30 settembre 2013

Bills of Exchange e Promissory Notes: i rischi in caso di mancato pagamento

di lettura

La “Convenzione di Ginevra” differenzia le modalità dell’azione di regresso per questi due strumenti.

Bills of Exchange e Promissory Notes: i rischi in caso di mancato pagamento

Promissory Note (Pagherò) e Bill of Exchange (Tratta) sono mezzi di pagamento utilizzati per la cambializzazione di un credito all’esportazione con pagamento differito rispetto alla consegna. Sono utilizzati nei semplici pagamenti differiti, ad esempio gli Incassi (Collections) e nel Forfaiting o nel Credito Fornitore con Voltura di Polizza SACE quando si sconta pro-soluto il credito differito.

La cambializzazione del credito all’esportazione consente all’esportatore di disporre di un titolo di credito che, a seconda del quadro giuridico di riferimento del paese del compratore, presenta gradi differenziati di tutela del proprio credito nel caso di mancato pagamento.

Nell’ambito della normativa sugli Incassi, regolamentata dalla Camera di Commercio Internazionale con le Uniform Rules for Collections, 1995 Revision, URC 522, nell’art. 2 è previsto l’utilizzo di questi “documenti finanziari” negli “incassi semplici ed in quelli documentari”.

In operazioni che riguardano esportazioni di beni strumentali l’uso della Promissory Note o della Bill of Exchange è necessario per consentire lo sconto senza ricorso (pro-soluto) della quota dilazionata.

Si parla di Forfaiting quando sul titolo di credito è apposto l’avallo di una banca internazionale gradita allo scontatore e di Credito Fornitore (o supplier’s credit) con Voltura di Polizza “Credito Fornitore” SACE quando, prevalentemente in assenza di avallo bancario sui titoli di credito, si utilizza una Polizza SACE per Credito Fornitore che offre la copertura dei rischi di Credito (di natura politica e commerciale e altri rischi c.d. accessori, ad esempio rischio di distruzione, danneggiamento, rischio di requisizione, confisca).

Esiste anche la possibilità di scontare titoli di credito il cui debitore sia un nominativo di primario standing internazionale, senza avallo bancario o Polizza Credito Fornitore SACE, con le tecnicalità di una operazione di “forfaiting”.

Azione di regresso in caso di mancato pagamento

In questa sede non analizziamo né il protesto o il recupero del credito (a seconda delle normative dei vari paesi), nè le tecniche di smobilizzo del credito all’esportazione con pagamento dilazionato.

Entriamo invece nel merito dello strumento di pagamento per capire se in caso di azione di regresso nel caso di mancato pagamento del trassato vi siano differenze ed eventuali rischi tra:

  • l’uso di una “Promissory Note” (“cambiale pagherò”)
  • l’uso di una “Bill of Exchange” (“tratta”).

Nella letteratura tecnica ti tipo divulgativo vi sono scarsi accenni a differenze sostanziali tra i due mezzi di pagamento spesso accomunati nella definizione di “effetti”. Si preferisce piuttosto descrivere le tecniche di smobilizzo del credito all’esportazione individuandone vantaggi e costi.

L’unica fonte che evidenzia una differenziazione nell’interesse dell’esportatore è la “Guida Operativa alla Polizza Credito Fornitore” che può essere consultata sul sito di SACE Spa.

La nota 6 della Guida Operativa SACE ”sollecita l’esportatore, senza fornire una spiegazione giuridica, ad avere una cautela aggiuntiva per la “Bill of Exchange”. SACE chiede all’esportatore di ottenere dalla banca che sconta l’effetto una dichiarazione nel contratto di sconto nella quale vi sia “l’impegno da parte del giratario a non esercitare l’azione di regresso cambiario nei confronti del traente, e l’impegno ad ottenere analoga dichiarazione dagli altri soggetti ai quali l’operazione fosse in seguito ceduta”.

Nel libro “Trade Finance”, Sole 24Ore 2009, Enzo Demaria a pag.189 nel capitolo “Le forme di pagamento garantito da Banca”, sottolinea “la preferibilità nelle operazioni di smobilizzo della Promissory Note rispetto alla Bill of Exchange”.

Formato internazionale della “Promissory Note” e della “Bill of Exchange”

Gli usi del commercio internazionale hanno codificato negli anni dei formati standard di questi strumenti. La lingua utilizzata è l’inglese. Oltre ai normali requisiti del titolo di credito quali la data, il luogo di emissione, la promessa o l’impegno di pagamento, la scadenza, il nome del traente e del trassato, il nominativo del beneficiario esportatore (to the order of ….)  l’importo in cifre ed in lettere, la banca sul quale e domiciliato l’effetto, vi sono alcune clausole particolari, comuni ai due formati di seguito allegati e che evidenziamo:

  • “for value received” trova giustificazione nei principi di “common law” sulla “Consideration” per i quali il pagamento di un corrispettivo è a fronte di una prestazione di merci o servizi. La clausola attesta che si tratta di una operazione commerciale.
  • “Effective payment to be made in….” attesta che alla scadenza il pagamento sarà fatto nella divisa stabilita ed indicata nell’effetto e non in altra divisa alternativa.
  • “Without deduction for and free of any taxes, impost, levies or duties present or future of any nature” è un elenco di voci quali: imposte, tasse, tributi, imposte e dazi di qualsiasi natura, presenti o futuri, il cui importo equivalente non dovrà essere dedotti dall’importo dovuto a scadenza.
  • “This Promissory Note o Bill of Exchange is payable at…..” è l’indicazione della banca dove è pagabile il titolo di credito.

Esempi di Promissory Note e Bill of Exchange.

Nella “Promissory” Note l’emittente è il debitore/compratore (nota 8): in alcuni formati standard è definito anche “maker”. La “Promissory Note” è emessa dal debitore/compratore e quindi in questo titolo di credito non compare la figura dell’esportatore traente (drawer) e non è prevista l’accettazione del debitore. Questo aspetto di differenziazione è rilevante, come vedremo in seguito.

Nella Bill of Exchange appare invece la figura del “Drawer”: ovvero l’esportatore che spicca la tratta che viene accettata dall’importatore (Drawee) cioè il trassato.

Convenzione di Ginevra del 1930

Le cambiali e i vaglia cambiari sono regolati a livello internazionale dalla Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930 (resa esecutiva in Italia con r. decr. legge 25 agosto 1932, n. 1130 e successive modifiche) recante una norma di conflitto e una legge uniformi sulla cambiale e sul vaglia cambiario, nonché sul relativo diritto di bollo.

La Convenzione di Ginevra nella parte dedicata alla Bill of Exchange, al Capitolo 7 “Ricorso per non accettazione o non pagamento”, all’ art. 43 stabilisce che il possessore del titolo di credito può esercitare il suo diritto di ricorso per il non pagamento del titolo nei confronti dei giratari, del trassato e del traente (Drawer).

Lo stesso diritto può essere esercitato nei confronti di queste parti anche prima della scadenza del titolo nel caso di non accettazione anche parziale, di insolvenza di diritto o di fatto del trassato.

Nella seconda parte della Convenzione, quella sulla Promissory Note, all’art.77 è stabilito che per quanto concerne il “mancato pagamento si fa riferimento a quanto detto per la Bill of Exchange negli art. 43-50 del Title 1”. All’art. 78 si precisa infine che il traente della Promissory Note (Maker) è obbligato come colui che accetta la BE.

Da queste considerazioni ne consegue che non essendo prevista nella Promissory Note la figura del “Drawer”, con questo tipo di titolo di credito non si può esercitare una azione di ricorso per i casi previsti nei confronti dell’esportatore-traente (Drawer) come nella Bill of Exchange. In una Promissory Note l’esportatore può solo comparire come giratario del titolo di credito.

Per quanto  concerne il ruolo dell’esportatore come giratario della Bill of Exchange o della Promissory Note, in caso di sconto pro-soluto degli effetti da parte della banca, l’esportatore li gira pro-soluto apponendo sul retro dell’effetto la frase:
“pay to the order of ….. without recourse to us” seguito dalla firma del giratario.

Pertanto la tutela pro-soluto dell’esportatore come giratario di questi due mezzi di pagamento è coperta da questa clausola di “non ricorso”.

E’ quindi importante quanto indicato da SACE nella “Nota 6 della Guida operativa alla Polizza Credito Fornitore” quando questa chiede, in caso di Bill of Exchange, che il traente esportatore si tuteli verso la banca scontante inserendo nel contratto di sconto una clausola dove vi sia ”l’impegno da parte del giratario a non esercitare l’azione di regresso cambiario nei confronti del traente, e l’impegno ad ottenere analoga dichiarazione dagli altri soggetti ai quali l’operazione fosse in seguito ceduta”.

In sintesi, la finalità di questa indicazione è quella di evidenziare che:

  • con la Bill of Exchange il traente esportatore (Drawer) corre il rischio di essere chiamato a pagare in un’azione di regresso cambiario
  • con la Promissory Note questo non può verificarsi.

Diego Comba in collaborazione con Nicola Garofalo

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