1 settembre 2014

La royalty nell’importazione di beni nell’Unione Europea

di lettura

E’ fondamentale che l’importatore italiano, prima di intraprendere un’importazione di merce soggetta a royalty, effettui un’accurata analisi per comprendere se l’importo della royalty debba essere addizionato al prezzo nella dichiarazione del valore in dogana delle merci importate.

La royalty nell’importazione di beni nell’Unione Europea

Le norme che disciplinano la questione sono l’art.32 del Codice Doganale Comunitario (CDC – Reg.to n. 2913/92) e gli articoli 157 e seguenti delle relative Disposizioni di Applicazione del Codice (DAC – Reg.to n. 2454/93).
Al momento dell’importazione in dogana, l’azienda deve sapere se il valore della merce che andrà a dichiarare all’Agenzia delle Dogane sarà così costituito:

  • dal prezzo della medesima, oltre a eventuali ulteriori elementi (trasporto, assicurazione, etc.),
  • dal valore della royalty che l’importatore europeo paga al licenziante.

L’elemento cardine per la valutazione è l’interpretazione del seguente concetto, determinante, in base ai dettami del legislatore europeo, l’aggiunta della royalty al valore in dogana: il pagamento della royalty da parte dell’importatore è condizione della vendita dall’esportatore all’importatore. Accanto a tale requisito, vi è un’ulteriore condizione, ma di ben più semplice verifica: la royalty deve riferirsi alle merci importate.

Royalty come condizione di vendita

Il concetto di condizione della vendita si realizza chiaramente quando il pagamento della royalty è dovuto a favore dello stesso esportatore-venditore della merce: se egli non eseguirà la vendita a favore dell’importatore, in caso di mancato pagamento da parte di quest’ultimo della royalty, il requisito normativo è soddisfatto e l’importo della royalty deve dunque essere aggiunto al prezzo della merce nell’indicazione del valore in dogana all’importazione.
La questione diventa più complessa nei casi ben più frequenti in cui la royalty è pagata ad un soggetto terzo e dunque non al venditore-esportatore. Anche in questi casi la royalty potrebbe costituire parte del valore in dogana.
La normativa, art. 160 DAC, prevede, infatti, che il requisito della royalty come condizione della vendita si possa ritenere soddisfatto anche in tal caso quando il licenziante terzo soggetto sia “legato” al venditore-esportatore.
Pertanto, diventa fondamentale analizzare il rapporto licenziante-venditore, per appurare se si riscontrano le tipologie di rapporto a cui la normativa doganale riporta il concetto di “legame”.

Controllo di fatto come elemento di legame del licenziante sul venditore-esportatore

L’art.143 DAC indica nel dettaglio la casistica in cui si debba ravvisare la presenza di un legame tra due soggetti.
La fattispecie più frequente e oggetto di interpretazioni complesse che palesa un legame tra due soggetti è l’esistenza di un controllo di fatto.
E’ questo aspetto a costituire l’elemento critico di ogni importazione con merce sottoposta a royalty.
Per accertare la presenza di un simile controllo del licenziante sul venditore-esportatore è analizzato principalmente quanto il licenziante intervenga nell’autonomia imprenditoriale del venditore-esportatore in merito alla produzione di quelle merci che sono poi vendute all’importatore licenziatario.
Tanto più è incisiva la presenza di dettami da parte del licenziante tanto più emergerà uno status di controllo da parte di quest’ultimo.
Se il licenziante impone che i prodotti con il proprio marchio possano essere solo prodotti di una determinata tipologia, se ne impone i prezzi di vendita, i canali di distribuzione facilmente si potrà, ad esempio, ritenere sussistente un controllo di fatto del licenziante sul venditore-esportatore.
Questi elementi emergono dal contratto di licenza concluso tra il licenziante e il licenziatario-importatore e dall’effettiva condotta del licenziante.

È per tale ragione che, all’importazione di beni sottoposti a royalty, diventa essenziale per l’autorità doganale e dunque in primis per l’importatore stesso esaminare il contratto di licenza, per analizzare i poteri del licenziante.

Ad aiutare in questa interpretazione interviene la Commissione europea con un suo documento di prassi dedicato alla valutazione del valore in dogana. Il documento è molto interessante in quanto offre una lista di casi concreti definiti come indicatori di un controllo di fatto, insieme a pratici esempi.

È altresì fornito un interessante chiarimento dall’autorità comunitaria, ripreso anche dall’Agenzia delle Dogane nazionale nella propria circolare di riferimento (circolare n. 21D/2012): quegli interventi del licenziante sulla produzione dei beni volti a garantire la qualità dei beni medesimi sono ritenuti interventi neutrali dal punto di vista in questione. Ovviamente occorre poi trovare la difficile linea di demarcazione tra un mero controllo di qualità e un controllo effettivo di produzione da parte del licenziante.
È a tal punto che deve intervenire un’analisi accurata, clausola per clausola, del contratto di licenza e delle effettive modalità di produzione e distribuzione.

Applicazione dell’IVA sull’importo della royalty

Un ulteriore aspetto controverso che ricorre nell’importazione di beni sottoposti a royalty è l’applicazione, oltre che del dazio, anche dell’IVA sull’importo della royalty, eventualmente aggiunto al valore in dogana in sede di importazione, quando l’importatore abbia già assolto l’IVA sulla royalty al momento del pagamento della medesima al licenziante.
Tale aspetto è controverso in quanto è contraddittoria l’applicazione che compie nei fatti ancora l’autorità doganale nazionale: alcuni uffici richiedono all’importatore il pagamento dell’IVA, mentre altri richiedono solo il pagamento del dazio.
È altresì controverso in quanto la prassi di quegli uffici doganali che richiedono il pagamento dell’IVA appare contraria alle normative fiscali europee, anche come interpretate dalla nostra Cassazione Civile e dalla Corte di Giustizia europea, che ribadiscono la neutralità dell’imposta.
Il giudice europeo, infatti, si è recentemente pronunciato in luglio nella causa C-272/13, dichiarando la normativa italiana in violazione del diritto comunitario qualora essa preveda il pagamento dell’IVA all’importazione, quando l’IVA sia stata già assolta per la medesima merce tramite il meccanismo dell’inversione contabile. Si trattava di un caso di importazione e utilizzo di deposito fiscale, ma che si ritiene pienamente estensibile in via analogica al caso di importazione di beni sottoposti a royalty, quando questa sia stata pagata a un licenziante comunitario con IVA assolta in reverse charge.

L’argomento, di rilevante importanza, si presenta tuttora di particolare complessità a causa di una ancora carente casistica giurisprudenziale nazionale che possa essere di aiuto nell’interpretazione della norma e del fatto che rimarrà sempre ancorato alla fondamentale analisi caso per caso dei rapporti contrattuali tra le parti.

Avv. e Doganalista Elena Bozza

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