9 maggio 2013

La banca designata in un credito confermato

di lettura

Analizziamo il ruolo della banca designata in un credito confermato, che l’art. 2 UCP 600 definisce come “the bank that adds its confirmation to a credit upon the issuing bank’s authorization or request.

Nell’ambito di un credito documentario il ruolo – e dunque i relativi obblighi  - delle banche è rilevabile incrociando le tre informazioni presenti nei campi 41 e 49 del messaggio Swift MT 700. Il campo 41 ci segnala la banca presso cui il credito dovrà essere utilizzato e la tipologia “by”, mentre il campo 49 è relativo alle “confirmation instructions”, ci segnala cioè se un credito documentario è confermato o meno.

In questo articolo dedichiamo l’attenzione al ruolo della banca designata in un credito confermato, che l’art. 2 UCP 600 definisce come “the bank that adds its confirmation to a credit upon the issuing bank’s authorization or request.”

Qualora una banca non sia disponibile a dar seguito alla richiesta della banca emittente di confermare il credito, tale banca è tenuta ad informare la banca emittente e può avvisare il credito senza conferma (art. 8 d. UCP 600 ICC). L’art. 2 UCP 600 ICC ci segnala che “confirmation”
means a definite undertaking of the confirming bank, in addition to that of the issuing bank, to honour or negotiate a complying presentation.”

Impegni della banca confermante: art. 8 UCP 600 ICC

Le UCP 600 ICC dedicano alla banca confermante l’art. 8 (Confirming Bank Undertaking) che, al punto a. recita quanto segue:
Provided that the stipulated documents are presented to the confirming bank or to any other nominated bank and that they constitute a complying presentation, the confirming bank must:

  • Honour, if the credit is available by Sight payment, deferred payment or acceptance with the confirming bank
  • Negotiate, without recourse, if the credit is available by negotiation with the confirming bank.”

L’art. 2 UCP 600 ICC chiarisce il significato di “honour”:

a.   To pay at sight if the credit is available by sight payment

b.   To incur a deferred payment undertaking and pay at maturity if the credit is available by deferred payment

c.   To accept a bill of exchange (“draft”) drawn by the beneficiary and pay at maturity if the credit is available by acceptance.”

e il significato di “negotiation”: 
Negotiation means the purchase by the nominated bank of drafts (drawn on a bank other than the nominated bank) and/or documents under a complying presentation, by advancing or agreeing to advance funds to the beneficiary on or before the banking day on which the reimbursement is due to the nominated bank.”

L’attenta lettura degli articoli menzionati, ci consente di affermare che la banca confermante, irrevocabilmente impegnata ad onorare o negoziare “as of the time it adds its confirmation to the credit.” (art. 8. b. UCP 600 ICC), è obbligata a onorare (a vista o a scadenza in relazione al “by”) o a negoziare (acquisto nell’ambito di un accordo col beneficiario, su base pro soluto, delle tratte e/o dei documenti anticipando i fondi al beneficiario rispetto ai tempi in cui la banca emittente è tenuta a rimborsare la confermante) una “complying presentation”.

Con la conferma del credito, dunque, il beneficiario ottiene l’impegno – che si aggiunge a quello della banca emittente – di una ulteriore banca, la confermante, a onorare o negoziare, su base pro soluto, una “complying presentation”. Ciò al fine di coprire il rischio insolvenza della banca emittente, il rischio della non trasferibilità di fondi e il rischio politico del Paese dove è ubicata la banca emittente.

L’art. 8 UCP 600 ICC segnala anche che la banca confermante è tenuta ad onorare una “complying presentation” quando il credito è disponibile presso una ulteriore banca designata e tale banca non onora o non negozia.

La valutazione dei documenti: art. 14 UCP 600 ICC

L’art. 14 UCP 600 stabilisce che

the confirming bank must examine a presentation to determine, on the basis of the documents alone, whether or not the documents appear on their face to constitute a complying presentation.

Notevole è la portata di tale articolo: la banca confermante è tenuta a valutare se i documenti costituiscono o meno una “complying presentation” analizzando solo ciò che “letteralmente” appare nei documenti presentati, senza effettuare valutazioni di natura sostanziale. Si ricorda che le norme non prevedono una c.d. «strict compliance», ma una «reasonable compliance»:

  • Sentenza Corte di Cassazione del 17/10/53: «l’accertamento della corrispondenza formale tra i documenti e le indicazioni contenute nella lettera di credito deve essere «intelligente e non automatico» e ispirato a criteri di ragionevolezza»
  • Sentenza Cassazione 08/08/97: «l’esecuzione del mandato, ancorché vincolata nelle forme, deve trovare una certa ampiezza di respiro che si deve tradurre in un accertamento intelligente e non automatico…»)

Lo stesso articolo ci segnala che la
confirming bank have a maximum of five banking days following the day of presentation to determine if a presentation is complying”.

Dunque la banca confermante è tenuta a comunicare eventuali discordanze entro e non oltre le 23.59 (entro tale ora la banca deve inviare la comunicazione) del quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione dei documenti.

Comunicazione di rifiuto

L’art. 16 UCP 600 ICC (Discrepant Documents, Waiver and Notice) ci segnala che la banca confermante può rifiutarsi di onorare o negoziare qualora la presentazione dei documenti non sia conforme alle disposizioni del credito, delle UCP 600 ICC e della prassi bancaria internazionale uniforme. Si ricorda che la International Standard Banking Practice fa riferimento alla Pubbl.ne ISBP 681 ICC in via di revisione; alle ICC Opinions, alle ICC Decisions e alle DOCDEX Decisions.

Il rifiuto di onorare la presentazione deve essere comunicato al beneficiario (o, più in generale, al “presentatore”) e tale comunicazione deve riportare quanto segue:

“i. That the bank is refusing to honour; and

ii. Each discrepancy in respect of which the bank refuses to honour; and

iii. a) That the bank is holding the documents pending further instructions from the presenter; or

b) That the issuing bank is holding the documents until it receives a waiver from the applicant and agrees to accept it, or receives further instructions from the presenter prior to agreeing to accept a waiver; or

c) That the bank is returning the documents; or

d) That the bank is acting in accordance with instructions previously received from the presenter. “

Dalla lettura di questa disposizione appare evidente che la banca confermante - tenuta ad effettuare tale comunicazione “by telecommunication” e dunque anche telefonicamente anche se si ritiene opportuno comunicare per iscritto per evitare fraintendimenti – è obbligata a rispettare puntualmente il dettame di questo articolo, evidenziando adeguatamente, oltre alle discordanze, una delle quattro (in realtà tre, in quanto l’opzione b) è riservata alla banca emittente) opzioni in merito alla disposizione dei documenti.

Lo stesso articolo, al punto f) sancisce che se la banca confermante non rispetta le indicazioni dell’art. 16 perde il diritto di eccepire la non conformità dei documenti presentati.

Infine, pare opportuno precisare che:

  • Una banca confermante può decidere di avvisare una modifica senza estendervi la sua conferma e, in questo caso, dovrà informare la banca emittente e il beneficiario all’atto della notifica della modifica
  • Qualora il credito consentisse la produzione dei documenti in due o più lingue, una banca confermante “may restrict the number of acceptable languages as a condition of its engagement in the credit”
  • Qualora una banca confermante riscontrasse una non - complying presentation, emettendo una corretta comunicazione di rifiuto, il suo impegno decade definitivamente anche se i documenti fossero inoltrati alla banca emittente (su istruzioni del beneficiario) - “on approval basis”, a meno che tale banca non segnali la sua disponibilità a ripristinare gli impegni della conferma all’atto della comunicazione di rifiuto.

Conclusioni

La lettura puntuale delle disposizioni normative definisce chiaramente gli obblighi e gli impegni della banca confermante di un credito documentario che è tenuta o ad effettuare prestazioni di natura solutoria - dietro presentazione di documenti conformi - o a rifiutarsi di onorare qualora i documenti non costituiscano una presentazione conforme. Ma, anche in quest’ultimo caso, la banca è tenuta a rispettare, in maniera puntuale, le disposizioni dell’art. 16 UCP 600 ICC pena la perdita del diritto di eccepire la non conformità dei documenti.

Domenico Del Sorbo

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