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Classificazione delle merci

Le aziende hanno bisogno di dati immediati per poter prendere decisioni just in time sugli approvvigionamenti di materie prime, sull'utilizzo dei fattori di produzione, sulla collocazione dei prodotti, ecc.
In questo scenario, diviene sempre più importante conoscere le regole sul trattamento tariffario - preferenziale e non - legate alle norme sull'origine delle merci.

Le imprese sono chiamate a scegliere:

  • sull'applicazione delle disposizioni in materia di classificazione merceologica, secondo la nomenclatura doganale comunitaria
  • sulla determinazione di base imponibile e di imposizione fiscale
  • sui benefici di natura tributaria connessi con le esportazioni.

Anche i costi generati dalle procedure possono essere diversi a seconda che le operazioni doganali avvengano presso un ufficio piuttosto che in un altro, presso il domicilio dell'operatore o in procedura semplificata, naturalmente sempre nei limiti fissati dalle leggi per le competenze territoriali. Infine, la stessa documentazione richiesta per gli scambi commerciali internazionali ai fini doganali può essere differenziata e fruire di semplificazioni.

Per Sistema Armonizzato (SA) si intende la codifica - adottata dai Paesi più industrializzati (OCSE) - formata da sei cifre, in cui le prime due individuano il capitolo, la terza e la quarta la voce doganale nel capitolo, la quinta e la sesta la posizione statistica nell'ambito della voce doganale.
La tariffa è un elenco merceologico in cui tutte le merci sono classificabili ed è costituita da 99 capitoli, di cui 97 utilizzati e due a disposizione della comunità.

Dalla codifica del Sistema Armonizzato a sei cifre è derivata la codifica della nomenclatura combinata (NC) della CE, aggiungendo altre due cifre. Pertanto, la codifica a otto cifre è il codice statistico utilizzato per l'esportazione e per gli scambi intracomunitari (compilazione dei modelli INTRA).

Aggiungendo altre due cifre, si ha il codice TARIC (Tariffa integrata comunitaria) usato per le importazioni. Tale codifica individua anche la tipologia daziaria applicata e può essere integrata con ulteriori codici, per esempio il codice ADD a quattro cifre nel caso di dazi antidumping.

Ai fini della classificazione delle merci, valgono le seguenti principali regole.
Qualsiasi riferimento a un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito, purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito o da considerare come tale quando è presentato smontato o non montato. Qualsiasi menzione a una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata o anche associata ad altre materie; così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. Qualora una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata secondo i seguenti principi:

la) a voce più specifica prevale sulle voci di portata più generale; tuttavia, quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte soltanto delle materie che costituiscono un prodotto misto o a un oggetto composito o a una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come egualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa

b) i prodotti misti, i lavori composti da materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in base alla regola precedente, sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale

c) ove le regole precedenti non permettano di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione

d) le merci che non possono essere classificate in applicazione delle suddette regole sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia. Inoltre, gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi , per strumenti di disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati, sono classificati con questi oggetti, quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi; questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che inferiscono all'insieme il suo carattere essenziale; gli imballaggi che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci, salvo che non siano suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.

Franco De Antoni