2 maggio 2011

Sistema di Preferenze tariffarie Generalizzate

di lettura

Il Reg. UE N. 1063/2010 della Commissione del 18 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011, ha apportato modifiche alle norme di origine dei prodotti importati nel quadro delle preferenze generalizzate (SPG).

Le norme di origine sono utilizzate  per determinare se le merci importate sono realmente originarie dei paesi con i quali la Ue ha sottoscritto accordi preferenziali, applicando in tal modo alle stesse una tariffa doganale ridotta. Le regole di origine in vigore fino alla fine del 2010 erano criticate per essere troppo complesse, rigide e obsolete. Le nuove SPG:

  • semplificano e allentano le regole e le procedure, in modo che i prodotti originari dei paesi beneficiari possano effettivamente trarre vantaggio dalle preferenze concesse
  • assicurano che le preferenze vadano realmente a beneficio di chi ne ha bisogno
  • rafforzano i controlli per prevenire le frodi e proteggere le risorse proprie dell’Unione Europea.

Principali novità

1) Regole  per la determinazione dell’origine

Le norme di origine sono definite in relazione ai singoli e diversi settori e non in relazione ai prodotti.

Il primo criterio utilizzato è quello del valore aggiunto. Tale criterio non è tuttavia adatto, o non è utilizzato come criterio unico, per una serie di settori fra cui i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, i prodotti della pesca, i prodotti chimici, i metalli, i tessili, l’abbigliamento e le calzature. In questi settori è infatti opportuno utilizzare, in sostituzione o in aggiunta al criterio del valore aggiunto, criteri più semplici sia per gli operatori che devono comprenderli e applicarli, che per le  amministrazioni che devono controllarli. Questi criteri prevedono un contenuto massimo autorizzato di materiali non originari (fino al 70%), la modifica della voce o sottovoce tariffaria, una specifica operazione di lavorazione o trattamento e l’impiego di materiali interamente ottenuti.

L’elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che non possono mai conferire l’origine, già esistente, contiene alcuni adattamenti.

Dal 1° gennaio 2011 tutti i paesi beneficiari possono usufruire in modo maggiore del sistema di deroghe alle norme di origine: deroghe in caso di catastrofi naturali e per motivi economici (e anche l’UE potrà concedere deroghe di propria iniziativa).

2) Applicazione del cumulo di origine

Il cumulo di origine consente ai paesi con identiche regole di origine di partecipare insieme alla fabbricazione di prodotti che beneficiano del regime preferenziale. Le nuove regole prevedono 4 tipi di cumulo:

  1. cumulo bilaterale che permette ai paesi beneficiari di utilizzare materiali di origine europea;
  2. cumulo con Norvegia, Svizzera e Turchia per le merci originarie di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato;
  3. cumulo regionale: è stato istituito un nuovo gruppo di cumulo regionale semplificato (gruppo IV) comprendente Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay. Su specifica richiesta e a determinate condizioni, è ammesso il cumulo tra i paesi ASEAN e i paesi SAARC. Il cumulo regionale non si applica ai materiali cd. sensibili, elencati nell’allegato II del regolamento Ce n. 1063/2010.
  4. cumulo esteso in base al quale, su richiesta presentata da un Paese beneficiario, per alcuni materiali, originari di un Paese con il quale l’Unione Europea ha un accordo commerciale preferenziale, sono considerati materiali originari del Paese beneficiario in questione quando l’ulteriore lavorazione o incorporamento in un prodotto viene eseguita in detto Paese. La Commissione può concedere il cumulo esteso tra un paese beneficiario ed un paese con cui l'UE ha un accordo di libero scambio a patto che i paesi coinvolti assicurino la cooperazione amministrativa sia con l'UE che tra loro stessi e che il cumulo sia notificato alla Commissione stessa dal paese beneficiario.

3)  Semplificazione delle condizioni per l’origine

E' prevista la sostituzione della regola del trasporto diretto con un principio più flessibile di non manipolazione.

Per i prodotti della pesca catturati al di fuori delle acque territoriali e da considerare interamente ottenuti non è più richiesto il requisito dell'equipaggio nella definizione di “sue navi”.

La regola della tolleranza è stata allentata dal 10% al 15% e adattata alle specifiche esigenze settoriali, come per i prodotti agricoli, per i quali la regola della tolleranza verrà espressa in percentuale del peso.

4) Prova dell’origine preferenziale

Dal 1° gennaio 2017, verrà introdotto un nuovo sistema di autocertificazione degli esportatori registrati (REX) a sostituzione del sistema di certificazione di origine delle autorità pubbliche (basato sul rilascio del certificato FORM A).

Gli esportatori saranno registrati presso le competenti autorità dei paesi beneficiari e potranno direttamente fornire le dichiarazioni di origine ai loro clienti. Ciascun paese beneficiario dovrà creare un registro elettronico di esportatori registrati e comunicare i relativi dati alla Commissione la quale istituirà una banca dati centrale degli esportatori al fine di consentire agli operatori europei di verificare se il fornitore è un esportatore registrato.

Analogamente, è necessario che gli operatori dell’Unione europea che effettuano esportazioni ai fini del cumulo bilaterale dell’origine siano registrati presso le autorità competenti degli Stati membri.

L'accesso al sistema SPG è condizionato alla realizzazione da parte dei paesi beneficiari delle  necessarie strutture amministrative e degli adeguati sistemi di attuazione e gestione delle regole e procedure d'origine.

Per le prove di origine preferenziale sono previste norme transitorie fino al 2017, che si basano sulle disposizioni vigenti in materia di:

  • rilascio del Form A, nella versione aggiornata al 2007, da parte delle autorità competenti
  • dichiarazione su fattura da parte degli esportatori, qualora ne ricorrano i presupposti.

Cristina Piangatello

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