Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto che anche per le azioni di nullità e di accertamento negativo relative a un contratto di vendita intra-UE sia competente il giudice del luogo della consegna, in assenza di clausola di deroga del foro, ai sensi dell’art. 5, n. 1, Regolamento CE 44/2001 (ora art. 7, n. 1, Regolamento UE 1215/2012).