10 ottobre 2014

Operazioni con soggetti residenti in Paesi a regime privilegiato: condizioni per deducibilità dei costi

di lettura

La deduzione dei costi per acquisti da aziende o professionisti collocati in Paesi con prelievo fiscale molto soft (cosiddetti Paesi Black List) è un tema di grande rilevanza e l’attuazione della delega fiscale potrebbe costituire lo strumento per rivedere la normativa vigente che genera spesso difficoltà applicative per i contribuenti.

Operazioni con soggetti residenti in Paesi a regime privilegiato: condizioni per deducibilità dei costi

La norma di riferimento è l’art. 110 commi da 10 a 12 bis del Testo Unico delle imposte sui redditi.
Il suddetto articolo esclude la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse fra imprese individuali o società residenti e soggetti domiciliati o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, se non si dimostrano particolari condizioni.
Per individuare i fornitori black list, in attesa della white list da emanare, è necessario fare riferimento all’elenco di Stati inclusi nel DM 23 gennaio 2002.
Per la lista dei suddetti Paesi si rinvia al sito dell’Agenzia delle Entrate.

Lo scopo della norma è il seguente:
Evitare agli imprenditori italiani che intrattengono rapporti con soggetti localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata di corrispondere prezzi di acquisto maggiori rispetto a quelli di mercato, concordando con il fornitore la retrocessione dell’eccedenza, magari sotto forma di operazioni estero su estero.
I fornitori black list sono gli imprenditori, ma possono essere anche i professionisti.

I costi resi indeducibili dalla norma non sono esclusivamente quelli di acquisto di beni e servizi ma tutti i componenti negativi che originano anche indirettamente, da operazioni con soggetti residenti nei paradisi fiscali:

  • Ammortamenti
  • Minusvalenze su cessioni di beni
  • Perdite su crediti
  • Ogni altro componente negativo.

L’imprenditore italiano per poter dedurre i costi dovrà alternativamente dimostrare le seguenti condizioni:

1. Il fornitore estero ha una attività economica effettiva:

Tale requisito è finalizzato alla dimostrazione dell’esistenza di una struttura stabile da parte del fornitore. La prova dell’attività commerciale richiede la disponibilità di documenti e informazioni non sempre facili da reperire:

  • Certificato di iscrizione al locale Registro delle Imprese
  • Atto costitutivo e Statuto
  • Delibere relative alla disciplina degli organi sociali, alla loro nomina, e all’attribuzione dei relativi poteri
  • Descrizione dell’attività esercitata
  • Bilanci depositati e pubblicati
  • Copia delle fatture delle utenze relative agli uffici e ad altri immobili utilizzati
  • Contratti di lavoro dei dipendenti con specifica del luogo di prestazione dell’attività lavorativa e delle mansioni svolte
  • Contratti di locazione di immobili
  • Contratti di assicurazione relativi agli uffici.

2. Le operazioni estere corrispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione.

Il secondo requisito richiede la dimostrazione delle ragioni economiche che giustifichino la scelta del fornitore estero. Pertanto andrà motivata la peculiarità dell’operazione stessa in termini di convenienza rispetto ad operazioni alternative.
A titolo meramente esemplificativo gli elementi di interesse economico potrebbero essere i seguenti:

  • Prezzo di transazione
  • Oneri accessori quali ad esempio quelli di stoccaggio e magazzino
  • Tempi di consegna
  • Particolarità del prodotto (impossibilità di acquisto presso altri fornitori).

Oltre alla dimostrazione delle ragioni economiche dell’operazione, viene richiesto anche il requisito della concreta esecuzione.

Nell’ipotesi di acquisto di beni la dimostrazione della concreta esecuzione è più semplice ed i documenti necessari potrebbero essere i seguenti:

  • Documenti doganali
  • Ordine di acquisto, fattura del fornitore
  • Contratto di fornitura beni
  • Documentazione bancaria che attesti il pagamento.

Nella fattispecie di acquisto di servizi la dimostrazione è sicuramente più complessa. La documentazione a titolo esemplificativo potrebbe essere la seguente:

  • Documenti comprovanti l’effettivo svolgimento della prestazione professionale nel Paese Black List
  • Contratto fornitura servizi
  • Documentazione bancaria comprovante il pagamento.

I costi saranno deducibili quindi nel caso in cui l’imprenditore fornisca le prove specificate in precedenza. Tali prove possono essere fornite in tempi diversi:

  • Preventivamente con procedura di interpello (richiesta di parere rivolta all’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa)
  • Su richiesta dell’Amministrazione Finanziaria.

In assenza di interpello preventivo, l’Amministrazione Finanziaria, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, invita le imprese interessate a fornire le prove circa la sussistenza di uno dei requisiti entro il termine di 90 giorni.

Le spese ritenute deducibili, anche in seguito ad un interpello positivo devono essere indicate separatamente nella dichiarazione dei redditi, pena la sanzione del 10% dell’importo delle spese omesse con un minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 50.000,00. In assenza della prova delle circostanze esimenti, alla suddetta sanzione si aggiunge quella per infedele dichiarazione.

Possibili modifiche

L’attuazione della delega fiscale potrebbe costituire lo strumento idoneo per modificare la norma relativa alla indeducibilità dei costi per acquisti di beni e prestazioni di servizi da paesi a fiscalità privilegiata. Alcuni sostengono che la limitazione dovrebbe riguardare solo le prestazioni di servizi e non anche le cessioni di beni. Le soluzioni possono essere diverse, tuttavia ciò che appare indubbiamente irragionevole è che l’indeducibilità del costo debba essere totale e non limitata alla parte di essa non considerata congrua. Pertanto una soluzione logica potrebbe essere quella di rendere indeducibile solo la parte del costo non ritenuto congruo.

Alberto Perani
 

Fiscalità
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