniere, la documentazione doganale e commerciale normalmente richiesta per l'importazione.
Qualora l'operatore, per qualsiasi ragione, entri in possesso dei beni senza che risulti esperita una delle procedure di cui sopra, dovrà tempestivamente recarsi presso la dogana competente per dare corso all'accertamento doganale, evitando di procedere all'emissione dell'autofattura prevista dall'art. 17, del D.P.R. n. 633/1972, posto che, trattandosi di importazione a tutti gli effetti, l'IVA (così come i diritti doganali e di confine) va liquidata e riscossa dalla dogana.

Franchigie doganali

Per completezza, si segnala che l'art. 22 della direttiva comunitaria n. 83/181/CEE del 28 marzo 1983 (avente lo scopo di determinare il campo di applicazione dell'art. 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva n. 77/388/CEE – sesta direttiva IVA – ora trasfuso nell'art. 140 della proposta di rifusione di tale direttiva – documento della Commissione COM 2004, n. 246 definitivo del 15 aprile 2004, prevede la non applicabilità dell'IVA alle merci ammesse all'importazione in franchigia dai dazi doganali.

Conformemente a tale disposizione, l'art. 2 del D.M. 5 dicembre 1997, n. 489, prevede che "sono ammesse in franchigia dai diritti doganali (e, quindi, da dazio ed IVA) le importazioni di merci per le quali l'esenzione è disposta con carattere di obbligatorietà, rispettivamente dal regolamento comunitario (Reg. CEE n. 918/83 del 28 marzo 1983) per i diritti di confine e dalla direttiva comunitaria per l'imposta sul valore aggiunto" (direttiva n. 83/181/CEE del 28 marzo 1983).

Tale franchigia, codificata dal citato Regolamento CEE n. 918/83, può riguardare, fra le altre ipotesi, le importazioni da un Paese terzo di merci di valore trascurabile complessivamente non eccedente € 22,00 per spedizione, sempre che non si tratti di prodotti alcolici, profumi e acque di toletta, tabacchi e prodotti del tabacco (in tal senso, si confronti la Circolare dell'Agenzia delle dogane n. 22/D del 5 maggio 2004, avente ad oggetto le condizioni e gli adempimenti procedurali ai fini della richiesta di applicazione delle franchigie doganali).

La franchigia spetta anche in relazione alle importazioni di campioni di merce di valore trascurabile utilizzati a fini di prospezione commerciale (art. 91 del Regolamento n. 918/83), di stampati ed altri oggetti a carattere pubblicitario, quali cataloghi, listini prezzi, avvertenze ed istruzioni commerciali (art. 92), nonché di prodotti utilizzati o consumati in occasione di un'esposizione o di altre simili manifestazioni (art. 95 del Regolamento).

Le disposizioni che prevedono la franchigia da dazi ed IVA hanno portata generale. Appaiono quindi applicabili qualunque sia la modalità di trasporto o spedizione della merce e, quindi, anche per le importazioni a mezzo posta, pur essendo consigliabile, in questi casi, accertare presso la dogana competente ovvero l'ente postale, la spettanza della specifica esenzione.

Massimo Sirri
Riccardo Zavatta