GLI ESPERTI
Le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate sono operazioni non imponibili ai fini IVA che generano il cosiddetto “plafond” ossia il diritto per gli esportatori abituali di acquistare i beni in sospensione di imposta, ovvero senza pagamento dell’IVA.
Quando si trasferiscono in ambito internazionale beni per effettuare riparazioni o lavorazioni bisogna fornire all'amministrazione finanziaria la prova che gli stessi non hanno determinato vendite o acquisti, rilevanti come tali ai fini dell'assolvimento dell'IVA.