10 marzo 2009

Autorizzazione unica: requisiti, concessione, sospensione e revoca

di lettura
Le novità più significative, introdotte dal Reg. (CE) n. 1192/2008, riguardano la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni e l’integrazione dell’Allegato 67 del DAC, nel quale sono state inserite le procedure di dichiarazione semplificata e di domiciliazione.

La domanda di autorizzazione, se redatta su un formulario diverso, è causa di non accoglimento, come pure se manca delle informazioni e dei dati necessari o viene presentata ad una autorità non competente e, infine, se il richiedente risulta condannato per un reato grave, connesso alla sua attività economica o è sottoposto a procedure fallimentari.

In caso di omissioni o di errori, la dogana, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, chiede all’interessato di regolarizzare la domanda.
Se accettata la domanda, procede ai controlli di competenza e alla verifica delle scritture, a cui può rinunciare, se sono state oggetto di un precedente audit.

I criteri di valutazione e le condizioni sono conformi a quelle previste per il rilascio del certificato AEO, ovverosia:

  • la comprovata osservanza degli obblighi doganali e fiscali
  • un sistema soddisfacente di gestione delle scritture commerciali ed eventualmente di quelle dei trasporti
  • una comprovata solvibilità.

L’osservanza degli obblighi doganali è riferita agli ultimi tre anni antecedenti alla presentazione dell’istanza da parte dei soggetti responsabili, ivi compreso il personale accreditato in materia doganale.

Il richiedente non deve aver subito una condanna, anche non definitiva, per un delitto grave o infrazione alla legge doganale o fiscale, correlata all’attività economica esercitata; deve provare, mediante apposito certificato, di non essere incorso nella legge antimafia e non deve aver commesso violazioni amministrative reiterate in materia doganale o fiscale.

Per la procedura di dichiarazione semplificata, oltre alle condizioni di carattere generale sopra esposte, occorre che l’istante:

  • disponga di una organizzazione amministrativa adeguata all’attività che esercita
  • utilizzi una struttura che garantisca la gestione delle licenze e delle autorizzazioni, rapportata alla dimensione dell’azienda
  • assicuri che gli addetti ai servizi doganali siano a conoscenza di dover segnalare alla dogana qualsiasi difficoltà o disfunzione.

La solvibilità, dal punto di vista finanziario, con riferimento agli ultimi tre anni, deve essere sana e sufficiente, nel senso di consentire l’assolvimento delle obbligazioni e offrire all’amministrazione ogni garanzia, tenuto conto delle caratteristiche dell’attività economica del richiedente.
Se il richiedente risulta stabilito da meno di tre anni, l’indagine sulla solvibilità va fatta in rapporto alle scritture disponibili. In tale ipotesi il soggetto è monitorato con controlli più assidui.

Identici requisiti sono richiesti per le autorizzazioni alle procedure di domiciliazione con i seguenti ulteriori obblighi da parte del richiedente:

  • utilizzare un sistema contabile, compatibile con quello della dogana, perché possa effettuare i controlli di competenza
  • permettere l’accesso fisico, oltre che elettronico, alle scritture
  • disporre di un sistema che tenga distinte le merci comunitarie dalle altre
  • disporre di procedure soddisfacenti di archiviazione delle scritture e di un sistema informatico di protezione contro la perdita dei dati e contro le manipolazioni della documentazione.

In ogni caso, l’autorità doganale valuta le specifiche caratteristiche e le dimensioni delle imprese, se piccole, medie o grandi.

Sospensione e revoca dell’autorizzazione

La sospensione è un provvedimento emesso dalla medesima autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. Essa si verifica:

  • nel caso di inosservanza dei criteri e dei requisiti che hanno determinato il rilascio
  • nel caso di presunzione fondata che il titolare dell’autorizzazione abbia commesso un atto suscettibile di procedimento penale per infrazione alle disposizioni doganali.

Nell’ipotesi 1) la dogana comunica al titolare con atto formale e motivato che intende sospendere l’autorizzazione concedendo 30 giorni per sanare la posizione.
Trascorsi infruttuosamente, è emesso il provvedimento di sospensione di 30 giorni, nel corso dei quali è ancora possibile al titolare procedere alla sanatoria.
Trascorso senza risultati anche questo termine, la dogana può disporre ulteriori 30 giorni di sospensione, nel corso dei quali il titolare può ancora regolarizzare. In caso positivo, è revocato il provvedimento di sospensione.

Nell’ipotesi 2) l’autorità doganale comunica al beneficiario che sospende l’autorizzazione fino alla conclusione del procedimento penale.

La sospensione può esser chiesta dallo stesso titolare, che comunica l’impossibilità di assolvere gli obblighi imposti dalla legge o previsti dall’autorizzazione, segnalando la data in cui sarà in grado di ripristinare la procedura.

Infine, è prevista la revoca dell’autorizzazione, quando il titolare:

  • non regolarizza la sua posizione entro i termini previsti per la sospensione oppure entro i termini che egli stesso ha fissato nella comunicazione di fruire della sospensione
  • ha commesso infrazioni gravi e ripetute
  • chiede autonomamente la revoca.

Autorizzazioni integrate

L’istituto dell'autorizzazione unica, ampliato in base alle nuove disposizioni a entrambe le procedure - di dichiarazione semplificata e di domiciliazione - per l’importazione e l’esportazione, in precedenza era utilizzato soltanto per i regimi doganali:

  • del deposito doganale
  • del perfezionamento attivo e passivo
  • della trasformazione sotto controllo doganale
  • dell’ammissione temporanea e per le destinazioni particolari.

In quest’ottica è stato introdotto il criterio dell’autorizzazione integrata, che consente la combinazione di due o più regimi doganali con le predette procedure e che trova applicazione sia in ambito nazionale che comunitario. Si tratta dell’autorizzazione unica integrata.

Quando sono interessate più dogane, è necessario procedere fra esse allo scambio di informazioni e al termine, se l’esito è positivo, viene rilasciata l’autorizzazione, di cui una copia è consegnata al richiedente ed altre sono inviate alle dogane partecipanti al procedimento.

La nuova normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2009 ed ha disposto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2011, durante il quale saranno riesaminate le autorizzazioni rilasciate fino al 31 dicembre 2008.

L’Agenzia delle Dogane si è riservata di emanare dettagliate istruzioni al riguardo, limitandosi per ora a fissare i termini per il rilascio delle autorizzazioni:

  • contestualmente alla domanda per la procedura di dichiarazione semplificata
  • 60 giorni dal ricevimento dell’istanza per la procedura di domiciliazione.

Alessandro Lomaglio

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