29 settembre 2011

Iscrizione nel VIES e operazioni UE

di lettura

L’art. 27 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, la necessità di avere l’iscrizione in un apposito archivio informativo VIES (VAT Information Exchange System). 

Chi esercita attività d’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituisce una stabile organizzazione, per poter essere inclusi nell’Archivio VIES, deve manifestare, al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività, la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie indicando l’ammontare delle operazioni presunte.

I soggetti già in attività (che avevano già effettuato operazioni intracomunitarie assolvendo ai relativi adempimenti fiscali: i) aver presentato almeno un Intrastat nel 2009-2010 e, ii) adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per l’anno 2009) sono stati iscritti automaticamente nel VIES.

Per tutti gli altri e per le aziende che intraprendono ora le attività intracomunitarie si rende necessaria la presentazione di una istanza di inserimento nell’archivio informatico VIES.

Entro i 30 giorni successivi alla data dell’attribuzione della partita IVA (nel caso in cui la manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie sia contenuta nella dichiarazione di inizio attività) o alla data di ricezione dell’istanza, gli uffici territorialmente competenti per le attività di controllo ai fini dell’IVA effettuano l’analisi propedeutica all’inserimento della posizione nell’Archivio VIES.

Qualora dall’analisi preliminare della posizione emergano elementi di rischio di finalità evasive o di frode, il motivato provvedimento di diniego emesso dall’ufficio vale a precludere l’inserimento nell’Archivio VIES.

Ove non intervenga il diniego, il soggetto viene automaticamente incluso nell’Archivio il trentunesimo giorno successivo a quello della attribuzione della partita IVA o della ricezione dell’istanza.

Per constatare l’avvenuta inclusione della propria posizione nell’Archivio VIES, basta verificare nei sistemi di interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie la validità del numero di identificazione IVA attribuito.

Per i soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini IVA (modello ANR) ai sensi dell’articolo 35-ter del decreto IVA, il Centro Operativo di Pescara è competente per la ricezione e la gestione a sistema delle istanze contenenti la manifestazione della volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie, per i conseguenti controlli e per l’eventuale diniego o revoca (tranne che per i soggetti con un volume d’affari non inferiore a cento milioni di euro, che rientrano invece nella competenza della Direzione Regionale dell’Abruzzo).

L’assenza dall’Archivio VIES determina il venire meno della possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie e di applicare il regime fiscale loro proprio, in quanto il soggetto non può essere considerato come soggetto passivo IVA italiano ai fini dell’effettuazione di operazioni intracomunitarie.

Di conseguenza, eventuali operazioni intracomunitarie effettuate nei predetti 30 giorni, così come dopo il diniego o la revoca o più in generale da soggetto non inserito nel VIES, non sono da considerare comprese nel regime fiscale degli scambi intracomunitari, ma in quello ordinario. In tali casi, peraltro, è la stessa controparte comunitaria che, non avendo modo di riscontrare la soggettività passiva IVA del cedente/prestatore o del cessionario/committente italiano nell’Archivio VIES, dovrebbe esimersi dal qualificare fiscalmente l’operazione come soggetta al regime fiscale degli scambi intracomunitari.

Eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo non ancora incluso nell’Archivio VIES (o escluso a seguito di diniego o revoca) devono ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia, con i conseguenti riflessi, anche di natura sanzionatoria ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, qualora l’operazione economica sia stata invece assoggettata al regime fiscale IVA proprio della cessione/prestazione intracomunitaria effettuata da un soggetto passivo.

Nel rispetto dei principi di affidamento e buona fede del contribuente, il predetto trattamento sanzionatorio è comunque da ritenere non applicabile per eventuali violazioni commesse prima del 1 agosto 2011 (data di emanazione della circolare n. 39).

In caso di revoca, la sospensione della soggettività passiva opera a far corso dalla data di emissione del provvedimento, posto che la conseguente cancellazione dall’Archivio VIES ha effetto dalla medesima data.

Sia nel caso del diniego che in quello della revoca, gli uffici devono provvedere alla tempestiva notifica del provvedimento emanato, considerati gli effetti di cui si è detto.

I provvedimenti di diniego e revoca sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie territorialmente competenti, ai sensi del decreto legislativo n. 546 del 1992, entro sessanta giorni dalla data di notificazione al contribuente, da effettuare a mezzo posta ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 890 del 1982 o con le ulteriori modalità di notifica degli atti tributari.

La rivisitazione dei contenuti dell’Archivio VIES è stata completata alla data del 24 febbraio 2011. A seguito della rivisitazione, l’intervenuta esclusione, secondo le regole previste dal provvedimento n. 188376 del 2010 è stata evidenziata, attribuendo alla stessa la decorrenza dal 31 dicembre 2008 (nella considerazione che i criteri di esclusione presuppongono che, nel biennio 2009/2010, i soggetti esclusi non abbiano effettuato operazioni intracomunitarie o comunque non siano in regola con gli adempimenti alle stesse connessi).

Il provvedimento n. 188376 del 2010 ha altresì previsto per i soggetti che, sebbene esclusi automaticamente secondo le regole innanzi descritte, intendano comunque manifestare la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, la possibilità di presentare l’apposita istanza per l’inserimento nell’Archivio VIES.

Per tutti i soggetti inclusi automaticamente nell’Archivio VIES, il provvedimento n. 188376 del 2010 stabiliva che gli uffici dovevano procedere, entro il 31 luglio 2011, a una prima valutazione dei dati con le modalità, innanzi descritte, previste per i controlli propedeutici alla eventuale revoca (da eseguire entro i sei mesi successivi alla ricezione dell’istanza).

Preso atto della numerosità dei soggetti inclusi automaticamente nell’Archivio VIES, il termine per l’esecuzione dei previsti controlli può essere procrastinato al 31 dicembre 2011. Tale dilazione è peraltro volta a consentire un adeguato approfondimento delle situazioni a maggior rischio, anche nell’ambito delle ordinarie attività di controllo, e le conseguenti revoche della inclusione nell’Archivio VIES.

Va evidenziato che, dopo il completamento della “rivisitazione” dell’Archivio VIES, sono pervenute segnalazioni di criticità concernenti la mancata inclusione di taluni soggetti.

L’Agenzia ha infine precisato che:

  • i contribuenti “erroneamente” esclusi dall’archivio VIES che provvedono entro il 30 settembre 2011 “a segnalarlo alla struttura dell’Agenzia territorialmente competente” sono, previa attività di controllo da parte della stessa, reinseriti con “retrodatazione” al 29 dicembre 2010. Qualora il contribuente ne ravvisi la necessità può richiedere all’Ufficio una certificazione della sua presenza in archivio VIES in data anteriore al 29/12/2010
  • dal 1 ottobre 2011gli Uffici “non potranno prendere ulteriormente in considerazione l’inserimento nel sistema VIES e il rilascio delle suddette certificazioni”. Ciò al fine di garantire “stabilità” alle informazioni presenti nell’archivio VIES e constatato che: i) la “rivisitazione” è da tempo terminata (24/02/2011) e : ii) i contribuenti hanno “goduto” di un ampio lasso temporale (fino al 30/09/2011) per verificare l’inclusione / esclusione nell’archivio VIES.

Gian Luca Giussani 

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Fiscalità
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