22 giugno 2016

Crediti Documentari: come preparare la non-negotiable Sea Waybill

di lettura

Il beneficiario di un credito documentario, al fine di ottenere le previste prestazioni dalla banca, deve preparare i documenti richiesti dal credito rispettando - gerarchicamente: le condizioni del credito,le disposizioni previste dalle UCP 600 ICC e dalla prassi bancaria internazionale uniforme parzialmente, ma ampiamente codificata nella pubblicazione ISBP 745 ICC.

Crediti Documentari: come preparare la non-negotiable Sea Waybill

La non-negotiable Sea Waybill: cos’è? 

La lettera di vettura marittima, anche conosciuta con il termine inglese Sea Waybill (SWB) o Express bill of lading o non-negotiable Sea Waybill (NNSW), è un documento che attesta l'esistenza di un contratto di trasporto marittimo riguardante le merci in esso descritte e rappresenta “a receipt for the goods being shipped”.

A differenza della Bill of Lading, la non-negotiable Sea Waybill non è un documento di trasporto rappresentativo delle merci ivi indicate e non può essere emessa in “negotiable form”. 

Secondo il documento “Recommendation No. 12 Measures to Facilitate Maritime Transport Documents Procedures” emesso da UN/CEFACT, la non-negotiable Sea waybill dovrebbe essere utilizzata in tutti i casi “except in cases where it is intended that the goods will be sold in transit, or where there is a strong and valid case for independent documentary security.” 

La Bill of Lading, infatti, proprio per le sue peculiarità (documento di trasporto negoziabile e rappresentativo delle merci) dovrebbe essere utilizzata esclusivamente per le merci destinate ad essere rivendute durante il viaggio (solitamente commodities). Per i c.d. “manufactured cargoes”, gli operatori dovrebbero ampiamente preferire il Multimodal Transport Document per i trasporti door-to-door o, per i trasporti port-to-port, la non-negotiable Sea Waybill.

Inoltre, sempre secondo il documento “Recommendation No. 12 Measures to Facilitate Maritime Transport Documents Procedures”, eliminare la Bill of Lading  (“a complicated document of title”) dalla maggior parte dei trasporti marittimi porterebbe a sensibili benefici nella gestione dei crediti documentari con la relativa riduzione “in the rejection rate” in riferimento ai documenti presentati a corredo dei crediti.

La non-negotiable Sea Waybill: cosa dicono le UCP 600 ICC 

Le UCP 600 ICC dedicano alla lettera di vettura marittima l’art. 21. Di seguito si riportano le principali indicazioni. Al punto a.i. tale articolo recita quanto segue: 

“a. A non-negotiable Sea Waybill, however named, must appear to: 

i. indicate the name of the carrier and be signed by: - the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or - the master or a named agent for or on behalf of the master. 
Any signature by the carrier, master or agent must be identified as that of the carrier, master or agent. 
Any signature by an agent must indicate whether the agent has signed for or on behalf of the carrier or for,or on behalf of the master

La non-negotiable Sea Waybill, comunque denominata, deve, pertanto, indicare il nome del vettore ed essere firmata dal vettore o da un suo “named agent” o dal master o da un suo “named agent”.

Lo stesso articolo riporta anche che la non-negotiable Sea Waybill deve:

 “ii. indicate that the goods have been shipped on board a named vessel at the port of loading stated in the 
credit by: 
- pre-printed wording, or 
- an on board notation indicating the date on which the goods have been shipped on board.

E’ necessario, pertanto, che il soggetto emittente il documento attesti che la merce indicata è stata caricata a bordo della nave al porto di partenza stabilito dal credito o con un “pre-printed wording” a mezzo cioè di diciture pre-stampate nel documento (es. “Shipped on board in apparent good order and condition…”) o con una annotazione di messa a bordo della merce con l’indicazione della data in cui la merce è stata caricata a bordo (es. “Goods on board on 03/06/2016). Si precisa che qualora il documento di trasporto evidenzi un mezzo di “pre-carriage” (es. by truck), indipendentemente dalla presenza nel documento di un “place of receipt”, è necessario riportare una annotazione di messa a bordo (on-board notation) completa di data, nome nave e porto di partenza stabilito dal credito. 

Ad esempio, qualora il routing specificato nel credito fosse il seguente:

-     :44E: PORT OF LOADING/AIRPORT OF DEPARTURE: ANY PORT OF ITALY 
-     :44F: PORT OF DISCHARGE/AIRPORT OF DESTINATION: PORT OF XIAMEN 

con LATEST DATE OF SHIMPENT: 03/06/2016, una non-negotiable Sea waybill, indipendentemente dal pre-printed wording (shipped on board or received for shipment), che riportasse le indicazioni che seguono:

PLACE OF RECEIPT: FOGGIA
PRE-CARRIAGE BY: TRUCK
PORT OF LOADING: NAPOLI, PORT OF ITALY
VESSEL NAME: HAN BRUSSELS
PORT OF DISCHARGE: XIAMEN, CHINA

non potrebbe essere accettata a meno che non riporti una on-board notation così strutturata: “Goods on board on 03/06/2016 at Napoli Port on Han Brussels”. Si ricorda che termini come “Shipped in apparent good order”, “Laden on board”, “Clean on board” o altre frasi che incorporano  “shipped” o “on board” hanno lo stesso effetto delle parole “Shipped on board”.

Sempre l’art. 21 UCP 600 ICC riporta che la non-negotiable Sea Waybill deve:

  • indicare la spedizione dal porto di partenza al porto di destinazione indicati nel credito;
  • essere costituito da un documento di trasporto in un unico originale o, se emesso in più originali, dal set completo, come riportato nel documento di trasporto;
  • indicare i termini e le condizioni del trasporto o far riferimento a una fonte esterna che faccia riferimento a tali termini e condizioni (short form or blank back non-negotiable sea waybill), che non dovranno essere esaminati dalle banche;
  • La non-negotiable Sea Waybill non deve contenere alcuna indicazione di essere soggetto a “charter party” (contratto di noleggio) e può indicare che un trasbordo sarà o potrà essere effettuato a patto che l’intero trasporto sia coperto “by one and the same non-negotiable Sea Waybill”;
  •  una non-negotiable Sea Waybill indicante che il trasbordo sarà o potrà aver luogo è accettabile anche se il credito proibisce i trasbordi a patto che la merce viaggi in un container, trailer or LASH (Lighter Aboard SHip) barge, come indicato nella non-negotiable Sea Waybill  (una clausola nella non-negotiable Sea Waybill attestante che il carrier si riserva il diritto di trasbordare non sarà presa in considerazione);
  • La data di emissione della non-negotiable Sea Waybill sarà considerata data di spedizione della merce. Tuttavia, qualora il documento indichi, mediante stampigliatura o annotazione, una on-board notation indicante una data di on-board, tale data sarà considerata data di spedizione.

Si ricorda che rimane importante, al fine di produrre una non-negotiable Sea Waybill conforme, di rispettare le indicazioni dell’art. 14 UCP 600 ICC che riporta i “Criteri generali per l’esame dei documenti”. L’art. 14 al punto k) segnala che “il caricatore o mittente delle merci indicato su un qualunque documento può non essere il beneficiario del credito” e ciò, evidentemente, vale anche per la non-negotiable Sea Waybill. Si ricorda, infine, che non potrebbe essere accettata una indicazione del tipo “Goods loaded on deck” o “Goods will be loaded on deck”. Una indicazione del tipo “Goods may be loaded on deck” è invece accettabile.

La non-negotiable Seaway Bill: il punto di vista delle ISBP 745 ICC

Di seguito si riportano ulteriori indicazioni – non esaustive - in merito alla corretta impostazione della Non-negotiable Seaway bill in riferimento a quanto indicato nei paragrafi F1-F25 della pubblicazione ISBP 745 ICC:

  • L’art. 21 UCP 600 ICC si applica quando si richiede un “port-to-port shipment”. (in presenza di routings multimodali, infatti, indipendentemente dalla richiesta del credito in merito al documento di trasporto, si applica l’art. 19 UCP 600 ICC);
  • Se un credito riporta una indicazione del tipo: “Freight Forwarder’s non-negotiable sea waybill is acceptable” or “House non-negotiable sea waybill is acceptable” o espressioni similari, allora una non-negotiable sea waybill può essere firmata dal soggetto emittente senza necessità di indicare “the capacity in which it has been signed or the name of the carrier”;
  • Se un credito riporta una indicazione del tipo: “Freight Forwarder’s non-negotiable sea waybill is not acceptable” or “House non-negotiable sea waybill is not acceptable” o espressioni similari, tali indicazioni non hanno alcun significato a meno che il credito non fornisca indicazioni specifiche che dettaglino come la non-negotiable sea waybill deve essere emessa e firmata. In assenza di tali requisiti, la non-negotiable sea waybill presentata deve essere esaminata secondo quando riportato dalle UCP 600 ICC articolo 21. 
  • Se un credito richiede una non-negotiable sea waybill “consigned to (named entity)”, essa non deve contenere le indicazioni “to order” o “to order of” prima della  “named entity”, o l’espressione “or order” seguenti dalla “named entity”, sia typed sia pre-printed;
  • Se un credito richiede una non-negotiable sea waybill “to order of (named entity)”, essa può indicare, come consignee la “named entity” senza menzionare “to order of”;
  • Se un credito richiede una non-negotiable sea waybill “to order”, il documento deve indicare, come consignee la issuing bank o l’applicant, senza indicare “to order”;
  • Se il credito richiede una “clean on board non-negotiable sea waybill”, il termine clean non è necessario che sia indicato nel documento;

Si segnala, inoltre che:

  • la descrizione della merce può essere riportata in termini generici non in conflitto con quanto riportato nel credito;
  • è possibile indicare ulteriori notify parties nel documento;
  • ogni correzione dei dati su una non-negotiable Sea Waybill deve essere autenticata. Tale autentificazione deve essere stata fatta dal carrier, master (captain) o ogni altro “named agent”,  che può differire dall’agent che può aver emesso o firmato la non-negotiable Sea Waybill, a patto che essi siano identificati come agent del carrier o del master (captain). 

Conclusioni

In conclusione appare opportuno sottolineare che i documenti da presentare in utilizzo di un credito debbano essere preparati nel rispetto delle condizioni del credito, delle disposizioni previste dalle UCP 600 ICC e della prassi bancaria internazionale uniforme, seguendo la relativa gerarchia.  La preparazione del documento di trasporto in esame richiede, come per tutti i documenti, puntuale attenzione degli operatori coordinandosi opportunamente col soggetto emittente.  

Domenico Del Sorbo

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