17 maggio 2016

Il punto sull’applicazione del decreto ingiuntivo europeo: recente relazione della Commissione

di lettura

A fine 2015 - decorsi sette anni dall’approvazione del Regolamento (CE) n. 1896/2006, che ha istituito il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento - la Commissione EU ha fatto il punto sull’applicazione del Regolamento.

Il punto sull’applicazione del decreto ingiuntivo europeo: recente relazione della Commissione

Caratteristiche del procedimento

Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento è stato istituito con il regolamento n. 1896/2006, in vigore dal 12/12/2008, al fine di consentire una più agevole procedura di recupero dei crediti pecuniari non contestati in caso di controversie transfrontaliere di natura civile e commerciale. 

Per l'attivazione della procedura è necessario che:

  • la somma di denaro da recuperare sia liquida ed esigibile
  • che almeno una delle parti abbia domicilio o residenza in uno Stato membro diverso da quello del Giudice adito
  • che si tratti di rapporti tra imprese o imprese e consumatori ad eccezione di controversie in materia fiscale, doganale o amministrativa, di responsabilità di uno Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri, di regimi patrimoniali della famiglia, di fallimenti, concordati e altre procedure analoghe, di previdenza sociale, di crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali. 

L’avvio della procedura è semplificato, in quanto la domanda di ingiunzione deve essere presentata compilando un apposito modulo standard, dal contenuto predeterminato e di facile compilazione (scaricabile unitamente al testo del regolamento), che dovrà poi essere trasmesso al giudice competente. Inoltre, per l’avvio della procedura non è necessaria l’assistenza di un legale. 
Se la domanda è fondata, entro 30 gg. il Giudice emette l’ingiunzione di pagamento. L’ingiunzione, una volta divenuta esecutiva nello stato membro d’origine, è riconosciuta ed eseguita negli altri stati membri senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento (fatti salvi alcuni casi eccezionali).

La valutazione dello strumento da parte della Commissione

L’indagine è stata avviata nell’aprile 2013 mediante l’invio di un questionario agli stati membri; i dati raccolti sono stati discussi in diverse riunioni di carattere tecnico. Dagli studi condotti e dalle consultazioni effettuate, risulta che non si sono verificati particolari problemi giuridici e pratici in merito all’applicazione del procedimento, tant’è che la Commissione ha suggerito di promuovere l’applicazione del regolamento. 

Sono stati evidenziati però alcuni punti deboli, tra i quali:

  • la scarsa conoscenza del procedimento: che ha determinato la limitata applicazione del medesimo;
  • la determinazione degli interessi: poiché l’applicazione degli interessi è diversa tra i vari stati; in proposito la Commissione ha suggerito una modifica dei relativi moduli;
  • il generalizzato mancato rispetto dell’obbligo di pronunciare il provvedimento di ingiunzione entro 30 gg. dalla presentazione della domanda;
  • l’attuazione della procedura di riesame prevista dall’art. 20 del Regolamento, che ha dato luogo in certi casi ad incertezze circa l’inosservanza del termine per proporre opposizione ad un’ingiunzione europea oppure le modalità di notifica dell’ingiunzione (per risolvere le quali è stato necessario l’intervento della Corte di Giustizia). La Commissione quindi ha osservato che per il futuro è auspicabile che vengano chiarite le condizioni per il riesame, traendo ispirazione dalle disposizioni più recenti del regolamento sugli obblighi alimentari e dalla proposta di revisione del regolamento relativo alle controversie di modesta entità.

All’esito dei lavori, la Commissione ha espresso un giudizio di generale adeguatezza dello strumento che, al momento, non necessita di sostanziali modifiche; ha annunciato che (attraverso i meccanismi di cooperazione della rete giudiziaria europea) si attiverà al fine di promuovere il ricorso a questo utile strumento (che purtroppo non è sufficientemente noto alle imprese, ai cittadini, ai legali e ai giudici), ed ha infine sottolineato che il funzionamento di tale procedimento potrebbe essere ulteriormente migliorato garantendone il trattamento elettronico. 

Possibili modifiche circa il suo funzionamento (modalità elettroniche di presentazione della domanda)?

Merita soffermarsi brevemente su quest’ultimo aspetto. Va detto infatti che, attualmente, in base al disposto del Regolamento, le domande di ingiunzione europee vanno presentate in forma cartacea e non attraverso modalità elettroniche. 
Ciò peraltro, è stato motivo di discussione all’interno del nostro Paese, in quanto - come noto - ai sensi dell’art. 16-bis decreto legge italiano 18 ottobre 2012, n. 179, tutti i ricorsi monitori depositati dopo il 30 giugno 2014 vanno proposti necessariamente mediante deposito telematico e l’eventuale deposito su supporto cartaceo è sanzionato con l’inammissibilità. 

Tale norma interna contrasta con il provvedimento comunitario. Tuttavia, il potenziale contrasto tra le due norme (quella comunitaria e quella italiana) è stato risolto nel senso di ritenere applicabile la fonte regolamentare comunitaria. Sul punto si è espresso chiaramente il Tribunale di Milano, che è stato investito della questione e con provvedimento n. 10488 del 08/04/2015 ha chiarito che il procedimento di ingiunzione europeo non è equiparabile al giudizio monitorio disciplinato dal codice di rito italiano, in quanto i due istituti risultano del tutto autonomi e separati. Conseguentemente, la fonte normativa interna, che obbliga al deposito telematico del ricorso per ingiunzione di pagamento, non è applicabile al diverso istituto disciplinato dalla fonte comunitaria. Inoltre, il Giudice milanese ha osservato come la Corte di Giustizia, in materia di procedimento di ingiunzione europea, ha precisato che gli Stati membri non possono imporre liberamente requisiti ulteriori di forma in relazione alla domanda d’ingiunzione di pagamento europea, ribadendo quindi che la domanda va proposta in forma cartacea.

In conclusione, posto che in base al vigente regolamento CE le domande di ingiunzione vanno presentate in forma cartacea, non è escluso che in un prossimo futuro, anche nell’ottica di adeguarsi alle procedure interne dei diversi stati membri (come ad esempio l’Italia), il regolamento venga modificato nell’ottica di prevedere che le domande possano essere presentate attraverso modalità elettroniche.

Avv. Silvia Bortolotti e  Arianna Ruggieri

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