16 giugno 2014

Certificazione EurAsec: Regolamento tecnico sull’industria leggera

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Le novità dettate dalle condizioni economico-commerciali, risultanti dall’associazione della Russia al WTO e dall’appartenenza all’Unione Doganale EurAsEC, stanno presentando difficoltà agli esportatori italiani che operano nell’Unione doganale.

 

Certificazione EurAsec: Regolamento tecnico sull’industria leggera

Gli operatori che si trovano a dover sottostare alle norme relative ai processi di conformità, ai regolamenti tecnici e alla conseguente emissione del documento di certificazione, faticano ad orientarsi e molte modalità operative risultano ancora oscure.

L’istituzione della nuova certificazione unificata, che ha comportato l’annullamento dello storico Sistema Gost R, è avvenuta in diverse fasi e in date distinte.

Il nuovo sistema certificativo dell’Unione doganale prevede due principali documenti alternativamente necessari per l’importazione e la vendita di prodotti nelle repubbliche appartenenti all’Unione Doganale (Russia, Kazakistan e Bielorussia):

  • il certificato di Conformità
  • la dichiarazione di Conformità.

Il ruolo dell’importatore

Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità CU (Custom Union), uno degli elementi modificati rispetto alle regole Gost R, è il passaggio di responsabilità dal produttore alla società registrata nel territorio dell’Unione Doganale che importa il prodotto.

Le nuove regole infatti prescrivono che l’importatore, anche nel caso in cui sia un semplice cliente, durante il processo di emissione del certificato, è tenuto a sottoscrivere un documento con cui accetta di prendersi carico delle responsabilità legate alla qualità del prodotto in oggetto. Questo ha dato luogo a complicazioni dal punto di vista della gestione della burocrazia connessa alle importazioni.

Per evitare che il primo importatore (che come detto può essere un semplice cliente) si trovi intestatario di tutte le responsabilità delle successive vendite verso diverse entità, si è manifestata la necessità di produrre un documento per ognuno dei destinatari del prodotto.

Questa introduzione ha sicuramente rappresentato non poche difficoltà alle numerose aziende italiane che esportano all’interno dell’Unione doganale. Il tratto fondamentale del certificato di conformità CU, è l’assunzione di responsabilità da parte dell’organo di certificazione che lo emette. La conseguenza diretta è la complessità e il derivante costo della certificazione in termini di tempo, procedure e prezzo.

Per prima cosa possono ottenere il certificato dell’Unione Doganale solamente i produttori che già possiedono la certificazione ISO sul processo. Per l’emissione del certificato sono inoltre obbligatori:

  • la visita sul luogo o sui luoghi di fabbricazione
  • l’analisi sui campioni (quest’ultima può essere evitata se il prodotto è unico e non facilmente trasportabile).

E` inoltre necessario un lungo iter procedurale che prevede, per i documenti emessi per periodi superiori ad un anno, analisi annuali. Una conseguenza di tutto ciò ha portato anche all’aumento dei prezzi, rendendo in alcuni casi la stessa vendita del prodotto non più conveniente.

Sicurezza prodotti industria leggera (ТР ТС 017/2011): termina il periodo transitorio

Dal 1 luglio 2014 termina il periodo transitorio durante il quale si è potuto utilizzare il documento certificativo di conformità ai requisiti del Regolamento Tecnico di prodotti dell’industria leggera “on the Safety of Light Industry Products (TR CU 017/2011)” rilasciato prima del 1 luglio 2012, cioè prima dell’entrata in vigore sul territorio dell’Unione doganale.

Infatti, se il documento certificativo di conformità era stato rilasciato prima della data di pubblicazione ufficiale del Regolamento Tecnico dell’Unione doganale TR CU 017/2011, vale a dire il 15 dicembre 2011, allora è rimasto in regola per tutto il periodo di validità normale (solo sullo Stato membro che l’ha emesso).

Dal 1 luglio 2012 non è stato più permesso emettere documenti ufficiali nazionali di valutazione di conformità di prodotti dell'industria leggera da parte di un membro dell'Unione doganale EurAsEC. (Russia, Bielorussia, Kazakistan). E’ stata vietata, inoltre, la marcatura di questi prodotti con il segno dell'Unione doganale EAC marking (Eurasian Conformity).

Il regolamento tecnico dell’unione doganale, entrato in vigore nel 2012, ha modificato gli aspetti certificativi e di obbligatorietà dei prodotti che vi rientrano. Si tratta della categoria di prodotti che erano fuori dall'elenco dei prodotti soggetti a certificazione obbligatoria, ma che dopo questo regolamento sono rientrati in obbligatorietà di certificazione TR (Technical Regulation) per poter essere distribuiti nei territori dell’unione euroasiatica.

Il regolamento di riferimento è il ТР ТС 017/2011, in allegato, (УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 876) e si applica all'immissione in circolazione nel territorio dell'Unione doganale di prodotti dell'industria leggera.

Il presente regolamento stabilisce le norme tecniche obbligatorie nei requisiti dell'Unione doganale per l'industria leggera, al fine di proteggere la vita umana e la salute, e la prevenzione di azioni ingannevoli contro il consumatore.

Dal 1 luglio 2012 tutti i prodotti dell’industria leggera immessi sul mercato comune EurAsEC devono essere stati valutati secondo il Regolamento Tecnico dell’Unione doganale TR CU 017/2011, se presenti nella Lista del Codice Doganale Uniforme.

Il Regolamento Tecnico dell’Unione doganale TR CU 017/2011 si applica a: tessile; abbigliamento e maglieria; macchine per tessuti e tappeti; prodotti di pelletteria, merceria e tessile; borse; materiali in feltro e non tessuti; calzature; pellicce e prodotti di pellicceria; prodotti in cuoio e finta pelle.

L’elenco dettagliato dei prodotti a cui si applica il Regolamento Tecnico TR CU 017/2011 per prodotti dell’industria leggera è contenuto nell’Allegato 1 dello stesso regolamento.

Questa tipologia di prodotti a volte può essere soggetta anche ad altri regolamenti tecnici applicabili a questa categoria, ad esempio il “LVE/EMC Regulation”, per cui consigliamo sempre un’analisi integrata dei regolamenti.

Requisiti generali di sicurezza dei prodotti dell’industria leggera

Ci sono 3 gruppi di parametri di sicurezza usati per la valutazione della sicurezza dei prodotti dell'industria leggera:

  • Parametri meccanici, ad esempio flessibilità o buona resistenza all'impatto
  • Parametri chimici, ad esempio massima concentrazione consentita di emissione di sostanze nocive nell'aria e/o nell’acqua
  • Parametri biologici, ad esempio indice di tossicità o resistenza della tintura.

I materiali usati nei prodotti dell’industria leggera a stretto contatto con la pelle umana, così come per il primo e secondo strato di vestiti, scarpe e ciabatte, non possono avere qualità irritanti ed intensità di odore non superiore ai 2 punti.

Requisiti generali di sicurezza per abbigliamento, prodotti tessili e merceria

I prodotti tessili e abbigliamento, a seconda del tipo di contatto con la pelle, vengono classificati in 3 livelli:

  • liv./strato) quelli che hanno un contatto diretto con la pelle umana: biancheria, intimo, lenzuola, calze, sciarpe, fazzoletti, costumi da bagno e altri oggetti simili
  • liv./strato) quelli che hanno un contatto occasionale e limitato con pelle umana: come abiti, gonne, pantaloni, maglioni, guanti, maglieria invernale, ecc.
  • liv./strato) quelli che sono pensati per essere indossati sopra i vestiti: giacche, cappotti, cardigan, palto’, gilet, ecc.

La migrazione di sostanze chimiche nocive non deve superare i limiti impostati. I limiti sono forniti negli Allegati 2 e 3 del Regolamento Tecnico sulla sicurezza dei prodotti dell’industria leggera TR CU 017/2011. Per esempio, i materiali utilizzati per la fabbricazione dei vestiti (1 livello/strato) non devono contenere formaldeide in concentrazione superiore a 75 µg/ g e non superiore a 300 µg/g (2 livello/strato).

Giuseppe De Marinis

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