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Tipi di credito

Oltre alla forma "classica" il credito documentario può assumere altre tipologie, destinate a soddisfare diverse esigenze.
Consideriamo il credito trasferibile, il credito sussidiario, quello rotativo e quello di anticipazione.

Il credito trasferibile

E' una particolare forma di credito documentario che consente al beneficiario (primo beneficiario) di disporre che il credito, aperto a suo favore, possa essere trasferito ad uno o più altri beneficiari (secondo/i beneficiario/i), per l'intero importo o parzialmente.
Affinché questo accada, occorre che sia espressamente denominato come "trasferibile" (transferable credit) dalla banca emittente così come espressamente sancito all'art. 48, lettera b), delle Norme ed usi uniformi relative ai crediti documentari, pubblicazione 500 della Camera di commercio internazionale (CCI).

"Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente denominato come "trasferibile" dalla banca emittente. Espressioni come "divisibile", "frazionabile", "cedibile" e "trasmissibile" non rendono il credito trasferibile. Se queste espressioni sono usate, esse saranno ignorate".

Può, inoltre, essere trasferito soltanto nei termini e alle condizioni precisate nel credito originario ad eccezione: dell'importo dello stesso, dei prezzi unitari (se indicati), del periodo di validità, della data di spedizione (elementi che possono essere singolarmente o congiuntamente, ridotti o abbreviati).

Generalmente il credito trasferibile viene utilizzato in tutti quei casi in cui chi negozia la compravendita di una merce (il primo beneficiario del credito documentario) non è l'effettivo fornitore, ma un intermediario (agente, commissionario, società di import-export) che dovrà, a sua volta, acquistarla da un terzo (il secondo beneficiario).

In tali casi, il primo beneficiario, che vorrà conservare la titolarità della fornitura, trasferirà al secondo beneficiario un importo minore rispetto a quello originario del credito, ottenendo, così, il suo guadagno.
Quando, invece, il primo beneficiario è un agente o un commissionario, il credito viene trasferito all'effettivo fornitore per l'intero importo contro pagamento (al di fuori del credito) di una provvigione.

Il credito sussidiario o controcredito

E' una forma particolare di credito che si realizza quando il beneficiario di un credito documentario irrevocabile dispone, a sua volta, di aprire un nuovo credito documentario (il back to back) a favore di un fornitore per l'acquisto delle merci oggetto del credito base. Questa operazione riguarda di solito materie prime e/o merci considerate strategiche.

Il credito sussidiario può sembrare simile al credito trasferibile, ma di fatto non lo è: il credito base ed il credito back to back sono correlati ed interdipendenti da un punto di vista strettamente economico, mentre non lo sono da un punto di vista giuridico, in quanto siamo di fronte a due crediti distinti ed autonomi tra di loro.

Il back to back, a differenza del credito trasferibile, non è, pertanto, in alcun modo assoggettato alle condizioni del credito base e l'ordinante del credito back to back, inoltre, deve essere affidato presso la banca che emetterà tale credito e risultare soggetto in grado di gestire l'operazione che si presenta alquanto complessa ed articolata.

Il credito rotativo

Un credito rotativo (revolving) prevede l'impegno, da parte della banca emittente, di rinnovare, di volta in volta, l'impegno a pagare, a negoziare, ad accettare o a far effettuare il pagamento, ripristinando quindi l'importo iniziale del credito.
In pratica, è una normale apertura di credito il cui importo, dopo ogni utilizzo, viene ripristinato automaticamente e messo a disposizione del beneficiario per un determinato numero di volte, che dovranno essere previste nel credito stesso.

Dunque, è una tipologia di credito che ha come presupposto un contratto tra compratore e venditore che prevede un certo numero di forniture nel tempo.
Può essere cumulativo o non cumulativo: il primo caso prevede che eventuali importi non utilizzati in un primo tempo vengano aggiunti alla frazione successiva. Attenzione che la banca che emette un credito documentario rotativo impegnerà il "fido" dell'ordinante per l'importo totale delle forniture andando a scalare detto impegno man mano che il credito verrà utilizzato.

Il credito di anticipazione o con clausola rossa

Con il credito di anticipazione ("red clause") si autorizza il pagamento di determinate somme al beneficiario prima della presentazione dei documenti, dietro rilascio di una ricevuta nella quale venga dichiarato l'impegno di destinare tali somme alla produzione e alla spedizione delle merci o comunque alla predisposizione della fornitura.

Una forma particolare di credito con anticipazione è quella cosiddetta con "clausola verde" ("green clause"), in cui l'anticipo viene concesso solo dietro una ricevuta di deposito (trust receipt) in magazzini pubblici della merce oggetto del contratto e dietro impegno scritto del beneficiario a presentare i documenti nei termini e secondo le modalità pattuite.

Antonio Di Meo