9 aprile 2008

La Direttiva RoHS

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Dal primo luglio 2006 non sarà più possibile commercializzare apparecchiature elettriche ed elettroniche che non siano conformi alla Direttiva europea in tema di eco-compatibilità RoHS (2002/95/CE).

La RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances) e la direttiva RAEE relativa ai Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, in pochi anni cambieranno lo scenario operativo per l'intera filiera e per le aziende produttrici* di beni dell'elettronica e dell'elettrotecnica (elettrodomestici, hardware, apparecchi di illuminazione, ecc.) che dovranno limitare l'utilizzo di alcune sostanze dannose per l'ambiente: piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente ed alcuni ritardanti di fiamma, quali PBB e PBDE.

La direttiva prevede però alcune deroghe relative ad applicazioni per le quali non esiste alternativa tecnologicamente valida, oppure non conveniente in termini di rapporto costi/benefici.

Quali responsabili dei prodotti commercializzati, i produttori avranno il compito di:

  • convertire i prodotti non RoHS in RoHS compliant anche attraverso la riprogettazione degli stessi
  • assicurarsi che i componenti acquistati dai fornitori siano conformi alla Direttiva in quanto la responsabilità non può essere trasferita dal produttore ai fornitori.

Prodotti interessati

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici, e apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi, progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 V CA o 1500 V CC.

In particolare: grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchiature di consumo (TV, radio, videocamere etc.), apparecchiature di illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici (trapani, seghe, macchine per cucire, torni) ad eccezione di utensili industriali fissi di grandi dimensioni, giocattoli e apparecchiature per lo sport e il tempo libero, distributori automatici, sorgenti luminose ad incandescenza.

Come procedere?

  • 1. Come prima cosa bisogna verificare il campo di applicazione (il prodotto deve essere conforme alla direttiva RoHS?). A tale scopo è fondamentale identificare le potenziali esenzioni, consultare l'allegato 5 del Decreto e monitorare costantemente i lavori in corso delle commissioni competenti (TAC)
  • 2. In secondo luogo vanno individuate, nell'ambito della propria produzione, le applicazioni che contengono le sostanze bandite che devono essere sostituite (oggetto della direttiva sono i prodotti finiti, non i componenti, assiemi o sottoassiemi).
  • 3. Va poi richiesta ai fornitori una dichiarazione di conformità alla direttiva dei prodotti approvvigionati (per avere la massima sicurezza è buona norma far eseguire le analisi chimiche sui materiali da un laboratorio di propria fiducia)
  • 4. La richiesta di conformità alla RoHS va inserita nell'ordine di acquisto tra le condizioni di fornitura e con le modalità che ogni costruttore riterrà più adeguate.
  • 5. Sia i costruttori di componenti che desiderino fornire evidenza di conformità ai propri clienti, sia i produttori di AEE che ritengano di verificare l'affidabilità delle dichiarazioni dei propri fornitori di componenti ritenuti "critici", possono fare eseguire delle prove su materiali
  • 6. Inoltre è utile predisporre la documentazione da fornire ai clienti per garantire l'idoneità del prodotto.
  • 7. Vanno infine attivate eventuali procedure per la riprogettazione e riqualificazione del prodotto.

IMQ può aiutare i produttori a: applicare la direttiva RoHS, individuare i componenti critici, verificare le esenzioni, pianificare i test, valutare le dichiarazioni di conformità dei fornitori, identificare soluzioni alternative - sia da un punto di vista tecnologico sia gestionale - nel caso di componenti non conformi, eseguire prove su materiali (analisi chimica, caratterizzazione fisico meccanica dei materiali).

* Produttore inteso ai sensi della direttiva: chi costruisce e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche con il proprio marchio; chi rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; chi importa o esporta apparecchiature elettriche ed elettroniche in uno stato membro dell'Unione europea.

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In vigore dal primo luglio 2006

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