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Deposito IVA: circolare n. 16/D del 28/04/06

I depositi IVA offrono ai contribuenti, in particolare a quelli che soffrono di credito Iva strutturale o che non godono delle agevolazioni degli esportatori abituali-plafond, un efficace strumento di riequilibrio finanziario. Ma per beneficiare delle facilitazioni previste, è necessario introdurre fisicamente i beni nel deposito IVA?

L'art. 50-bis co. 1 del DL 331/93 definisce i depositi IVA come "speciali depositi fiscali per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi".
Essi assumono particolare rilevanza nel sistema applicativo del tributo, in quanto sono effettuate "senza pagamento dell'IVA" determinate operazioni, aventi ad oggetto beni nazionali o comunitari, eseguite mediante l'introduzione o l'estrazione delle merci nei o dai depositi IVA, ovvero durante la giacenza delle merci nei depositi IVA o mediante trasferimento delle merci tra depositi IVA.

Il deposito IVA in Italia viene utilizzato nei seguenti casi:

  • ricevimento da un Paese comunitario di merce in conto consignment stock
  • acquisti intracomunitari
  • cessioni di beni esistenti in Italia nei confronti di soggetto comunitario
  • cessioni di determinate materie prime esistenti in Italia nei confronti di chiunque
  • immissioni in libera pratica di beni provenienti da Paesi Extra-UE.

Importazione di beni provenienti da Paesi Extra-UE

E' proprio in riferimento all'importazione di beni provenienti da Paesi Extra-UE che l'utilizzo del deposito IVA ha registrato una crescita esponenziale ovviamente proporzionale alla crescita dell'attività di importazione di beni da paesi Extra UE (Cina in prima linea).
Le ragioni del successo devono ascriversi alle modalità amministrative-fiscali dell'immissione e dell'estrazione dei beni giacenti in un deposito IVA collegate anche ai vantaggi di natura finanziaria e burocratica.

1. L'immissione in libera pratica - procedura che attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria – implica:

  • l'espletamento delle formalità previste per l'importazione di una merce
  • l'applicazione degli eventuali dazi dovuti. Dopo il suo espletamento i beni possono circolare liberamente nella Comunità.

2. L'introduzione in deposito di beni immessi in libera pratica (provenienti da Paesi extra UE) avviene sulla base della bolletta doganale di importazione IM-0 e mediante la presa in carico da parte del gestore del deposito. Copia del documento doganale, con l'annotazione di presa in carico nella contabilità del gestore del deposito e munita di firma di quest'ultimo, deve essere rimessa all'ufficio doganale emittente. Con il ritorno di tale attestazione, ed il conseguente svincolo dell'eventuale garanzia richiesta, si chiude definitivamente l'operazione doganale.

3. E' solo con l'estrazione dei beni dal deposito IVA con immissione nel territorio italiano che si verifica il momento impositivo IVA (immissione in consumo). E' importante notare che il soggetto che procede all'estrazione non deve mai pagare materialmente l'Iva.
Deve sempre porre in essere una procedura di autoliquidazione della stessa, che si sostanzia nell'annotazione dell'Iva dovuta, sia nel registro delle fatture che in quello degli acquisti (autofattura – reverse charge ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72).

I vantaggi Da questo meccanismo gli operatori riescono a trarre un notevole vantaggio finanziario in quanto possono effettuare determinati acquisti senza pagare materialmente IVA.

  • Per tale motivo i depositi IVA offrono ai contribuenti, in particolare a quelli che soffrono di credito IVA strutturale o che non godono delle agevolazioni degli esportatori abituali-plafond, un efficace strumento di riequilibrio finanziario per la propria azienda.
  • Inoltre la disposizione non detta limiti in merito alla soggettività degli operatori, che possono usufruire dell'agevolazione: di essa possono quindi beneficiare anche i soggetti economici esteri, sia comunitari che di Paesi terzi, ovviando in alcuni casi all'obbligo di nomina del rappresentante fiscale.
  • Altre agevolazioni riguardano gli operatori economici che importano beni, ma che svolgono attività esenti IVA sul territorio nazionale e che hanno adottato il pro-rata di detrazione.

E' necessario introdurre i beni nel deposito IVA?

Il deposito IVA può essere interpretato senza ombra di dubbio come:

  • luogo fisico (magazzini coperti, piazzali, aree recintate, eccetera) e/o come
  • regime giuridico (l'insieme delle procedure che si applicano in relazione alle operazioni effettuate sui beni vincolati al regime di deposito Iva).

E' importante considerare questa duplice valenza per capire se, al fine di beneficiare delle speciali facilitazioni legate all'istituto dei depositi Iva:

  • è necessario introdurre materialmente i beni in deposito, attribuendo fondamentale rilevanza al luogo fisico
  • è sufficiente espletare le procedure previste dal regime giuridico.

Gli operatori economici (aziende e spedizionieri internazionali) hanno ovviamente privilegiato un'interpretazione del deposito IVA legata prettamente al sistema giuridico andando quindi a istituire il cosiddetto deposito IVA "virtuale" ossia senza la materiale introduzione/estrazione della merce dai depositi (documentata solo a livello "cartaceo").

L'autorità doganale e fiscale italiana ha invece privilegiato l'interpretazione legata al luogo e alla giacenza fisica dei beni nel deposito adottando però, sino ad oggi, nella prassi una linea morbida.

Con la circolare n. 16/D del 28/04/06 l'Agenzia delle Dogane sembrerebbe chiarire questo "dilemma" interpretativo ribadendo che "...i beni devono essere materialmente introdotti nel deposito... non essendo sufficiente la mera presa in carico documentale degli stessi nell'apposito registro.... Non v'è dubbio che ...deve assolvere le funzioni di stoccaggio e di custodia dei beni introdotti: non è pertanto ammissibile alcun forma di deposito "virtuale".

Inoltre viene ribadito che l'operazione doganale si conclude con la dimostrazione dell'avvenuta introduzione fisica dei beni in questione a cui deve fare esplicito riferimento l'attestazione che il depositario deve sottoscrivere sul relativo documento doganale.

Il comma quinto dell'art. 50 bis attribuisce il controllo sulla gestione dei depositi IVA all'ufficio doganale competente e, per quelli soggetti a preventiva autorizzazione, all'ufficio locale delle Entrate indicato nel provvedimento autorizzativo.
Qualora la merce non sia stata fisicamente introdotta nel deposito IVA sarà responsabile, in linea di massima, il depositario in solido con il soggetto passivo importatore.

In conclusione, gli ultimi provvedimenti vanno nella direzione di non legittimare la costituzione e l'utilizzo dei cosiddetti depositi "virtuali" tanto apprezzati dagli operatori economici. D'altra parte nulla è stato specificato:

  • né con riguardo al tempo minimo di giacenza fisica dei beni nel deposito IVA
  • né agli spazi che fanno parte integrante dello stesso.

Gian Luca Giussani