23 maggio 2013

Prevenire il contenzioso internazionale

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Nel corso della fase negoziale per evitare procedimenti giudiziali complessi ed onerosi si possono adottare precauzioni contrattuali di ordine generale che dovranno poi integrarsi nel contesto peculiare di ciascuna fattispecie.
Prevenire il contenzioso internazionale

Accertamenti sulla controparte

Assume importanza il processo investigativo inerente alla solidità finanziaria della potenziale controparte soprattutto nei casi di transazioni di una certa entità che può essere condotto a mezzo di: 

  • Società specializzate
  • Avvocati o altri professionisti locali, agenti
  • Consultazione pubblici registri e tribunali
  • Banche dati on-line
  • Richiesta di copia di documenti societari (autorizzazione all’esercizio dell’attività d’impresa)
  • sistema delle camere di commercio italiane.

Appare opportuno accertare:

  • La denominazione sociale ufficiale, da inserire nel contratto da sottoscrivere
  • L’identità del legale rappresentante della società munito dei necessari poteri
  • La regolare iscrizione al Registro delle Imprese.

Sempre utile l’attenta conservazione dei documenti, in modo da non dover necessariamente fare affidamento sulla volontà della controparte di esibire gli stessi in un eventuale giudizio.

Il contratto

Nel contesto internazionale il principio di autonomia contrattuale assume un particolare significato poiché rappresenta lo strumento con il quale è possibile individuare le modalità più opportune per prevenire o contenere il rischio di contenzioso. Il contratto dovrebbe essere informato ai seguenti principi:

  • chiarezza: per evitare malintesi e interpretazioni controverse
  • precisione: utilizzando termini che non siano suscettibili di significati ambigui
  • completezza: in modo da regolare complessivamente i diversi punti dell’accordo nonché gli aspetti che non sono disciplinati da normative nazionali.

Legge applicabile al contratto

I rimedi e le azioni esperibili di cui una parte può avvalersi per far valere i propri diritti derivanti dal contratto dipendono dalla legge applicabile. Tale scelta dovrebbe pertanto essere sempre condotta con consapevolezza.

Regole di competenza e di giurisdizione

Normalmente il creditore preferisce citare il debitore innanzi ad una corte del suo Stato di appartenenza. Tale criterio non è tuttavia sempre preferibile.

Occorre verificare se sia applicabile, nella fattispecie, un trattato di assistenza giudiziale tale da rendere possibile che la sentenza civile emessa dal Tribunale del suo Stato possa essere riconosciuta e resa esecutiva nello Stato del debitore, senza particolari difficoltà.

Esempi

La clausola contrattuale che preveda il foro italiano per la risoluzione di eventuali controversie tra una parte italiana ed una statunitense potrebbe rivelarsi poco conveniente: manca infatti una convenzione internazionale tra Italia e USA sul reciproco riconoscimento delle sentenze

Anche nei casi ove sia in essere un trattato è necessario accertarne il contenuto e l’effettiva applicazione pratica. In Brasile la sentenza straniera non ha immediata esecuzione, ma è necessaria una previa omologazione da parte della Corte Superiore di Giustizia - nonostante tra Italia e Brasile sia in vigore un trattato relativo all’assistenza giudiziaria e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile (Roma, 17/10/1989).

Anche in Cina le sentenze italiane non sono automaticamente riconosciute, nonostante nel 1991 (Pechino, 20/05/1991) sia stato stipulato con l’Italia un trattato di assistenza giudiziale.

Clausola arbitrale

Il ricorso alla procedura di arbitrato richiede generalmente meno formalità rispetto ad un processo civile ordinario.

La clausola di designazione del foro competente indica l’autorità giudiziaria alla quale saranno devolute le controversie. In alternativa è possibile prevedere, con apposita clausola, l’istituzione di un’autorità arbitrale,
dopo aver verificato che i paesi a cui le parti appartengono abbiano aderito a una convenzione internazionale sul riconoscimento dei lodi arbitrali.

Elementi della clausola arbitrale

  • Procedura di nomina dei membri del collegio
  • Lingua da adottare nell’ambito del procedimento
  • Modalità secondo le quali l’arbitrato deve essere condotto, anche in deroga, normalmente, alla procedura prevista

Tali regole concordate dalle parti devono essere rispettate dall’autorità arbitrale (mentre i contenziosi ordinari sono sempre disciplinati da regole di procedura civile). In alternativa, una soluzione spesso indicata è quella di fare riferimento al regolamento arbitrale di una istituzione internazionale autorevole.

Scelta della lingua

La scelta più opportuna è quella di adottare la lingua inglese in quanto lingua nota nella prassi del commercio internazionale.

In caso di contratti bilingue (frequente ad es. con la Cina, con la Russia o con il Brasile) è opportuno una clausola che precisi quale delle due lingue debba prevalere in caso di divergenze nell’interpretazione.

Qualora la lite sia portata dinanzi ad una autorità giudiziaria, il giudice utilizzerà sempre la lingua ufficiale dello Stato in cui ha luogo la causa.

Spese Legali

E’ consigliabile inserire una clausola che stabilisca le modalità di rimborso delle spese legali e, più in generale, di quelle processuali. In alcuni paesi, in mancanza di tale clausola il giudice non potrà, al termine del giudizio, condannare la parte soccombente al rimborso delle spese legali di quella vittoriosa.

Ad esempio, negli Stati Uniti, il costo del giudizio è molto elevato e le spese legali non sono normalmente riconosciute in difetto di una espressa disposizione di natura contrattuale.

Termini e condizioni di vendita

La parte venditrice ha interesse a precludere o limitare eventuali possibilità della parte acquirente di contestare gli importi dovuti. Si rende quindi necessario predisporre nell’accordo dei termini e delle condizioni di vendita che il compratore sarà tenuto a rispettare.

Esempi

  • Il compratore si obbliga a denunciare eventuali vizi e/o difetti della merce entro un breve termine espressamente indicato, a pena di decadenza
  • Clausola di “riservato dominio”, la proprietà della merce resta in capo al venditore e non è trasferita al compratore finché il prezzo di vendita non viene interamente corrisposto (con l’ulteriore accortezza di adempiere alle eventuali formalità necessarie in base alla legge locale per rendere pubblica l’esistenza di tale diritto di riservato dominio)
  • Risoluzione del contratto: le parti hanno facoltà di stabilire in quali casi il contratto dovrà intendersi cessato per fatto e colpa imputabile ad una di esse (ad esempio, per inosservanza di un termine di pagamento, o di un termine di consegna).

Interessi di mora

Nel caso di mancato pagamento per ovviare all’eventualità che il giudice possa non riconoscere la corresponsione degli interessi di mora in sede di giudizio, sarebbe opportuno prevedere una clausola che istituisca tale obbligazione indicando l’entità e le modalità di liquidazione.

Esonero/limitazione della responsabilità; forza maggiore e hardship

Sono clausole utili per limitare i rischi connessi a forniture internazionali. In mancanza, si rischia l’esposizione a richieste di danni anche in misura molto elevata  (come previsto, ad esempio, negli USA).

Le clausole di forza maggiore e hardship sono utilizzate in quanto non in tutti i paesi esistono regole di esonero della responsabilità per eventi imprevedibili e non imputabili, o per sopravvenuta antieconomicità della prestazione.

Maurizio Gardenal

 

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