22 febbraio 2016

Interpello in ambito doganale

di lettura

Nell’ottica di una maggiore collaborazione tra i contribuenti e l’Amministrazione Finanziaria (soprattutto con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane) il legislatore, sia italiano che comunitario, ha istituito alcuni strumenti per consentire al contribuente di chiedere all’autorità competente dei pareri vincolanti per tali autorità. 

Interpello in ambito doganale

L’art. 11 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), infatti, prevede la possibilità del contribuente di effettuare un interpello nei confronti delle Agenzie Fiscali al fine di conoscere la corretta applicazione normativa tributaria in caso vi fossero incertezze applicative dalle stessa.

L’istituto dell’interpello, nato per consentire un maggior dialogo tra l’amministrazione finanziaria ed il contribuente, al fine di prevenire contenziosi in ambito tributario, è stato recentemente riformato e le novità sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016.

L'art.1 del D.lgs.156/2015, infatti, oltre a riformare il processo tributario, reca la modifica del suddetto art.11 a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Novità previste dall’art.11 

Il nuovo art.11 prevede quattro tipologie di interpello che il contribuente può attivare per casi concreti e personali:

  1. interpello ordinario: attivabile in relazione a qualsiasi disposizione di legge che si presenti obiettivamente incerta nella sua applicazione alla fattispecie concreta e personale dell’istante ovvero attivabile quando sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta qualificazione delle fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime;
     
  2. interpello probatorio: si sostanzia in una richiesta di parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori forniti ai fini dell'adozione di specifici regimi fiscali. Tale richiesta può essere inoltrata solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ossia nei casi in cui vi sia l’esplicito richiamo alla tipologia di interpello in esame;
     
  3. interpello antiabusivo: attivabile nei casi in cui il contribuente intenda conoscere se le operazioni da realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto (definito dall’art. 10 bis come una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti):
     
  4. interpello disapplicativo:  consente al contribuente di richiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre situazioni giuridiche del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.

L’agenzia delle Dogane alla luce delle suddette novità ha emanato tre provvedimenti applicativi per disciplinare concretamente la materia ribadendo, in primis, che l’istituto dell’interpello può essere attivato per quesiti che hanno ad oggetto l’applicazione della normativa che non concerne le risorse proprie (dazi e iva all’importazione); per tale ambito occorre rifarsi alla normativa comunitaria contenuta nel codice doganale comunitario (Reg. Cee 2913/92) che sarà innovata con l’entrata in vigore del codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013) che avverrà il prossimo 1 maggio.

La nota Prot. 10539/RU del 28/01/2016 ha stabilito le linee guida per la presentazione dell’interpello stabilito dallo Statuto del Contribuente. 
Tale nota prevede che, per i tributi di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Area Dogane, diversi dalle risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea l’istanza di interpello è presentata (a mani, tramite raccomandata A/R o tramite PEC) alla Direzione Interregionale Regionale o Interprovinciale territorialmente competente per la soluzione del caso particolare.

Con la Circolare 21/D del 23-12-2015 e 2/d del 29-01-2016 la suddetta Agenzia è intervenuta per delineare i contenuti dell’istanza e le tempistiche per la risposta.

In base a quanto riportato nelle suddette circolari l’istante, all’atto della presentazione, deve fornire, oltre alla documentazione non in possesso dell’amministrazione, i seguenti elementi:

  • i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante;
  • l'indicazione del tipo di istanza secondo la classificazione prevista dalle lettere da a) a c) del comma 1 dell’articolo 11 della legge n. 212/2000 ovvero ai sensi del comma 2 della medesima disposizione;
  • la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  • le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
  • l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

In caso di interpello ordinario, l’Amministrazione ha 90 giorni di tempo per rispondere mentre per interpello probatorio, antiabuso e disapplicativo la risposta deve essere inoltrata nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza. 

Inoltre è stabilito che la risposta all’istanza di interpello, scritta e motivata, vincola ogni organo dell’amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente ed è prevista la nullità di qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emesso in difformità dalla risposta.

Inoltre, il novellato art. 11 c. 3 della L. 212/2000 stabilisce per tutte le tipologie di interpello gli effetti derivanti dalla formazione del silenzio; tale comma conferma che, qualora la risposta non sia comunicata al soggetto istante entro i termini previsti (90 giorni per l’interpello ordinario e 120 gg. per le altre tipologie di interpello), il silenzio equivale a condivisione, con l’effetto che limitatamente alla questione oggetto di interpello sono nulli eventuali atti amministrativi -anche a contenuto impositivo o sanzionatorio- emanati in difformità dalla soluzione prospettata dal contribuente, consolidatasi per effetto del silenzio assenso.

In ambito doganale, per quanto concerne la possibilità di richiedere all’autorità doganale decisioni aventi in oggetto l’applicazione normativa relativa alle risorse proprie (dazi), informazioni tariffarie vincolanti e informazioni in materia di origine occorre rifarsi al Reg. Cee n.2913/92, recante il Codice doganale comunitario ed il relativo Regolamento di attuazione n.2454/93 i quali contengono una specifica disciplina. 

Novità su decisioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale

Il Reg.U.E. n.952/2013 del 9 ottobre 2013 che ha istituito il Codice doganale dell’Unione (CDU che entrerà in vigore il 1 maggio 2016), stabilisce, poi, delle novità inerenti la procedura per il rilascio delle decisioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale, sia su richiesta di parte che senza preventiva richiesta.

L’art. 22 del suddetto codice doganale dell’Unione prevede che “chiunque chieda che sia presa una decisione riguardante l'applicazione della normativa doganale fornisce alle autorità doganali competenti tutte le informazioni da esse richieste per poter decidere”.

L’autorità doganale che riceve detta istanza deve rispondere entro 120 giorni dalla presentazione. Tale termine, prorogabile di 30 giorni qualora l’autorità doganale ritenga necessario chiedere al richiedente ulteriori informazioni, rappresenta una novità nel panorama dell’interpello doganale. Infatti la previgente normativa non prevedeva alcun termine per la risposta al contribuente, disponendo che la decisione doveva essere presa e comunicata al più presto.

Il successivo comma 6 del suddetto art. 22 introduce un’ulteriore novità laddove prevede che, qualora le autorità doganali intendano prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, tali autorità comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente, a cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro 30 giorni dalla data in cui il richiedente riceve la comunicazione o si ritiene l'abbia ricevuta. 

Per quanto concerne l’attribuzione di una voce doganale o dell’origine di un determinato prodotto si può presentare un’istanza al fine di ottenere dall’Agenzia doganale un’informazione vincolante. Con tale informazione la dogana è vincolata a mantenere detta voce doganale o origine nelle successive operazioni di importazione.

Conclusioni

Da quanto sopra riportato risulta sicuramente  rafforzato il dialogo tra l’autorità finanziaria e il contribuente al fine di fornire a questi ultimi maggiori strumenti e istruzioni per l’operatività e prevenire  futuri contenziosi.
L’operatore che abbia fondati dubbi sull’applicazione della normativa tributaria in ambito doganale ha pertanto diverse possibilità.

  1. Per l’individuazione della voce doganale può presentare un’istanza per ottenere un’informazione tariffaria vincolante (ITV).  
     
  2. Per attribuire correttamente l’origine può presentare un’istanza per ottenere una informazione vincolante in materia di origine (IVO)
     
  3. Per quesiti inerenti la normativa doganale occorre, a partire dal 1 maggio 2016, richiedere una decisione ai sensi dell’art. 22 del Reg. 952/2013
     
  4. Per tutte le altre tipologie di interpello occorre attivare la procedura delineata dall’art. 11 della L.212/2012 riformato dal DLgs 156/2015. 

 Andrea Toscano, Enrico Calcagnile

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