14 gennaio 2016

L'ingiunzione di pagamento europea: uno strumento da maneggiare con cura

di lettura

La Corte di Giustizia Europea ritorna sul procedimento europeo di ingiunzione di pagamento.

L'ingiunzione di pagamento europea: uno strumento da maneggiare con cura

E' possibile chiedere il riesame dell’ingiunzione, qualora il giudice abbia ritenuto sussistente la propria competenza giurisdizionale sulla base di informazioni false fornitegli dal creditore istante e il debitore non abbia fatto opposizione contro l’ingiunzione entro i 30 giorni previsti? Prevale la certezza del diritto o la certezza e rapidità delle decisioni giudiziarie?

La Corte di Giustizia Europea ha recentemente fornito un’interpretazione pregiudiziale in merito alle condizioni alle quali è consentito ottenere il riesame di un’ingiunzione di pagamento europea ai sensi dell’art. 20, comma secondo, del Regolamento CE n. 1896/2006 qualora il debitore non abbia provveduto ad opporsi all’ingiunzione entro il termine prescritto dall’articolo 16 del Regolamento citato (sentenza del 22 ottobre 2015, nella causa C-245-14 Thomas Cook Belgium NV contro ThurnernHotel GmbH).

Una breve premessa sul procedimento europeo di ingiunzione di pagamento e la norma oggetto della sentenza

Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento è uno strumento per il recupero di un credito transfrontaliero fruibile dal 1° gennaio 2008.

Tale strumento consente di ottenere un titolo esecutivo per il recupero di somme certe e non contestate mediante una procedura estremamente semplificata:

  • il creditore compila un formulario
  • non deve addurre alcuna giustificazione di natura giuridica alla propria domanda
  • e dunque può svolgere l’intera procedura in autonomia anche senza rivolgersi ad un avvocato.

Il giudice, verificata la sussistenza delle condizioni sulla base delle allegazioni del creditore, emette l’ingiunzione. L’ingiunzione viene notificata al debitore: qualora questi non presenti opposizione entro 30 giorni dalla notifica (art. 16), l’ingiunzione diviene esecutiva. 

Decorso il termine di cui all’art. 16 senza che il convenuto abbia proposto opposizione, l’art. 20, rubricato “Riesame in casi eccezionali”, prevede che il convenuto possa comunque ottenere il riesame della ingiunzione se “l’ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente Regolamento o a causa di altre circostanze eccezionali”.
La pronuncia in esame verte sull’interpretazione di tale articolo e sulla possibilità di utilizzare lo strumento del riesame per una questione inerente alla giurisdizione.

E’ evidente che, variando la geometria dei casi in cui è possibile ricorrere al riesame, si sceglie se dare maggiore importanza all’efficacia dello strumento per il recupero del credito, rendendolo più facilmente non controvertibile, oppure alla certezza del diritto, lasciando più spazio alla difesa tecnica.

Il caso 

Un’agenzia di viaggi belga ed un hotel austriaco sottoscrivevano un contratto per la fornitura di servizi alberghieri. L’hotel austriaco chiedeva ed otteneva dal Tribunale commerciale di Vienna un’ingiunzione di pagamento europea relativa a prestazioni inerenti a tale contratto e non pagate. Il Tribunale commerciale di Vienna veniva individuato dal creditore come competente in quanto luogo di esecuzione delle suddette prestazioni.

L’ingiunzione veniva notificata all’agenzia di viaggi belga che, dopo il decorso del termine dei 30 giorni, domandava al Tribunale commerciale di Vienna il riesame della ingiunzione ai sensi dell’art. 20 del Regolamento poiché sosteneva che, nelle condizioni generali del suddetto contratto, vi fosse una clausola di attribuzione della giurisdizione esclusiva ai giudici belgi e che, dunque, il Tribunale austriaco avesse determinato la propria giurisdizione sulla base di allegazioni del creditore non veritiere.

Il Tribunale commerciale di Vienna respingeva la domanda mentre il Tribunale del riesame, in sede di gravame, rilevava che le condizioni eccezionali che consentono il riesame dell’ingiunzione non sono definite dal Regolamento e rinviava quindi la questione alla Corte di Giustizia Europea. 

La decisione della Corte di Giustizia

La Corte ha ritenuto che il legislatore europeo ha inteso limitare il riesame a casi in cui l’ingiunzione di pagamento risulti manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti di emissione previsti dal Regolamento o di altre circostanze eccezionali. Il riesame è pertanto previsto in condizioni di eccezionalità e la norma deve essere oggetto di una interpretazione restrittiva. 

La Corte ha escluso che, nel caso di specie, i requisiti previsti dal Regolamento fossero manifestamente erronei, ritenendo conforme al disposto dell’art. 8 la verifica da parte del giudice della propria giurisdizione sulla base delle sole allegazioni del ricorrente nel modulo di domanda.

Proseguendo l’analisi, la Corte si è domandata se le ulteriori circostanze eccezionali potrebbero consistere anche in indicazioni errate nel modulo di domanda inerenti alla giurisdizione. La risposta è stata negativa: la falsità delle allegazioni del creditore stante la clausola, contenuta nelle condizioni generali, attributiva di giurisdizione ad altro giudice rispetto a quello adito era (o doveva essere) sicuramente nota al debitore al momento della notificazione, che avrebbe dovuto dedurre tale falsità nell’opposizione di cui all’art. 16, in cui peraltro poteva limitarsi a contestare l’ingiunzione senza specificarne i motivi come dispone il paragrafo 3 dell’art. 16. 

Il riesame, afferma la Corte, richiamando anche il considerando 25 del Regolamento, non può dunque trasformarsi in una seconda possibilità per il debitore di contestare il credito: una lettura del riesame di diverso tenore, infatti, comprometterebbe l’interesse per il quale è stato istituito questo procedimento e cioè semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per il recupero dei crediti non contestati.

La Corte enuncia dunque il seguente principio di diritto:

L’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, come modificato dal regolamento (UE) n. 936/2012 della Commissione, del 4 ottobre 2012, deve essere interpretato nel senso che esso osta, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, a che un convenuto, al quale sia stata notificata un’ingiunzione di pagamento europea conformemente al regolamento sopra citato, sia legittimato a chiedere il riesame di tale ingiunzione adducendo che il giudice d’origine ha dichiarato per errore la propria competenza sulla base di informazioni asseritamente false fornite dal ricorrente nel modulo di domanda dell’ingiunzione medesima.

Conclusioni

Il principio enunciato dalla Corte di Giustizia induce ad alcune riflessioni. 

Innanzitutto è evidente che nel caso in esame si sia ritenuta prevalente l’esigenza di rapidità, semplificazione e contenimento dei costi a fronte di un diritto di difesa considerato sufficientemente tutelato stante la semplicità con cui è consentito al convenuto di presentare opposizione. Infatti, al debitore è solo richiesto di manifestare tale intenzione nel termine di 30 giorni dalla notificazione, senza che sia obbligatorio articolare compiutamente le proprie difese.

Ecco che, allora, se trascorsi i 30 giorni dalla notificazione è preclusa la possibilità in sede di riesame di sollevare eccezioni di natura giuridica, anche dirimenti quali il difetto di giurisdizione, che fossero già conoscibili al momento della notificazione, individuare il momento di perfezionamento della notificazione diviene cruciale ed una volta individuato dovrà essere considerato con estrema cautela.

A tal proposito, è bene tenere a mente che l’ingiunzione in questione può essere notificata ai sensi dell’art. 14 del Regolamento, anche mediante mezzi che non assicurano la certezza dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario (ad esempio notifica a mezzo posta senza avviso di ricevumento) e che possono quindi comportare questioni non di poco conto in caso di eventuali contestazioni.

In conclusione, la pronuncia esaminata ci offre un’ulteriore conferma del fatto che l’ingiunzione di pagamento europea sia uno strumento estremamente semplice, ma altrettanto potente, e che va dunque “maneggiato” con estrema cura.

Avv. Paolo Lombardi
Avv. Martina Ferrero

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