30 aprile 2015

Concessionari di vendita: distributori e importatori esclusivi

di lettura

Oggi più che mai per poter competere con successo nei mercati stranieri è fondamentale la consapevolezza delle regole del gioco, dei rischi da evitare e delle tutele che è possibile adottare, soprattutto a livello contrattuale.

Concessionari di vendita: distributori e  importatori esclusivi

Al momento di organizzare la propria rete commerciale all’estero, l’imprenditore si trova di fronte a diverse opzioni, ognuna delle quali può incidere in maniera essenziale sulla diversa riuscita dell’iniziativa imprenditoriale: è per questo che risulta fondamentale scegliere in maniera appropriata quale tipologia contrattuale utilizzare, al fine di disciplinare il contenuto dell’accordo in modo funzionale alle proprie esigenze. 
Troppo spesso questi aspetti vengono invece ritenuti di secondaria importanza, affrontati senza una sufficiente conoscenza degli strumenti a disposizione, delle caratteristiche e delle specificità del mercato estero, delle conseguenze derivanti dall’utilizzo di modelli contrattuali standard o dalla sottoscrizione di accordi predisposti dal contraente estero.

Il contratto di concessione di vendita o distribuzione commerciale, assieme al contratto di agenzia commerciale, è uno dei più diffusi strumenti a disposizione per la creazione di una rete commerciale all’estero. 

Concedente e concessionario: analisi civilistica e contenuti del contratto

In particolare con il contratto internazionale di distribuzione un produttore/concedente si obbliga a fornire per la durata del contratto, che può essere a tempo determinato o indeterminato, i prodotti oggetto della concessione ad un rivenditore/concessionario, il quale si obbliga a sua volta ad acquistarli e rivenderli in un determinato territorio.

In capo al rivenditore/concessionario nel paese straniero, graverà l’onere di fare adeguata promozione per dare continuità alla vendita, agendo in nome proprio, per proprio conto e naturalmente a proprio rischio. 
Il territorio di riferimento può essere identificato da un’intera nazione o più spesso con un area geografica omogenea.

Nella redazione del contratto sarà opportuno definire dettagliatamente:

  • il ruolo del concessionario, stando attenti a non inserire clausole  che potrebbero poi risultare “negative” in caso di patologia contrattuale;
  • clausole di imposizione di listini di rivendita, di obbligo di acquisto in esclusiva e in generale tutte quelle che potrebbero configurare una sorta di dipendenza commerciale vanno attentamente analizzate anche alla luce delle normative ove esistenti (per esempio Belgio), nonché della prassi giurisprudenziale emergente in molti Paesi.
  • Le obbligazioni di norma riferibili al venditore, soggetto che deve fornire l’assistenza post vendita e assicurare la conformità dei prodotti alle disposizioni locali, sono tutte riconducibili al concessionario, che assume nel paese di riferimento il ruolo di venditore del prodotto in concessione.
  • Sarà opportuno affidare al concessionario la gestione di un territorio proporzionato alle sue effettive capacità imprenditoriali, questi potrà essere designato come unico distributore dei prodotti contrattuali oppure affiancato al concedente che si riserva la possibilità di effettuare vendite dirette o ancora essere posto in competizione con un numero limitato di concorrenti tutti parte della rete distributiva.
  • Oltre al listino prezzi ed alla modalità di adeguamento di questi è opportuno altresì stabilire  i termini e le condizioni di fornitura e resa della merce (INCOTERMS), al fine di precisare quale sarà la suddivisione degli oneri,  dei rischi di trasporto e dei costi accessori (assicurazione, fiscalità doganale ecc.);
  • È fondamentale identificare, inoltre, i mezzi di pagamento e le garanzie bancarie da presentare all’esportatore per il pagamento degli stock ordinati dal concessionario. Quando un prodotto importato dal concessionario è caratterizzato da un marchio o da un brevetto, nel contratto dovranno essere precisati tutti gli obblighi e i divieti che graveranno in capo al concessionario.

Contratto di distribuzione: prassi giurisprudenziale emergente

Fatte queste premesse di carattere di inquadramento civilistico del contratto di distribuzione con il presente articolo si vuole, essenzialmente, attirare l’attenzione dei lettori su alcuni aspetti  che, seppur per via giurisprudenziale stanno emergendo in alcuni paesi UE e non che, sommariamente, ed in determinate circostanze, tendono a riconoscere al concessionario una forma di tutela per certi versi simile a quella riconosciuta all’Agente.

Molti, infatti, ritengono erroneamente che l’indennità di fine rapporto sia prevista soltanto nei contratti di agenzia. Secondo la normativa di alcuni Paesi (Portogallo, Belgio, Germania, Spagna e Israele) l’indennità è dovuta, in certe situazioni, anche nei contratti di distribuzione.

Portogallo

Una sentenza portoghese in materia di contratti internazionali di distribuzione ha previsto per la prima volta in Portogallo il pagamento dell’indennità di fine rapporto a favore dei distributori (11.2007, proc. No. 07B3933 “Supremo Tribunal de Justiça”).

Belgio

In Belgio la Legge 27 luglio 1961, come modificata dalla Legge 13 aprile 1971 regola in maniera specifica i contratti di concessione esclusiva di vendita. In sintesi, tale norma prevede un’indennità sia che il contratto sia a tempo determinato che indeterminato. Inoltre, qualora il foro competente sia quello di un tribunale belga, il giudice competente  dovrà applicare soltanto la legge belga poiché tale legge è ritenuta norma d’applicazione necessaria. Aggiungiamo che qualora le parti non abbiano previsto la legge applicabile, il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) stabilisce che la legge applicabile, in caso di non scelta delle parti, sia quella del distributore; quindi, in questa ipotesi sia il giudice italiano che il giudice belga dovrebbero applicare la legge belga, che è più tutelante per il distributore.

Germania

Passiamo ad analizzare la fattispecie in Germania.  Secondo la normativa tedesca l’idea d’indennità di fine rapporto esiste soltanto qualora:

  • il distributore agisca, anche solo di fatto, secondo la politica commerciale del concedente
  • e quest’ultimo, seppur per esigenze di prodotto, venga a conoscenza dei nomi dei clienti ai quali il distributore vende la merce.

In questo caso il distributore ha diritto all’indennità di fine rapporto. Questo potrebbe accadere tutte le volte che, ad esempio, è necessario customizzare  il prodotto, richiedendo un attivo intervento del produttore nella commessa. Altra ipotesi potrebbe essere quella in cui l’ammontare dell’importo della commessa sia elevato ed il distributore ed il concedente convengono di  gestire la vendita direttamente con il cliente finale, semmai al prezzo stabilito dallo stesso distributore. Sia nella prima che nella seconda ipotesi, si configurerebbe il  diritto all’indennità di fine rapporto, che potrebbe ammontare sino ad un massimo corrispondente al reddito netto medio annuale realizzato dal distributore nel corso degli ultimi cinque anni.

Spagna e Israele

In Spagna e in Israele, al fine di stabilire se al termine di un contratto sia dovuta un’indennità, vengono applicati il criterio di “arricchimento senza causa”.
Qualche dubbio sussiste sull'opportunità di sottoporre il contratto alla legge Spagnola o Israeliana dove,  se il distributore  di fatto sviluppa un mercato  ed il concedente continua a trarne  benefici anche dopo l’interruzione del rapporto, ecco allora che la legge riconosce, ovviamente dopo che il distributore ha provato tutto ciò, un’indennità il cui ammontare varierà, ma che normalmente è nella misura massima di 2 anni di reddito netto.

Conclusioni

Volendo evitare  per il concedente il rischio di pagamento dell'indennità, nella fase di redazione del contratto sempre più si dovrà prestare attenzione alle clausole inserite, oltre che, laddove le potenziali leggi coinvolte lo consentano,  optare per la legge del concedente o del distributore a secondo delle specifiche esigenze di parte. A questo va aggiunta la scelta adeguata del  foro competente o, in alternativa, dell’arbitrato internazionale.

In tal modo l'esportatore/concedente italiano risulterà sensibilmente avvantaggiato, soprattutto al momento di un eventuale scioglimento del rapporto di collaborazione, se avrà disciplinato contrattualmente i vari aspetti critici e se quindi vi saranno delle regole chiare a cui fare riferimento.
Nonostante nella maggior parte degli Stati il contratto di concessione di vendita non è regolato dalla legge,  abbiamo visto che stanno sempre più emergendo  principi applicabili in materia (prevalentemente elaborati dalla giurisprudenza), soprattutto con riferimento ai problemi più critici, quali l'indennità spettante in caso di scioglimento del contratto. 
In queste condizioni, è particolarmente importante procedere ad una redazione accurata e dettagliata del testo contrattuale. 

Giuseppe De Marinis

Tag dell'informativa
Contrattualistica
Clausola No re-export to Russia
10 aprile 2024 Clausola No re-export to Russia
ll XII pacchetto di sanzioni verso la Russia stabilisce che, dal 20 marzo 2024, all’atto dell’esportazione di determinati beni o tecnologie, l’esportatore è tenuto a vietare per contratto la riesportazione di questi ultimi in Russia (articolo 12, octies).
Ordinanza Cassazione 11346/2023: clausole Ex Works determinanti per la giurisdizione
18 settembre 2023 Ordinanza Cassazione 11346/2023: clausole Ex Works determinanti per la giurisdizione
La sentenza pubblicata il 2 maggio 2023 afferma che la scelta di un termine di resa Incoterms® che preveda la consegna dei beni in Italia (ad esempio EXW), ove accettata dall’acquirente, è determinante per radicare la giurisdizione davanti al giudice italiano.
Emirati Arabi Uniti: nuova legge sulle agenzie commerciali
13 settembre 2023 Emirati Arabi Uniti: nuova legge sulle agenzie commerciali
La Legge Federale n. 23 del 2022 sulle agenzie commerciali - che introduce importanti cambiamenti al regime delle agenzie commerciali degli Emirati Arabi Uniti - è entrata in vigore il 15 giugno 2023.
Sanzioni contro la Russia: suggerimenti contrattuali
21 luglio 2023 Sanzioni contro la Russia: suggerimenti contrattuali
Come gestire il rapporto contrattuale dal punto di vista dell’esportatore italiano a fronte del continuo inasprimento delle misure restrittive e delle sanzioni contro la Russia?
L’Italia attua la direttiva Omnibus: D.Lgs n. 26 del 7 marzo 2023
13 giugno 2023 L’Italia attua la direttiva Omnibus: D.Lgs n. 26 del 7 marzo 2023
Il 18 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta il D.lgs n. 26 del 7 marzo 2023 che dà attuazione alla direttiva UE Omnibus volta a migliorare e modernizzare le norme a tutela dei consumatori.
Sentenza Corte di giustizia europea 13 ottobre 2022: subagente e indennità fine rapporto
13 giugno 2023 Sentenza Corte di giustizia europea 13 ottobre 2022: subagente e indennità fine rapporto
Nel procedimento C-593/21, NY c. Herios Sarl la Corte di giustizia europea ha deciso in merito al diritto di un subagente di ricevere l'indennità di fine rapporto dal suo preponente.
Novità in arrivo per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
15 maggio 2023 Novità in arrivo per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
Con il Decreto Legislativo 2 marzo 2023 n.19, il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/2121 che modifica la Direttiva UE 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Vendite Italia-Germania di prodotti tessili: tre criticità
11 aprile 2023 Vendite Italia-Germania di prodotti tessili: tre criticità
Le esportazioni delle imprese tessili italiane in Germania spesso sottendono contratti di vendita conclusi con imprese acquirenti con sede in quel Paese. Purtroppo, in alcuni casi, sorgono controversie che vengono sottoposte al giudice.
Franchising internazionale immateriale: strategia digitale per le partnership commerciali
13 marzo 2023 Franchising internazionale immateriale: strategia digitale per le partnership commerciali
Progettare il piano di internazionalizzazione dell’insegna significa innanzitutto rendere performante il modello di business non solo per la singola unità di vendita, ma forse ancora di più, per il partner commerciale che avrà la responsabilità di avviarne alcune e/o di sviluppare il nuovo mercato.
Giurisprudenza inglese in tema liquidated damages: questioni ricorrenti e nuove criticità
24 febbraio 2023 Giurisprudenza inglese in tema liquidated damages: questioni ricorrenti e nuove criticità
Il tema dei liquidated damages nei contratti internazionali continua a essere oggetto di accesi contenziosi e decisioni rilevanti rese dalle corti inglesi e in altri sistemi di common law.