La terminologia deve chiarire in modo univoco le rispettive obbligazioni per evitare a posteriori contestazioni o perplessità in ordine alla effettiva volontà delle parti.
Se non si vuole spedire la merce ed attendere il ricavo per periodi di tempo molto più lunghi di quanto preventivato bisogna definire esattamente la forma di pagamento, la modalità, il tempo in cui dovrà essere effettuato il pagamento stesso, il canale bancario che deve essere utilizzato fornendo quindi le coordinate della banca di appoggio.
Bisogna specificare ad esempio "bonifico bancario a mezzo swift a 30 giorni dalla data della fattura tramite la banca ...........", specificando anche la parte che deve accollarsi le spese e le commissioni bancarie.
Swift (espressione che sta ad indicare Society For Worldwide Financial Telecomunication) indica, come noto, la modalità con cui deve avvenire il trasferimento. E' opportuno indicare, accanto al nome della banca presso la quale far pervenire il ricavo, anche il relativo codice swift.
Va ricordato infine che il bonifico bancario è certamente la forma di pagamento più semplice, ma richiede un notevole grado di fiducia e conoscenza della controparte estera. Anche se il cliente estero è sempre stato corretto e puntuale nei pagamenti, potrebbe un giorno trovarsi in una situazione economica-finanziaria che lo spinga a non rispettare gli accordi presi. Ovviamente il venditore può cautelarsi da questo rischio inserendo nel contratto di vendita una clausola che preveda, in caso di ritardo del pagamento rispetto alla data pattuita, un interesse di mora che andrà quantificato.