7 aprile 2014

Contratto internazionale di somministrazione

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La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose” (Art. 1559 c.c.).
Contratto internazionale di somministrazione

Il contratto di fornitura di lunga durata - conosciuto anche come contratto di somministrazione (Long term – supply  agreement) - regola la fornitura di beni mobili in maniera continuativa e per lunga durata (ad esempio, fornitura di energia, gas, luce o di componenti per la costruzione di beni complessi).

Il contratto di somministrazione è storicamente lo strumento che ha regolato la maggior parte dei casi di approvvigionamento delle imprese industriali di beni o cose direttamente dal venditore/somministrante. Infatti nel contratto di somministrazione il somministrando, ovvero l’azienda che acquista, energia piuttosto che carburante, minerali o altri beni, ha unicamente la necessità di reperire le materie che le servono ad esempio per costruire beni più complessi.

Nella prassi internazionale sono definiti contratti di fornitura OEM Original Equipment Manufacturing Agreements Output Contracts, in quella americana UCC 2-306 (2).

Nel nostro ordinamento giuridico il contratto di somministrazione va distinto dal contratto di distribuzione, in particolare per i seguenti motivi.

  • Il bene non è diretto al consumatore finale: nel contratto di somministrazione le parti sono il produttore/somministrante e l’acquirente/somministrando che, non è consumatore finale del bene o del componente che acquista. Tale soggetto si limita a impiegare il prodotto o il componente per realizzare un bene più complesso, che successivamente immetterà sul mercato.
  • Manca la figura dell’intermediario tra produttore e consumatore, che invece c’è nei contratti di distribuzione, come ad esempio accade nel contratto di agenzia.
  • L’oggetto del contratto sono i beni o più esattamente le cose che vengono alienate, non vanno considerati aspetti relativi ai diritti di proprietà intellettuale del produttore, se non in misura estremamente ridotta; aspetto che, al contrario, è rilevante  nei contratti di  distribuzione.
  • Manca la subordinazione al potere di decisione, direzione e supervisione tipica invece dei contratti di distribuzione.
  • Manca il rapporto di assistenza continuativa del produttore/somministratore nei confronti dell’acquirente/somministrando.

Struttura

Un contratto di fornitura di lunga durata/somministrazione avrà la classica struttura di un contratto internazionale con le seguenti principali clausole: “definizioni”, “scopo del contratto”, “programmazione degli ordini”, “consegna”, “accettazione”, “prezzi e revisione dei prezzi”, “termini di pagamento”, “garanzie”,”limitazione di responsabilità”, “diritti di proprietà industriale”, “segretezza”, “risarcimento del danno”, “forza maggiore”, “durata” e “risoluzione”, “legge applicabile”, “risoluzione delle controversie”.

Scopo, programmazione ordine/consegna e variazione dei prezzi

Lo scopo “the scope of the agreement” va definito accuratamente: devono essere indicati i componenti che la società acquirente acquisterà dal venditore, il quantitativo che il venditore si impegna a fornire da un minimo ad un massimo per ciascun anno, inoltre è consigliabile inserire  una condizione che preveda l’acquisto dei componenti in “esclusiva” dal venditore e non da imprese terze.

Può essere inoltre utile prevedere espressamente che i componenti acquistati dal venditore vengano impiegati dall’acquirente unicamente per la realizzazione dei prodotti/beni più complessi che il compratore immetterà in un secondo momento sul mercato, vietandogli o comunque provando a limitare la possibilità che questo li acquisti per poi rivenderli a terzi. 

Così ad esempio “ (…) X shall supply the X components to Y which shall install them into its products. Y shall buy such components exclusively from X and shall not sell the X components to any third parties (…)”.

X undertakes to provide Y at least (…) up to a maximum of (…) per year”.

Quanto alla procedura di ordine e di consegna c.d. “ordering procedure” e “delivery procedure” esse vanno definite con attenzione secondo un “written planning schedule”ovvero un calendario in cui si precisano date e quantitativi per la fornitura dei componenti, relative richieste di variazione e termini di consegna.

Infine molto importante è l’aspetto relativo alle variazioni di prezzoprice variations” che va regolato con grande attenzione in un’apposita clausola:  solitamente per questo tipo di contratti si fa riferimento al prezzo originariamente pattuito tra le parti, ma esso può variare sulla base di molteplici fattori quali ad esempio le variazioni dei valori di mercato.

The prices of the X components as set forth in Schedule (…), shall be valid until (…) of any following year and after that shall be increased in accordance with schedule (…), but in any case such variation of the price shall not exceed (…) % of the original price agreed by the parties ”.

L’aspetto relativo  alla variazione dei prezzi è molto delicato, soprattutto con riferimento ai contratti di fornitura a lunga durata come la somministrazione.

Infatti, nella prassi del commercio internazionale, accade non di rado, che ad esempio le parti si siano accordate sul prezzo “consideration” dei beni o dei componenti, ma non ancora sulle restanti condizioni che disciplinano il testo contrattuale.  Il completamento delle trattative può richiedere pochi mesi, ma anche anni, soprattutto quando le parti hanno un sistema legislativo, culturale e/o di mercato molto diversi.

Questo comporta significative conseguenze in termini di distribuzione del rischio, posto che dal momento in cui viene fissato il prezzo al termine delle trattative e alla stipula del contratto possono anche trascorrere molti mesi o comunque durante l’esecuzione del contratto si può arrivare ad un forte cambiamento delle condizioni di mercato, con l’immediata conseguenza di una necessaria revisione dei prezzi.

Il cambiamento può avvenire anche in modo positivo, posto che ad esempio possono migliorare le tecniche di produzione dei componenti, con un sensibile risparmio sui costi di produzione, come è avvenuto in un caso relativo alla fornitura di un minerale grezzo in Mozambico.

Se da un lato le parti che decidono di adottare un testo contrattuale come quello in esame, devono sopportare i rischi legati alle conseguenze non sempre positive di eventi inizialmente non prevedibili, dall’altro un contratto di fornitura a lunga durata ha anche sensibili vantaggi per le imprese:

  • implica un flusso di entrate costante per il venditore/somministratore
  • per il compratore/somministrando comporta la garanzia di una fornitura continua, che quantomeno per determinati periodi, comporta un prezzo fisso in modo da pianificare e organizzare la propria attività produttiva con una certa serenità.

Avv. Cristina Della Moretta, LL.M. 

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