18 marzo 2014

Modifiche al Codice Civile russo in materia di diritto internazionale privato

di lettura

Il 1° Novembre 2013 è entrata in vigore la Legge Federale n. 260 – FZ che ha apportato sostanziali modifiche alla parte terza del Codice Civile russo.

Modifiche al Codice Civile russo in materia di diritto internazionale privato

Per i rapporti nati prima di tale data, continueranno ad essere applicate le norme antecedenti. Il nuovo provvedimento rientra nel più ampio progetto di riforma organica del Codice Civile che, intervenendo a più riprese a partire dalla fine del 2012, ha apportato numerose modifiche tese al ravvicinamento dell’ordinamento russo agli ordinamenti occidentali in merito al diritto societario, ai contratti e ai rapporti tra operatori di diritto russo e operatori stranieri.

La nuova legge cerca di disciplinare i rapporti giuridici tra soggetti appartenenti ad ordinamenti giuridici diversi, ove l’elemento di estraneità influisce sulla disciplina applicabile alle singole fattispecie.  

Per quanto riguarda gli aspetti riguardanti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed alle obbligazioni extracontrattuali il Legislatore russo ha preso spunto dai Regolamenti Comunitari conosciuti come “Roma I “e “Roma II”. Anche in passato il Codice Civile Russo, per quanto concerne la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aveva preso spunto dalla Convenzione di Roma del 1980, facendo propri, agli artt. 1210 e 1211 del Codice, sia il principio della libera scelta tra le parti, sia il principio cosiddetto del “collegamento più stretto” (e della prestazione caratteristica).

Orbene, così come il Regolamento 593/2008 (Roma I) è intervenuto per regolamentare in maniera più dettagliata la materia (nello specifico intervenendo con l’elencazione di molteplici fattispecie all’art. 4), allo stesso modo sembra essere orientato il riformato art. 1211 del Codice Civile Russo. La legge non è intervenuta soltanto in merito alla disciplina di dettaglio, ma ha chiarito alcuni concetti chiave della materia del Diritto internazionale privato, quali, a titolo di esempio la distinzione tra norme imperative e norme di applicazione necessaria e la distinzione tra principi di “ordine pubblico interno” e principi di “ordine pubblico internazionale”.

Per quanto riguarda invece la legge applicabile alle obbligazioni di natura extracontrattuale si segnalano in particolare gli aspetti riguardanti gli illeciti civili e i casi di arricchimento senza causa.

Di seguito verranno illustrate le disposizioni ritenute più incisive e rilevanti per le imprese straniere che si troveranno ad operare sul territorio della Federazione Russa.

Disposizioni Generali di Diritto Internazionale privato

Fermo restando il principio della libera scelta della legge applicabile, è stato introdotto e ben chiarito il concetto di “norme di applicazione necessaria”. Il riformato art. 1192 del Codice Civile Russo evidenzia questa particolare categoria di norme che, come ben noto negli ordinamenti occidentali, costituiscono un limite al principio di autonomia contrattuale delle parti e trovano applicazione a prescindere dalla scelta effettuata dalle Parti. In passato nell’ordinamento non era molto chiara invece la distinzione tra norme imperative in genere, previste in diversi articoli del Codice (a titolo esemplificativo art. 422, art. 1212, 1223) e le norme da considerarsi appunto di applicazione necessaria, definizione quest’ultima più volte precisata dalla giurisprudenza russa che in più occasioni aveva chiarito che non tutte le norme imperative devono essere considerate di applicazione necessaria e pertanto inderogabile. Ovviamente bisognerà attendere nuove pronunce basate sulle nuove norme prima di poter affermare l’effettiva portata dell’introduzione di questa nuova categoria di norme nell’ordinamento russo.

Per quanto riguarda invece la distinzione tra principi di “ordine pubblico interno” e “ordine pubblico internazionale” il riformato art. 1193 del Codice Civile Russo afferma che, nell’interpretare il concetto di ordine pubblico, deve necessariamente tenersi conto dell’elemento di “estraneità”  presente nel rapporto giuridico considerato, con la conseguenza che, in presenza di tale elemento, l’interprete dovrà considerare il concetto di “ordine pubblico” non come inteso in ambito domestico, bensì nella diversa accezione di “principio di ordine pubblico internazionale”. Non essendo questa la sede opportuna per chiarire la differenza tra la natura dei due diversi principi, si rimanda alla ormai sopita disputa che è stata oggetto di analisi in passato anche tra i paesi Ue.

Lex Contractus

La vecchia formulazione dell’art. 1210, pur contenendo il principio della libertà di scelta delle parti sulla legge applicabile ad un contratto, aveva creato numerosi dubbi interpretativi in merito al comma 5 dello stesso articolo, laddove stabiliva che, nonostante la scelta operata dalle parti, qualora la legge del paese con il quale il contratto avesse il collegamento più stretto contenesse norme imperative, queste ultime avrebbero comunque trovato applicazione.

La nuova formulazione del comma 5 cerca invece di restringere il campo di applicazione della norma, stabilendo che tali implicazioni riguardanti le norme imperative troveranno applicazione soltanto nel caso in cui, al momento della scelta operata dalle parti, tutti gli elementi sostanziali del contratto siano riconducibili ad un solo Paese (diverso ovviamente da quello prescelto dalle Parti).

Non meno importante è la riforma dell’art. 1211 che stabilisce un sistema più articolato e preciso per determinare la legge applicabile ad un contratto nel caso in cui le parti non abbiano proceduto alla scelta, prevedendo un elenco al pari di quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento 593/2008 (Roma I) che ha sostituito la Convenzione di Roma del 1980 all’interno dell’UE.

Secondo tale articolo il giudice dovrà partire dall’applicazione dei criteri stabiliti nei commi da 1 a 8 dell’articolo in esame. Tale elenco tuttavia non è da ritenere tassativo, in quanto il giudice, eccezionalmente, può discostarsi dai criteri summenzionati qualora accerti che effettivamente i termini essenziali, le condizioni stabilite dalle parti, le circostanze del caso, fanno desumere chiaramente che il collegamento più stretto è con la legge di un paese diverso da quello riconducibile all’elenco contenuto nell’articolo 1211.

È da notare inoltre che l’elenco di cui all’art. 1211 ha introdotto nuove fattispecie che prima erano considerate in misura meno rilevante, quali ad esempio:

  • il franchising (l’art. 1211 c.6 stabilisce che, in mancanza di scelta, si applicherà la legge del paese del Franchisor)
  • i contratti di licenza (secondo l’art. 1211 c.8 risulterà applicabile la legge del paese sul cui territorio il licenziatario utilizza effettivamente i diritti di licenza, ma se i paesi oggetto di licenza sono molteplici la legge che troverà applicazione sarà quella del paese della sede del Licenziante).

Altri casi

Vengono stabilite inoltre alcune regole che risultano in Ue ormai consolidate, quale ad es. la legge applicabile nel caso in cui si tratti di immobili (la legge applicabile è quella dove l’immobile si trova), piuttosto che nei contratti con i consumatori (in questo caso la legge applicabile è inderogabilmente quella del paese del consumatore).

Ulteriori ipotesi che in questa sede si menzionano soltanto ai fini di completezza, riguardano la legge applicabile ai contratti di mandato, nonché ai contratti che prevedono una surrogazione (si pensi ad esempio al caso di un fideiussore che abbia assolto agli obblighi del debitore principale).  

Ulteriore menzione merita infine un caso particolare, che riguarda la legge applicabile agli accordi interni tra i soci di una società. Si pensi ad esempio al caso in cui tra soci di una società di diritto russo, aventi residenza o sede legale in diversi Paesi, vengano stipulati dei patti parasociali. In virtù delle intervenute modifiche il patto parasociale (da considerarsi accordo, quindi contratto, tra i soci di diversa nazionalità) potrebbe essere soggetto ad una legge diversa da quella russa.

Obbligazioni extracontrattuali

Le nuove norme introdotte espandono in maniera significativa la possibilità per le parti di scegliere la legge applicabile anche nel caso di obbligazioni sorte da un illecito contrattuale piuttosto che nel caso di obbligazioni derivanti da indebito arricchimento.  

In conclusione il legislatore russo sembra continuare nel percorso di rinnovamento del diritto civile, tenendo conto non soltanto degli orientamenti interni (dettati dalla giurisprudenza), ma anche della dottrina maggioritaria e della prassi in essere nei principali ordinamenti occidentali. Gli studiosi del diritto in Russia affermano che sono necessarie altre riforme, ma allo stesso tempo si ritengono soddisfatti dei risultati ottenuti con le recenti riforme. 

Alessandro Russo

Tag dell'informativa

Contrattualistica
Clausola No re-export to Russia
10 aprile 2024 Clausola No re-export to Russia
ll XII pacchetto di sanzioni verso la Russia stabilisce che, dal 20 marzo 2024, all’atto dell’esportazione di determinati beni o tecnologie, l’esportatore è tenuto a vietare per contratto la riesportazione di questi ultimi in Russia (articolo 12, octies).
Ordinanza Cassazione 11346/2023: clausole Ex Works determinanti per la giurisdizione
18 settembre 2023 Ordinanza Cassazione 11346/2023: clausole Ex Works determinanti per la giurisdizione
La sentenza pubblicata il 2 maggio 2023 afferma che la scelta di un termine di resa Incoterms® che preveda la consegna dei beni in Italia (ad esempio EXW), ove accettata dall’acquirente, è determinante per radicare la giurisdizione davanti al giudice italiano.
Emirati Arabi Uniti: nuova legge sulle agenzie commerciali
13 settembre 2023 Emirati Arabi Uniti: nuova legge sulle agenzie commerciali
La Legge Federale n. 23 del 2022 sulle agenzie commerciali - che introduce importanti cambiamenti al regime delle agenzie commerciali degli Emirati Arabi Uniti - è entrata in vigore il 15 giugno 2023.
Sanzioni contro la Russia: suggerimenti contrattuali
21 luglio 2023 Sanzioni contro la Russia: suggerimenti contrattuali
Come gestire il rapporto contrattuale dal punto di vista dell’esportatore italiano a fronte del continuo inasprimento delle misure restrittive e delle sanzioni contro la Russia?
L’Italia attua la direttiva Omnibus: D.Lgs n. 26 del 7 marzo 2023
13 giugno 2023 L’Italia attua la direttiva Omnibus: D.Lgs n. 26 del 7 marzo 2023
Il 18 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta il D.lgs n. 26 del 7 marzo 2023 che dà attuazione alla direttiva UE Omnibus volta a migliorare e modernizzare le norme a tutela dei consumatori.
Sentenza Corte di giustizia europea 13 ottobre 2022: subagente e indennità fine rapporto
13 giugno 2023 Sentenza Corte di giustizia europea 13 ottobre 2022: subagente e indennità fine rapporto
Nel procedimento C-593/21, NY c. Herios Sarl la Corte di giustizia europea ha deciso in merito al diritto di un subagente di ricevere l'indennità di fine rapporto dal suo preponente.
Novità in arrivo per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
15 maggio 2023 Novità in arrivo per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
Con il Decreto Legislativo 2 marzo 2023 n.19, il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/2121 che modifica la Direttiva UE 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Vendite Italia-Germania di prodotti tessili: tre criticità
11 aprile 2023 Vendite Italia-Germania di prodotti tessili: tre criticità
Le esportazioni delle imprese tessili italiane in Germania spesso sottendono contratti di vendita conclusi con imprese acquirenti con sede in quel Paese. Purtroppo, in alcuni casi, sorgono controversie che vengono sottoposte al giudice.
Franchising internazionale immateriale: strategia digitale per le partnership commerciali
13 marzo 2023 Franchising internazionale immateriale: strategia digitale per le partnership commerciali
Progettare il piano di internazionalizzazione dell’insegna significa innanzitutto rendere performante il modello di business non solo per la singola unità di vendita, ma forse ancora di più, per il partner commerciale che avrà la responsabilità di avviarne alcune e/o di sviluppare il nuovo mercato.
Giurisprudenza inglese in tema liquidated damages: questioni ricorrenti e nuove criticità
24 febbraio 2023 Giurisprudenza inglese in tema liquidated damages: questioni ricorrenti e nuove criticità
Il tema dei liquidated damages nei contratti internazionali continua a essere oggetto di accesi contenziosi e decisioni rilevanti rese dalle corti inglesi e in altri sistemi di common law.