10 ottobre 2014

Etichettatura dei prodotti agroalimentari esportati in Cina

di lettura

I prodotti alimentari esportati in Cina generalmente sono soggetti agli stessi requisiti di etichettatura previsti per i prodotti alimentari locali, con qualche deroga per il contenuto. L’importazione di alimenti senza etichetta in lingua cinese, ovvero con etichetta non conforme, alla normativa è vietata. 

Etichettatura dei prodotti agroalimentari esportati in Cina

Passiamo ora ad esaminare quali informazioni vengono richieste dalla normativa cinese per la corretta etichettatura dei prodotti alimentari.

Alimenti preconfezionati

Il prodotto preconfezionato è quello “misurato  e confezionato preventivamente o prodotto all’interno di contenitori o confezioni”.
L’imballaggio del cibo preconfezionato deve riportare un’etichetta con le seguenti informazioni:

  • nome del prodotto, specifiche tecniche, peso netto, data di produzione
  • ingredienti o formulazione
  • nome, indirizzo e contatti del produttore
  • data di scadenza
  • codice dello standard nazionale
  • istruzioni per la conservazione
  • nome degli additivi utilizzati e riconosciuti dallo standard nazionale
  • numero della licenza di produzione
  • altre informazioni eventualmente richieste dalla legge

Oltre al contenuto obbligatorio, si raccomanda altresì di inserire: il numero di partita e le istruzioni per l’uso (modalità di apertura, di consumo, di preparazione, ecc).
Alcuni ingredienti, che possono causare allergie, devono essere specificamente menzionati in maniera chiara e leggibile:

  • grano e sostanze contenenti glutine
  • crostacei
  • pesce
  • uova
  • arachidi
  • soia
  • latte e derivati
  • frutta secca

Additivi alimentari

Anche per l’etichettatura degli additivi alimentari sono previste disposizioni specifiche. Questi prodotti devono essere obbligatoriamente confezionati e riportare in etichetta  l’indicazione “additivo alimentare”.
Devono essere specificati:

  • nome, specifiche e peso netto del prodotto
  • nome, indirizzo e contatti del produttore
  • data di produzione e di scadenza
  • modalità di conservazione
  • codice dello standard del prodotto
  • numero di licenza di produzione
  • ambito, volume e modalità di utilizzo in conformità con i relativi standard
  • altro contenuto previsto dalla legge

Cibi ad uso dietetico speciale

Una categoria particolare di alimenti è costituita da quelli ad uso dietetico speciale, ossia quelli specificamente preparati o processati con particolari formule atte a soddisfare le esigenze di specifiche diete per soggetti in determinate condizioni fisiche, fisiologiche o con determinate malattie, disturbi o altre condizioni patologiche.
La normativa individua le seguenti categorie di alimenti ad uso dietetico speciale:

  • formula per lattanti (con ulteriori sub-categorie a seconda dell’età e della condizione medica del bambino)
  • supplementi alimentari per bambini (con le sub-categorie di supplementi a base di cereali e supplementi in lattina)
  • formula per uso medico specifico
  • formula a basso contenuto energetico
  • altri cibi a nutrizionalità speciale

L’etichettatura di questi alimenti è soggetta ad una disciplina specifica (che si inserisce all’interno di quella speciale per gli alimenti preconfezionati) volta a tutelare la salute e la fede di quel gruppo di consumatori che, trovandosi in condizioni  mediche particolari, debbono necessariamente introdurre questi alimenti  nel proprio regime dietetico.
è vietato ogni riferimento (nome, logo, grafica simile) a farmaci.

  • l’etichetta deve indicare la modalità e le quantità di assunzione giornaliera o per pasto, ad eccezione degli alimenti ad uso medico speciale per i quali occorre invece seguire le prescrizioni del medico.
  • tali alimenti devono riportare sulla propria etichetta la dicitura “usare sotto la guida di un professionista” ovvero “usare sotto la guida di un medico o di un nutrizionista”, o equivalenti.

I claim sono ammessi per questi prodotti in maniera più restrittiva, e cioè:

  • se il nutriente in questione è presente in quantità significativa nell’alimento o se esiste una valida prova scientifica in base alla quale altri Paesi o organizzazione internazionali ammettono il claim per il nutriente in questione, o se la differenza di contenuto per il nutriente in questione tra il cibo ad uso dietetico speciale e l’analogo cibo ordinario e non inferiore al 25%
  • nessun claim è ammesso per ingredienti necessari nella formula per i neonati tra 0-6 mesi

È vietato indicare, implicitamente o esplicitamente, qualità curative, terapeutiche o preventive.

Health Food

Per Health food si intendono quegli alimenti che rivendicano specifiche proprietà funzionali e benefiche per il corpo umano (cosiddetti Claim), perché ad esempio forniscono vitamine e sali minerali e che sono utilizzati per determinati gruppi di persone al fine di regolare alcune funzioni dell’organismo senza tuttavia curare malattie.
Quello che in sostanza definisce l’appartenenza di un alimento a questa categoria quindi non è tanto la sua composizione, quanto piuttosto la rivendicazione di specifici claim.
La produzione e il commercio di tali alimenti – proprio per l’importanza per la salute – è sottoposto ad un controllo molto stringente.
In aggiunta al contenuto standard per gli alimenti preconfezionati, le etichette dell’Health Food devono specificare anche:

  • la proprietà funzionale
  • il tipo di consumatori per i quali il prodotto è indicato e quello per i quali non è indicato
  • la posologia e i metodi di assunzione
  • il contenuto degli elementi funzionali

Il nome del prodotto deve rispondere a particolari requisiti:

  • riflettere le reali qualità del prodotto
  • essere semplice e di chiara comprensione
  • non può riprendere il nome di farmaci registrati
  • deve essere tripartito e composto dal nome del marchio registrato o no, dal nome generico scientifico e da una parte attributiva (che descrive la forma del prodotto in maniera  scientifica e precisa)

Etichetta nutrizionale

Dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore l’obbligo di includere – nell’etichetta ordinaria – anche l’etichetta nutrizionale.
L’etichetta nutrizionale è definita come la descrizione sul contenuto nutrizionale e sulle proprietà di un alimento, il che include informazione nutrizionale, proprietà nutrizionali e proprietà di funzioni nutrizionali. Il suo scopo è quello di educare il consumatore sulla composizione nutrizionale dell’alimento, onde aiutarlo a proseguire una corretta e sana alimentazione.
Il contenuto minimo che un’etichetta nutrizionale deve avere è costituito da:

  • apporto energetico (espresso per 100 g o 100 ml, ovvero per quantità di assunzione, che deve essere indicata)
  • contenuto dei nutrienti di base (ossia: proteine, grassi, carboidrati e sodio)
  • percentuale dei nutrienti di base espressi in NRM (ossia, valore di riferimento del nutriente)

In aggiunta, l’etichetta nutrizionale può anche riportare:

  • altri nutrienti, tra cui grassi saturi, grassi monoinsaturi, grassi polinsaturi,
  • colesterolo, zuccheri/lattosio, fibre, vitamine A, D, K, B1, B2, B6, B12, C, ecc,
  • funzioni nutrizionali: la normativa divide questa categoria in claim  di contenuto nutrizionale (ossia la descrizione aggettivale dell’apporto calorico o del contenuto di un nutriente  - poco calorico, a basso contenuto di sodio) – e claim comparativi (descrizione comparativa del contenuto  nutritivo del prodotto in questione con altro prodotto simile)
  • claim di funzioni nutrizionali (descrizione del ruolo che uno specifico nutriente contenuto del prodotto in questione ha per il corpo umano)

Data l’importanza dei claim, la normativa disciplina rigidamente sia la tipologia di claim, che la loro formulazione, che i requisiti per poterli menzionare sull’etichetta.

Spesso l’etichetta in cinese viene preparata dall’importatore cinese, sulla base delle informazioni fornitegli dall’esportatore; l’etichetta viene poi trasmessa all’esportatore, che la stampa e la applica sull’imballaggio originale: in tal modo, il prodotto arriva a destinazione con un’etichetta già conforme ai requisiti di legge cinese.
In altri casi, specialmente per le prime spedizioni, ovvero in caso di invio di piccole quantità di prodotti, le etichette possono essere applicate direttamente all’arrivo dei prodotti in Cina, in zona franca, a cura dell’importatore.

Fonte: Nicola Aporti, "Guida alla normativa dell’industria alimentare in Cina"

Cristina Piangatello

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