Con la legge 23 luglio 2009 n. 99 (“legge sviluppo” entrata in vigore il 15 agosto) il legislatore ha nuovamente considerato l’applicabilità della tutela garantita dalla legge sul diritto di autore (legge 22 aprile 1941 n. 633) alle opere di industrial design. Ma il quadro normativo non è ancora definito…
Torna al centro dell’intervento riformatore l’art. 239 codice della proprietà industriale (CPI) il quale nella nuova versione introdotta dall’art. 19 della “legge sviluppo” così recita:
“Limiti alla protezione accordata dal diritto di autore.
La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’articolo 2 numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633 non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L’attività in tal caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall’azienda.”
Il tortuoso iter normativo
Ricapitoliamo i vari passaggi del percorso che ha condotto all’odierna formulazione per chiarire dubbi e perplessità sulla reale portata della previsione in commento.
- La protezione garantita dalla legge sul diritto di autore per i modelli e disegni è stata introdotta nel nostro ordinamento con l’art. 25 bis del d.lgvo 95/01, che ha attuato la Direttiva Comunitaria 98/71. Tale norma prevedeva un periodo di grazia di 10 anni, a partire dal 19 aprile 2001 (data di entrata in vigore del d. lgvo 95/01), durante il quale le norme della legge sul diritto di autore non erano invocabili nei confronti di quei soggetti che, anteriormente alla data predetta, avessero già intrapreso la fabbricazione, l’offerta e la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.
- L’art. 239 CPI ha poi recepito il contenuto dell’art. 25 bis del d.lgvo. 95/01, mantenendo, nella sua versione originaria, il periodo di grazia decennale.
- L’art. 239 CPI è stato successivamente oggetto di nuova revisione, per mezzo del d.l. 15 febbraio 2007 n. 10, il quale ha eliminato il periodo di grazia decennale, limitando quindi la possibilità di azionare la tutela in parola rispetto a quei prodotti che, alla data del 19 aprile 2001, non fossero già caduti in pubblico dominio, a nulla più rilevando il decorso del periodo di dieci anni. Sul punto occorre anche precisare che l’interpretazione giurisprudenziale prevalente era comunque nel senso di escludere dall’applicazione delle norme a tutela del diritto di autore soltanto quei soggetti che avessero iniziato la fabbricazione delle “copie” prima del 2001.
- L’art. 239 CPI nell’ultima e attuale versione conserva questa impostazione e impedisce di invocare il diritto di autore in relazione a quei prodotti che fossero già in pubblico dominio alla data del 19 aprile 2001. Al contempo, la modifica introdotta dalla “legge Sviluppo” stabilisce il limite del c.d. “preuso”, recependo l’indicazione dei nostri Tribunali e traducendola in precetto normativo.
Il “preuso”
Iniziare oggi una attività di fabbricazione di modelli proteggibili alla luce delle norme sul diritto di autore costituisce attività illecita (a prescindere dalla circostanza che l’opera fosse in pubblico dominio alla data del 19 aprile 2001).
Da un lato, la nuova formulazione dell’articolo 239 CPI conferma la limitazione della protezione accordata dal diritto di autore, senza alcun periodo di grazia, a favore di coloro i quali ebbero a iniziare la produzione di “copie” di opere dell’industrial design prima del 2001 (allorché, lo ripetiamo, tale protezione non poteva essere invocata, a causa del vuoto legislativo a quel tempo esistente).
Dall’altro lato, circoscrive la possibilità di proseguire in questa attività, esclusivamente nei limiti entro i quali la riproduzione dell’opera protetta è stata realizzata (a questo riguardo sarà comunque interessante comprendere quale interpretazione del concetto di “preuso” sarà adottata dalle Sezioni Specializzate dei nostri Tribunali).
La descritta soluzione costituisce recepimento delle istanze già sollevate da parte della giurisprudenza nazionale, della avvocatura nonché, ovviamente, degli stessi operatori del settore (architetti, stilisti, designer, creatori del gusto e della moda). Per questi ultimi è chiaro che il riconoscimento del diritto di autore rappresenta ragione di prestigio professionale, con importanti riflessi sui diritti di utilizzazione economica allo stesso collegati e che, in virtù dell’art. 44 CPI durano per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell’ultimo dei suoi coautori.
Il Tribunale di Milano chiama in causa la Corte di Giustizia Europea
Ancor prima dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 239 CPI, la Sezione Specializzata del Tribunale di Milano ha deciso, con due distinte ordinanze di rimessione in data 31 aprile e 28 maggio 2009, di rivolgersi alla Corte di Giustizia Europea chiedendo al massimo organismo Comunitario di pronunciarsi sui seguenti quesiti:
- se gli articoli 17 e 19 della Direttiva 98/71 (in base alla quale la tutela del diritto di autore per l’industrial design è stata introdotta nel nostro ordinamento) vietino di escludere tale tutela per le opere anteriori alla entrata in vigore della norma di attuazione (19 aprile 2001)
- se, in caso di risposta affermativa al quesito n. 1, l’applicazione del diritto di autore alle opere anteriori pregiudichi da subito oppure solo dopo un periodo di grazia i diritti dei terzi utilizzatori.
Proprio alla luce di questa iniziativa della Corte milanese e delle risposte che verranno fornite dalla Corte di Giustizia, la questione si presenta tutt’altro che conclusa, sia nelle aule del Parlamento, che in quelle dei Tribunali. Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi e le indicazioni che il Giudice comunitario fornirà al nostro ordinamento.
Nell’attesa, ricordiamo che la possibilità di invocare il diritto di autore è ormai una realtà anche per creazioni più recenti che, dal 2001 ad oggi, ben possono aver trovato quell’accreditamento e quella visibilità (esposizioni, mostre, cataloghi specializzati, pubblicazioni editoriali, recensioni ecc.) che sono utili, se non indispensabili, per dimostrare che la singola creazione possa ricadere nell’alveo delle opere protette dalla legge sul diritto di autore e, dunque, avvantaggiarsi anche degli strumenti di tutela processuale garantiti dal Codice della Proprietà Industriale.
Avv. Massimiliano Patrini