Il primo cedente (IT) fatturerà al proprio cliente italiano in base al titolo di non imponibilità previsto dall'art. 8 DPR 633/72.
Al fine di qualificare detta operazione come triangolare, il primo cedente (IT) deve necessariamente conferire mandato scritto al vettore di inoltro diretto ed irrevocabile delle merci verso il Paese extra Cee ovvero essere il mittente del contratto di trasporto.
Il requisito fondamentale è costituito dal movimento della merce dal cedente italiano direttamente al cessionario finale senza che le merci transitino dal soggetto intermedio (promotore).
A nulla rileva il pagamento del trasporto, il quale può essere a carico di uno qualsiasi degli operatori che intervengono nella triangolazione.
Quale prova dell'operazione posta in essere (triangolazione) il primo cedente (IT) dovrà essere in possesso della propria fattura di prima vendita - la fattura di cessione nei confronti del promotore - debitamente vistata dalla dogana (si ricorda a tale proposito che la fattura deve essere valida ai fini IVA, non deve cioè presentare il timbro della dogana non valida ai fini del DPR 633/72).
Il documento dovrà anche riportare l'attestazione di uscita dalla Cee.
Questa dichiarazione potrà essere sostituita dalla copia, fronte retro, della bolletta doganale (in possesso del secondo operatore italiano) riportante il timbro rotondo a calendario apposto dall'ufficio doganale.
Si ricorda inoltre che la fattura del primo cedente italiano dovrà necessariamente riportare anche il nome e l'indirizzo del destinatario finale (operatore extra Cee) o di un terzo domiciliato nello stesso Paese.