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Magazzino in conto vendita nell'Ue

La costituzione di un magazzino in un paese europeo, Francia ad esempio, prevede una serie di fasi che possono essere distinte in fasi preliminari e fasi ricorrenti. 

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, al fine di evitare che il magazzino di consegna possa essere considerato stabile organizzazione con relativa imposizione fiscale in Francia dei redditi prodotti, è necessario che la funzione sia circoscritta alla pura consegna dei beni venduti dall'Impresa italiana, sia pure a seguito dell'attività promozionale svolta dagli agenti indipendenti operanti in Francia.

In questo senso depone l'articolo 5 della Convenzione contro le doppie imposizioni firmata tra Italia e Francia il 5/10/1989 il quale afferma che "...non si considera che vi sia stabile organizzazione se: si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione...; le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito...".

Le fasi preliminari

  • Nomina, da parte dell'impresa italiana, di un rappresentante fiscale in Francia.
  • Richiesta, da parte del rappresentante fiscale, della partita IVA in Francia, a nome e per conto dell'impresa italiana, indicando l'ubicazione del magazzino.
  • Acquisto e regolarizzazione, da parte del rappresentante fiscale francese, dei registri previsti dalla normativa IVA francese.
  • Comunicazione, da parte dell'Impresa italiana, all'Ufficio IVA competente, dell'apertura del magazzino di consegna in Francia.

Le fasi ricorrenti

  • L'impresa italiana invia i beni al magazzino francese emettendo fattura (su se stessa con partita IVA francese) non imponibile ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c, del Dl 331/1993. Tale fattura deve essere fatta al valore nominale dei beni inviati al deposito francese. L'operazione, ai fini italiani, è così configurabile: sotto il profilo IVA, si tratta di un semplice spostamento fisico della merce che rimane di proprietà dell'impresa italiana (art. 2 Dpr. 633/72), sotto il profilo doganale si tratta di una cessione definitiva e sotto il profilo valutario, si tratta di una operazione in conto deposito.
  • L'impresa italiana annota la fattura sul registro fatture emesse e adempie agli obblighi Intra (cessione intra-comunitaria).
  • Il rappresentante fiscale francese adempie agli obblighi Intra previsti in tema di acquisti intracomunitari.
  • Al momento della vendita dei beni il rappresentante fiscale (in nome e per conto dell'Impresa italiana) emette fattura (su carta intestata impresa italiana con partita IVA francese) gravata dell'IVA francese, se i beni rimangono in Francia. La fattura deve essere redatta in almeno tre esemplari: uno per il cliente estero, uno per il rappresentante fiscale e un altro per l'impresa italiana.