5 novembre 2010

Dichiarazioni doganali: codice EORI e altri codici Iva

di lettura

Con nota n. 90673 dell’8 ottobre 2010, l’Agenzia delle Dogane ha emanato ulteriori istruzioni operative per l’utilizzo del codice EORI nelle dichiarazioni doganali, obbligatorio a partire dal 1° luglio 2010 per tutti i Paesi comunitari.

Il codice EORI consiste in un numero alfanumerico di max 15 caratteri attribuito dalle singole amministrazioni doganali europee agli operatori economici comunitari ed extracomunitari, siano essi persone fisiche che giuridiche, che svolgono operazioni rilevanti ai fini doganali in ambito UE.

Tale sistema di attribuzione di un unico numero di identificazione valido a livello comunitario è stato introdotto con il Reg. Ce 312/2009.

Nota n. 82556 del 17/06/2009

L’Agenzia delle Dogane, con nota n. 82556 del 17/06/2009, aveva fornito le prime indicazioni a livello nazionale per l’attribuzione del codice Eori e per la sua indicazione (all’epoca ancora facoltativa) nelle dichiarazioni doganali.

Tale nota stabiliva che in Italia il codice EORI è costituito semplicemente dalla P.I. o dal codice fiscale dei soggetti che intervengono nelle dichiarazioni doganali preceduto dal codice IT (si sottolinea che il codice EORI, negli altri Stati membri, potrebbe non coincidere con il numero di P.I. in quanto ogni Stato  membro è libero di disciplinarne l’attribuzione).

 Il codice sarebbe stato assegnato:

  • automaticamente agli operatori nazionali che alla data del 30/06/2009 avevano già effettuato operazioni doganali
  • agli operatori nazionali che invece avessero effettuato operazioni doganali dopo il 30/06/2009, in occasione dell’effettuazione della prima di tali operazioni.

Per contro, si stabiliva che per i soggetti residenti in altro Paese Ue - anche se identificati in Italia ai sensi dell’art. 35ter del Dpr 633/72- il codice EORI da inserire nelle dichiarazioni doganali era il numero attribuito all’operatore comunitariodal proprio Paese di appartenenza.

Parimenti, si indicava che per i soggetti residenti in un Paese terzo, con rappresentanza fiscale in Italia attribuita ai sensi dell’art. 17 Dpr 633/72, il codice EORI sarebbe stato attribuito con la P.I.del rappresentante fiscale.

In entrambi i casi, la partita Iva attribuita in Italia ai sensi degli artt. 35ter e 17 citati avrebbe dovuto essere indicata, preceduta rispettivamente da “ID=” o “RF=” nella casella 44 del D.A.U. (cd. bolletta doganale), nell’apposito campo “note”.

Nuove disposizioni

La nota protocollo n. 90673 in esame interviene proprio a modificare parzialmente quanto disciplinato con la nota n. 82556 del 17/06/2009, lasciando inalterata la validità di quest’ultima in merito alle modalità di attribuzione del codice EORI.

In particolare, dopo aver richiamato l’attenzione sull’obbligatorietà dell’indicazione del codice EORI a partire dal1° luglio 2010 (che va inserito nella casella 2 del D.A.U. per le esportazioni e nella casella 8 del D.A.U. per le importazioni), detta nota fornisce istruzioni tecnico-operative relativamente all’inserimento di ulteriori codici IVA da utilizzare nelle dichiarazioni doganali.

Importazione

Nel caso di importazione (immissione in libera pratica + immissione in consumo della merce nel territorio nazionale) effettuata da soggetti stabiliti in altri Stati UE, è ora possibile indicare, nella casella 44 del D.A.U.:

  • il numero di P.I. di identificazione in Italia attribuita all’importatore ai sensi dell’art. 35ter dpr 633/72, preceduta dal codice Y040
  • il numero di P.I. del rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 del dpr 633/72, preceduto dal codice Y042.

Se, tuttavia, la merce viene immessa in libera pratica nel territorio nazionale, e successivamente  viene spedita in altro Paese Ue per l’immissione in consumo (regimi 42 o 63), il codice da indicare nella casella 44 è il codice Iva attribuito all’operatore comunitario destinatario delle merci dal Paese di appartenenza, preceduto dal codice Y041.

Esportazione

Nel caso di esportazione, per tutti i regimi doganali previsti, nella casella 44 del D.A.U. occorre indicare la P.I.:

  • attribuita all’esportatore preceduto dal codice 01YY
  • attribuita al rappresentante fiscale preceduta dal codice 02YY.

Sia in importazione che in esportazione, nella casella 44 non vanno più utilizzate, dunque, le “ID=” per l‘identificazione diretta o “RF=” per la rappresentanza fiscale.

Tabella riepilogativa

Cristina Piangatello

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