Con la Risoluzione n. 39 del 31 marzo 2005, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sull'inquadramento ai fini Iva di talune cessioni effettuate nei confronti di consumatori privati residenti in altri Paesi dell'Unione Europea.
Oggetto di chiarimento sono le cessioni che rispettano le seguenti caratteristiche:
| 1 |
cedente: soggetto passivo Iva italiano (anche a mezzo di incaricati alla vendita) |
| 2 |
acquirente: soggetto privato residente in un altro Paese Ue |
| 3 |
trasporto del bene dall'Italia all'altro Paese membro a cura di un incaricato del cedente per tentata vendita |
| 4 |
cessione del bene effettuata (ossia contratto di vendita perfezionato) nell'altro Paese membro successivamente al trasporto del bene dall'Italia nell'altro Stato Ue |
Si tratta quindi di beni che non sono ancora stati venduti, nel momento in cui vengono introdotti nell'altro Paese membro (non si sa infatti né se né chi acquisterà il bene nell'altro Paese). Tali beni entrano quindi nel territorio del Paese Ue con il sistema della tentata vendita.
Il fenomeno si avvicina molto alle c.d. vendite a distanza: in entrambi i casi acquirente è un soggetto privato residente in altro Stato Ue, ma secondo l'Agenzia le due fattispecie si distinguono non tanto perché nelle vendite a distanza si fa ricorso a un mezzo di comunicazione a distanza (fax, telefono, internet, ecc.), quanto perché nelle vendite a distanza il trasporto a destino della merce già venduta viene effettuato dal fornitore o per suo conto.
Precisato l'ambito oggettivo, l'Agenzia afferma che per individuare il comportamento da assumere ai fini della corretta certificazione delle cessioni realizzate nei confronti di privati residenti nell'altro Paese membro, occorre fare riferimento:
- alla VI direttiva
- alla normativa dell'altro Paese Ue.
Ai fini del caso in esame, gli articoli della direttiva rilevanti sono l'art. 28-bis (che fornisce la definizione di acquisto intracomunitario di bene) e l'art. 28-quater par. A) che dà la possibilità agli Stati membri di esentare dai dazi doganali le temporanee utilizzazioni di beni provenienti da altri Stati membri.
Articolo 28-bis
Ai sensi dell'art. 28-bis è considerata 'acquisto intracomunitario' anche la cessione di beni realizzata con il sistema della tentata vendita sopra delineato.
Pertanto, in assenza di ulteriori e diverse disposizioni, il corretto comportamento da adottare è il seguente:
- il cedente IVA italiano emette fattura in regime di non imponibilità (art. 41 co. 2 lett. c) D.L. 331/1993) per l'intero carico inviato nello Stato membro a sè stesso indicando però il proprio numero identificativo IVA ottenuto mediante la nomina di un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta
- all'atto della cessione al singolo consumatore finale, il rappresentante fiscale emette fattura o altro documento con applicazione dell'IVA del Paese UE atta a certificare la cessione secondo la normativa di detto Stato (tale cessione costituisce infatti operazione interna dell'altro Stato membro).
Nel caso in cui il cedente italiano volesse far rientrare in Italia la merce rimasta invenduta, il rappresentante fiscale dovrebbe rifatturare la stessa al cedente italiano in regime di non imponibilità.
Articolo 28-quater par. A)
L'altro Paese membro potrebbe però aver recepito quanto previsto dall'art. 28-quater par. A) della citata direttiva che prevede la possibilità di parificare le operazioni sopra delineate alle introduzioni di beni che a livello doganale sono completamente esonerate da dazi all'importazione.
In questo caso, la merce verrebbe sottratta alla disciplina delle operazioni intracomunitarie e sarebbe regolarizzata soltanto al momento della cessione al consumatore finale.
Questa, ad esempio, è la soluzione adattata dall'Italia con la Risoluzione n. 30/2000.
In altre parole, l'individuazione del corretto comportamento da adottare non può prescindere dalla previa verifica delle disposizioni dell'altro Stato membro.
Al fine di comprendere come potrebbe operare il meccanismo nel caso in cui l'altro Paese membro avesse recepito quanto previsto dall'art. 28-quater, si ricorda che il meccanismo vigente in Italia è il seguente.
Bene introdotto in Italia
Il bene viene introdotto in Italia ma non configura 'acquisto intracomunitario' fino al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
- a. cessione al consumatore finale o comunque momento in cui resta definitivamente in Italia
- b. superamento della durata temporale di permanenza nel territorio dello Stato prevista dai regolamenti comunitari che definiscono il regime dell'ammissione temporanea.
Al verificarsi di quanto sopra, l'introduzione del bene nel territorio nazionale si configura come un'operazione assimilata a un acquisto intracomunitario, con obbligo, da parte del soggetto comunitario, di assolvere i relativi adempimenti, anche mediante nomina di un rappresentante fiscale o identificazione diretta nel territorio dello Stato.
La successiva cessione da parte dell'operatore comunitario nei confronti dell'acquirente italiano, rileva invece quale operazione interna da assoggettare a imposta, secondo le norme della legislazione nazionale.
In questo caso, se i beni vengono restituiti prima del termine, non si verifica alcuna acquisizione.
Infine, si ricorda che ai sensi dell'art. 50 co. 5 del D.L. 331/1993, i movimenti di beni:
- spediti in altro Stato della Comunità Europea o
- da questo provenienti
in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a) (si tratta di beni da assoggettare ad operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, da utilizzare temporaneamente per l'esecuzione di prestazioni, o beni che beneficerebbero dell'ammissione temporanea in esenzione dei dazi doganali), devono essere annotati in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
L'Agenzia delle Entrate ritiene che l'obbligo di annotazione su tale registro possa essere assolto, mediante la presa in carico dei beni, destinati ad essere trasportati nell'altro Paese membro, su un apposito documento, numerato e conservato agli atti della società a norma del citato articolo 39 dei beni trasportati nell'altro Paese membro.
Le singole vendite (e quindi il relativo scarico dei beni) sono documentate mediante la redazione dei contratti di vendita – anch'essi numerati e conservati agli atti della società - nei quali viene indicato per ciascun bene la natura, qualità e quantità, nonché il prezzo complessivo al lordo dell'Iva dell'altro Paese.
Gian Luca Giussani