GLI ESPERTI
Con la Circolare 2/E del 28 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione delle operazioni realizzate da soggetti passivi IVA con operatori economici black list.
Video seminario organizzato da Promos e Unioncamere Lombardia il 27 ottobre 2011 sulle novità degli adempimenti Iva nei rapporti internazionali.
Il Regolamento di esecuzione stabilisce le modalità d’applicazione degli articoli 14, 32, 48, 49 e dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto.
Le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate sono operazioni non imponibili ai fini IVA che generano il cosiddetto “plafond” ossia il diritto per gli esportatori abituali di acquistare i beni in sospensione di imposta, ovvero senza pagamento dell’IVA.
Quando si trasferiscono in ambito internazionale beni per effettuare riparazioni o lavorazioni bisogna fornire all'amministrazione finanziaria la prova che gli stessi non hanno determinato vendite o acquisti, rilevanti come tali ai fini dell'assolvimento dell'IVA.