27 marzo 2009

Autorizzazioni doganali: nuovi istituti

di lettura
La Commissione dell’Unione Europea ha emanato il Reg. (CE) n. 1192/2008 del 17.11.2008 (pubblicato nella G.U. L n. 329 del 6.12.2008) per creare un ambiente più moderno e un sistema comunitario integrato, in grado di evitare distorsioni della concorrenza tra imprese di Stati membri diversi.

Una delle conseguenze è stata la unificazione delle autorizzazioni, relative ai regimi doganali, alla destinazione particolare di talune merci, alle procedure di dichiarazione semplificata, alle procedure di domiciliazione o procedura semplificata di accertamento.

Approfondiamo qui le novità introdotte per le due ultime procedure.

In precedenza, il Reg. (CE) n. 1875/2006 si era già orientato verso questa direzione e aveva elencato le informazioni minime da fornire per entrambe le procedure, nonché i dati delle scritture da utilizzare nella procedura di domiciliazione.
Inoltre, tenuto conto che lo status di Operatore Economico Autorizzato (OEA o, secondo l’acronimo inglese, AEO) è spesso combinato con dette autorizzazioni, sono state armonizzate il più possibile le modalità dei diversi istituti, per cui il titolare del certificato OEA, in genere, è avvantaggiato ai fini del rilascio delle autorizzazioni.

Strumenti indispensabili per la nuova tipologia sono l’utilizzo di un sistema elettronico, che consenta lo scambio delle informazioni fra gli uffici e tra questi e gli operatori e l’introduzione di banche dati.

Regimi doganali

Si definisce regime doganale il trattamento normativo a cui sono sottoposte le merci in relazione al vincolo che il dichiarante intende conferire ad esse mediante la dichiarazione doganale.

I regimi doganali, cui vincolare le merci, ai sensi del nuovo codice doganale comunitario [Reg. (CE) n. 450/2008 – art. 4 – punto 12], sono:

  • immissione in libera pratica
  • regimi speciali: transito interno ed esterno, deposito di custodia temporanea, deposito doganale, zona franca, ammissione temporanea e uso finale, perfezionamento attivo e passivo
  • esportazione.

Per alcuni dei regimi speciali, quali il perfezionamento attivo e passivo, l’ammissione temporanea e l’uso finale, il deposito per la custodia temporanea e il deposito doganale, tranne che gestore non sia la stessa dogana, occorre l’autorizzazione rilasciata dall’autorità doganale competente.

In forza del Reg. (CE) n. 1192/2008 le autorizzazioni di più tipi di istituti sono state unificate ed è stato introdotto l’autorizzazione unica, utilizzata per i seguenti regimi e procedure:

  • di dichiarazione semplificata (artt. 109 – par. 1 – e 110)
  • di domiciliazione (art. 112)
  • regimi doganali speciali elencati sopra (artt. 135 e 136)
  • destinazione particolare (art. 33 – par. 1 - lett. g).

Dichiarazione semplificata e di domiciliazione

Le merci vincolate a dogana sono soggette alla presentazione di una dichiarazione doganale, che deve contenere le informazioni per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime per il quale sono dichiarate.

  • Tutte le merci non comunitarie debbono essere vincolate ad uno dei regimi doganali o all’immissione in libera pratica.
  • Le merci comunitarie possono essere vincolate soltanto all’esportazione, al transito e al perfezionamento passivo.

Alla dichiarazione va allegata la documentazione necessaria. L’eventuale mancanza di qualche dato o di qualche documento può essere sanata posteriormente allo svincolo, previa autorizzazione della dogana su domanda del dichiarante.
E’ l’ipotesi della dichiarazione semplificata, che deve essere accompagnata da una dichiarazione complementare contenente i dati mancanti. Entrambe le dichiarazioni costituiscono uno strumento unico e indivisibile.

Inoltre, l’operatore può evitare di presentare le merci in dogana, se viene autorizzato, su domanda, a utilizzare le scritture aziendali, purché accessibili da parte della dogana.
La dichiarazione si considera accettata all’atto dell’iscrizione delle merci nelle scritture e sarà presentata in dogana successivamente nei termini fissati nell’autorizzazione.
E’ l’ipotesi della dichiarazione di domicliazione o della procedura semplificata di accertamento.

L’autorizzazione unica

L’autorizzazione unica (che unifica le procedure per la dichiarazione semplificata, per la domiciliazione, per i regimi doganali e per la destinazione particolare) è caratterizzata:

  • da regole comuni per il rilascio, la sospensione e la revoca
  • da condizioni e criteri identici sia per le autorizzazioni nazionali che per quelle comunitarie
  • da adeguate misure di sicurezza in materia di transito e di regime TIR
  • dall’implementazione del sistema informatizzato.

Al rilascio delle autorizzazioni provvede, su domanda, l’autorità doganale competente:

  • sul luogo dove vengono presentate le merci oggetto dell’operazione per la procedura di dichiarazione semplificata
  • sul luogo della sede legale dell’impresa del richiedente per la procedura di domiciliazione.

Domiciliazione: la rappresentanza diretta e indiretta in dogana

La rappresentanza in dogana in materia di procedure di domiciliazione assume un’importanza particolare.
Premesso che essa può essere esercitata da qualunque persona, nominata da altro soggetto, affinché lo rappresenti presso le autorità doganali per l’espletamento di atti e formalità previsti dalle disposizioni in materia, è:

  • diretta, quando il rappresentante agisce in nome e per conto altrui
  • indiretta, quando agisce in nome proprio, ma per conto altrui.

La normativa comunitaria, alla quale si è conformata la normativa nazionale, postula, per quanto riguarda la procedura di domiciliazione, che:

  • beneficiario è il dichiarante
  • dichiarante è colui che fa la dichiarazione a nome proprio ovvero la persona in nome della quale è fatta la dichiarazione
  • debitore è il dichiarante e, nel caso di rappresentanza indiretta, è parimenti debitore il soggetto per conto del quale è fatta la dichiarazione in dogana.

Ne consegue che chi agisce nell’ambito della rappresentanza diretta non può essere definito dichiarante, configurandosi piuttosto come suo rappresentante. Non essendo dichiarante, non può essere titolare della procedura di domiciliazione.

Solo il beneficiario della procedura può fare la dichiarazione a nome proprio, per cui è inammissibile che l’operazione di domiciliazione possa essere effettuata da un soggetto diverso dal titolare dell’autorizzazione.

Ad esempio, se titolare della procedura è un’impresa commerciale, industriale o agricola, potrà agire direttamente, oppure potrà rivolgersi a un doganalista o a un CAD, i quali potranno avvalersi della rappresentanza diretta, cioè in nome e per conto del rappresentato, beneficiario della procedura.
Qualora il titolare della procedura sia una casa di spedizione o un CAD, dovrà necessariamente agire nell’ambito della rappresentanza indiretta (in nome proprio, ma in conto altrui).

Tuttavia, la rappresentanza in dogana, potendo essere esercitata da qualsiasi persona, a prescindere dal possesso di particolari requisiti e competenze professionali, può dar luogo a difficoltà ed equivoci sul piano operativo. 

Alessandro Lomaglio
 

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