13 settembre 2012

Convenzione di Vienna e norme imperative nazionali

di lettura

È consigliabile prevedere specificatamente nel contratto di vendita transfrontaliero il requisito di  conformità della merce alle norme imperative vigenti nel paese di commercializzazione.

La Convenzione di Vienna dell’11.04.1980 è un accordo internazionale volto a sostituire, almeno in parte, le diverse discipline nazionali con un regime unitario delle vendite aventi carattere transfrontaliero. Essa si applica, a meno che le parti non ne abbiano espressamente escluso l'applicabilità, sia ai contratti di vendita di merci fra parti aventi la loro sede d’affari in Stati contraenti sia quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all'applicazione della legge di uno Stato contraente.

Conformità delle merci

Secondo l’art. 35 della Convenzione, il venditore deve consegnare beni la cui quantità, qualità e genere, imballaggio e confezione corrispondano a quelli previsti dal contratto. Se le parti non specificano sufficientemente tali requisiti, lo stesso art. 35 prevede alcuni criteri oggettivi di determinazione della conformità delle merci al contratto. Nello specifico le merci sono conformi se:

  • sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere
  • sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che risulti dalle circostanze che l'acquirente non si è affidato alla competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole da parte sua farlo
  • possiedono le qualità di una merce che il venditore ha presentato all'acquirente come campione o modello
  • sono imballate o confezionate secondo i criteri usuali per le merci dello stesso tipo, oppure, in difetto di un criterio usuale, in maniera adatta a conservarle e proteggerle.

Ai sensi dell'art. 25 della Convenzione, l’inadempimento contrattuale commesso da una delle parti si considera "essenziale" quando causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che questa era in diritto di attendersi dal contratto, a meno che la parte in difetto non abbia previsto un tale risultato e una persona ragionevole, di medesima qualità, posta nella medesima situazione, non avrebbe anche essa potuto prevederlo.

Conformità a norme imperative vigenti nel paese di destinazione

Circa la possibilità di far valere un difetto della merce ai sensi dell’art. 35 della Convenzione, per l’eventuale non conformità alla normativa vigente nel paese di commercializzazione, non esistono specifici precedenti nella giurisprudenza italiana, quantomeno riportati nei più conosciuti siti giuridici internazionali sull'applicazione della Convenzione. Esistono, invece, numerose pronunce di giudici stranieri che, in ossequio al principio di libera circolazione delle merci, concordano nel ritenere che tale conformità, per rilevare, debba essere stata specificatamente prevista nel contratto.

Si ritiene, infatti, come principio generale, che le norme imperative dello stato di destinazione, quali standard di salute e di sicurezza, normative nazionali di composizione ed etichettatura, non siano incorporate automaticamente nel contratto per mezzo delle disposizioni dell’art. 35 della Convenzione.

In sostanza, il venditore non può essere tenuto a conoscere la normativa cogente dello Stato dove ha la sede d’affari l’acquirente. Viceversa, rientra nelle responsabilità di quest’ultimo assicurarsi che gli standard legali dello Stato di destinazione siano rispettati mediante la previsione di adeguate disposizioni in tal senso nel contratto.

In particolare, i giudici stranieri, chiamati a decidere in merito, hanno ripetutamente statuito che il venditore non può, in via generale, essere tenuto ad osservare le disposizioni specifiche della legge dello Stato del compratore, a meno che:

  • analoghe disposizioni siano in vigore anche nello Stato del venditore; oppure
  • le parti le abbiano espressamente previste nel contratto; oppure
  • il venditore ne abbia specificamente reso edotto il venditore ai sensi del secondo comma, lett. b)  dell’art. 35 della Convenzione; oppure
  • il venditore le conoscesse o avrebbe dovuto esserne a conoscenza a causa di particolari circostanze, come ad esempio l’esistenza di una filiale dello stesso nello Stato di destinazione, l’esistenza di rapporti commerciali di vecchia data tra la parti, quando il venditore esporta regolarmente o pubblicizza i propri prodotti nello Stato di destinazione.

Le pronunce dei giudici stranieri riguardano, in particolare, la commercializzazione di carne di maiale priva del certificato attestante l’assenza di diossina, richiesto invece nel paese di destinazione; di cozze con un livello di cadmio superiore a quello consigliato dal dipartimento della salute dello stato d’importazione; di pollo congelato; di macchine usate prive della certificazione CE, richiesta dalle norme sulla sicurezza dettate da una Direttiva Europea.

Nel caso, invece, di un’importazione di stoccafisso congelato non conforme agli standard dettati dall’autorità della salute locale, i giudici hanno deliberato a favore dell’acquirente proprio perché tale condizione di conformità era stata espressamente inserita nel contratto.

Alla luce di tale orientamento, è consigliabile prevedere espressamente l'obbligo per il venditore (o fabbricante) a far sì che la merce sia conforme alla normativa vigente nel paese di commercializzazione, così da poter eventualmente far valere la responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell’art. 35 della Convenzione.

Occorre poi sottolineare che a volte l'eventuale mancanza di conformità (e quindi anche rispetto a norme imperative) non si evidenzia ad un primo controllo della merce, ma solo a seguito di successivi esami, o al momento dell'utilizzo della stessa, assumendo quindi le stesse caratteristiche di un vizio "occulto".  Si pensi ad esempio alla presenza di componenti vietati, o in misura eccedente quella massima consentita, rilevabili solo a seguito di analisi chimiche. 

L'articolo 36 della Convenzione precisa che la responsabilità del venditore riguarda qualsiasi difetto di conformità esistente al momento del trasferimento dei rischi al compratore, e ciò anche se:

  • il difetto appare solo successivamente
  • il difetto di conformità sia imputabile alla mancata esecuzione di uno qualsiasi dei suoi obblighi, compreso il venir meno ad una garanzia, relativa alle merci.

Sull'esame della merce 

In base all'art. 38 della Convenzione, l'acquirente deve esaminare le merci o farle esaminare nel termine più breve possibile, considerate le circostanze. Detto controllo potrà logicamente essere differito al momento dell'arrivo delle merci a destinazione, allorché il contratto implichi il trasporto delle stesse.

La denuncia deve avvenire, secondo l'articolo 39 della Convenzione, a pena di decadenza, “entro un termine ragionevole”, a partire dal momento in cui l'acquirente ha constatato il difetto o avrebbe dovuto constatarlo, e comunque entro il termine massimo di due anni, a partire dalla data in cui le merci gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale termine sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale.

Occorre infine ricordare che, secondo alcune decisioni, l'esame delle merci, ad opera di un perito nominato dall'acquirente, senza il preventivo accordo del venditore, non può considerarsi quale valida fonte di prova, poiché la prassi del commercio internazionale richiede che il venditore possa presenziare alla verifica delle merci: occorrerà quindi avvisare preventivamente lo stesso, sempre che non si preferisca chiedere un accertamento tecnico preventivo in sede giudiziale. 

Avv. Antonio Braggion
 

Contrattualistica
Clausola No re-export to Russia
10 aprile 2024 Clausola No re-export to Russia
ll XII pacchetto di sanzioni verso la Russia stabilisce che, dal 20 marzo 2024, all’atto dell’esportazione di determinati beni o tecnologie, l’esportatore è tenuto a vietare per contratto la riesportazione di questi ultimi in Russia (articolo 12, octies).
Ordinanza Cassazione 11346/2023: clausole Ex Works determinanti per la giurisdizione
18 settembre 2023 Ordinanza Cassazione 11346/2023: clausole Ex Works determinanti per la giurisdizione
La sentenza pubblicata il 2 maggio 2023 afferma che la scelta di un termine di resa Incoterms® che preveda la consegna dei beni in Italia (ad esempio EXW), ove accettata dall’acquirente, è determinante per radicare la giurisdizione davanti al giudice italiano.
Emirati Arabi Uniti: nuova legge sulle agenzie commerciali
13 settembre 2023 Emirati Arabi Uniti: nuova legge sulle agenzie commerciali
La Legge Federale n. 23 del 2022 sulle agenzie commerciali - che introduce importanti cambiamenti al regime delle agenzie commerciali degli Emirati Arabi Uniti - è entrata in vigore il 15 giugno 2023.
Sanzioni contro la Russia: suggerimenti contrattuali
21 luglio 2023 Sanzioni contro la Russia: suggerimenti contrattuali
Come gestire il rapporto contrattuale dal punto di vista dell’esportatore italiano a fronte del continuo inasprimento delle misure restrittive e delle sanzioni contro la Russia?
L’Italia attua la direttiva Omnibus: D.Lgs n. 26 del 7 marzo 2023
13 giugno 2023 L’Italia attua la direttiva Omnibus: D.Lgs n. 26 del 7 marzo 2023
Il 18 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta il D.lgs n. 26 del 7 marzo 2023 che dà attuazione alla direttiva UE Omnibus volta a migliorare e modernizzare le norme a tutela dei consumatori.
Sentenza Corte di giustizia europea 13 ottobre 2022: subagente e indennità fine rapporto
13 giugno 2023 Sentenza Corte di giustizia europea 13 ottobre 2022: subagente e indennità fine rapporto
Nel procedimento C-593/21, NY c. Herios Sarl la Corte di giustizia europea ha deciso in merito al diritto di un subagente di ricevere l'indennità di fine rapporto dal suo preponente.
Novità in arrivo per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
15 maggio 2023 Novità in arrivo per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
Con il Decreto Legislativo 2 marzo 2023 n.19, il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/2121 che modifica la Direttiva UE 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Vendite Italia-Germania di prodotti tessili: tre criticità
11 aprile 2023 Vendite Italia-Germania di prodotti tessili: tre criticità
Le esportazioni delle imprese tessili italiane in Germania spesso sottendono contratti di vendita conclusi con imprese acquirenti con sede in quel Paese. Purtroppo, in alcuni casi, sorgono controversie che vengono sottoposte al giudice.
Franchising internazionale immateriale: strategia digitale per le partnership commerciali
13 marzo 2023 Franchising internazionale immateriale: strategia digitale per le partnership commerciali
Progettare il piano di internazionalizzazione dell’insegna significa innanzitutto rendere performante il modello di business non solo per la singola unità di vendita, ma forse ancora di più, per il partner commerciale che avrà la responsabilità di avviarne alcune e/o di sviluppare il nuovo mercato.
Giurisprudenza inglese in tema liquidated damages: questioni ricorrenti e nuove criticità
24 febbraio 2023 Giurisprudenza inglese in tema liquidated damages: questioni ricorrenti e nuove criticità
Il tema dei liquidated damages nei contratti internazionali continua a essere oggetto di accesi contenziosi e decisioni rilevanti rese dalle corti inglesi e in altri sistemi di common law.