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Crediti documentari: consigli utili

Il credito documentario consiste in un impegno inderogabile assunto da una banca su ordine dell'acquirente (ordinante), ad effettuare una certa prestazione (pagamento o accettazione o negoziazione) a favore del venditore (beneficiario), contro presentazione dei documenti richiesti, conformi ai termini e alle condizioni indicate nel credito e secondo le norme della Camera di Commercio Internazionale.

Diffuso soprattutto negli scambi internazionali con i Paesi in cui il "rischio" è elevato, rappresenta sicuramente uno dei mezzi di pagamento più sicuri ed efficaci.

Il venditore è sicuro di ricevere quanto dovuto in quanto l'impegno alla prestazione viene assunto in prima persona da una banca in modo diretto ed autonomo, senza essere soggetto ad alcuna eccezione da parte dell'ordinante che, d'altro canto, ha la certezza che la banca pagherà solo dopo aver verificato la correttezza dei documenti riferiti all'ordine di acquisto da lui effettuato.

Il venditore che riceve dalla propria banca l'avviso dell'emissione del credito a suo favore deve:

  • produrre la merce e predisporla per la spedizione
  • preparare i documenti secondo le modalità ed i tempi previsti nel testo della Lettera di credito documentaria per consegnarli alla banca.

Nella realtà operativa, spesso, la banca riscontra delle irregolarità nei documenti e/o nella loro presentazione. E così accade che una forma di pagamento ritenuta sicura e di assoluta garanzia perde questi requisiti e lascia alla discrezionalità dell'acquirente la scelta di quando, come e se pagare.

"L'esame dei documenti è un'arte, non una scienza"

Dal controllo che le banche effettueranno sui documenti per accertarne la conformità formale alle prescrizioni del credito, dipende l'accettazione o il rifiuto degli stessi. Per evitare di perdere gli effetti che derivano da questo mezzo di pagamento, bisogna:

  • presentare tutti i documenti richiesti dal credito
  • preparare gli stessi con scrupolosità e conformemente a quanto richiesto dal credito
  • presentarli nel luogo di utilizzo, entro la scadenza prefissata dal credito.

La conformità formale dei documenti sarà accertata secondo quella che viene chiamata la prassi bancaria internazionale.
A tale riguardo è opportuno ricordare che gli adempimenti richiesti dal credito sono sempre prioritari rispetto a quanto sancito dalle NUU.

Non è possibile prevedere le situazioni che si possono incontrare, ma, seguendo i principi fissati nelle NUU, rifacendosi alla prassi bancaria, tenendo conto delle procedure interne di ogni banca e delle eventuali norme statali, è possibile, per l'impresa, presentare i documenti in forma corretta e per l'esaminatore bancario trattare gli stessi con successo.

Già in fase di ricevimento dell'avviso di emissione del credito documentario il venditore dovrà aver verificato qual è la banca e/o le banche a cui dovrà consegnare i documenti, entro la data di validità, per ottenere la prestazione. Vale a dire presso quale banca il credito dovrà essere utilizzato.
I documenti potranno infatti essere presentati per l'utilizzo:

  • presso la banca designata
  • presso qualsiasi banca nella piazza del venditore
  • presso la banca emittente.

Dalla modalità di utilizzo con cui il credito documentario è stato emesso, dipende il livello di sicurezza dell'operazione.

Come evitare le riserve bancarie

Le eccezioni che le banche sollevano, causa la non conformità dei documenti alle condizioni e ai termini del credito, danno origine alle cosiddette "riserve".

Riserve interne, se trattasi di irregolarità di lieve entità che non andranno segnalate alla banca emittente, senza così pregiudicare il regolamento dell'importo del credito che sarà effettuato però: "salvo buon fine" (SBF) con l'indicazione delle irregolarità riscontrate.

Riserve esterne, se trattasi di irregolarità gravi che andranno segnalate alla banca emittente e che impediscano la prestazione. Questo si verifica quando, ad esempio, mancano dei documenti specifici o quando la spedizione della merce viene effettuata successivamente alla data indicata nel credito, o da un luogo diverso, o quando i documenti vengono presentati oltre i termini prescritti o risultano tra di loro contrastanti.

Antonio Di Meo