9 aprile 2008

Contratto di spedizione: natura e condizioni generali

di lettura
Analizziamo natura, contenuto, forma e disciplina applicabile al contratto di spedizione.

Con la stipulazione del contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, ad eseguire il trasferimento della merce sia con mezzi propri che altrui, assumendo in ogni caso il rischio inerente all'esecuzione del servizio.

Con il contratto di spedizione, lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto di colui che l'ha incaricato (committente), un contratto di trasporto e di espletare le operazioni accessorie.
Lo spedizioniere assume dunque l'obbligo di compiere degli atti giuridici nell'interesse di un altro soggetto, fattispecie che integra un'ipotesi di mandato (secondo l'art. 1703 "Il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra").

Ed infatti l'art. 1737, che definisce la spedizione, recita testualmente "Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo...". Ne consegue che saranno applicabili al contratto in esame non solo le norme espressamente previste dal codice per esso, ma anche, in quanto compatibili con la disciplina specifica, le norme dettate in tema di mandato.

Le ragioni economiche che hanno indotto il legislatore alla previsione della figura contrattuale della spedizione sono rintracciabili nella necessità di interporre tra clienti e vettori un soggetto che riuscisse ad organizzare il trasferimento della merce, secondo modalità, costi e conoscenze tecniche tali da garantire un servizio altrimenti difficilmente realizzabile.

L'organizzazione di un trasporto di merci, infatti, non si limita alla scelta del vettore adeguato ed alla conseguente conclusione del contratto, ma implica anche lo svolgimento di tutta una serie di operazioni, più o meno complesse, a seconda del viaggio e della merce, che comprendono l'imballaggio, la custodia, l'eventuale espletamento di pratiche doganali o amministrative per il rilascio di autorizzazioni o certificati, il magazzinaggio, l'assicurazione della merce e altro ancora.

Natura e contenuto del contratto

Ai sensi del codice civile, il contratto di spedizione è un mandato senza rappresentanza (lo spedizioniere assume l'obbligo principale di stipulare un contratto di trasporto in nome proprio, anche se per conto del soggetto interessato al trasferimento della merce).
Ne deriva che nel contratto di trasporto la qualifica di mittente spetterà allo spedizioniere, così come sarà lo spedizioniere ad acquistare tutti i diritti e ad assumere tutti gli obblighi nascenti dal contratto.

Non si costituisce dunque alcun rapporto tra il mandante, o meglio il committente del trasporto, e il terzo con cui il mandatario ha contrattato, cioè il vettore.
In quanto mandato senza rappresentanza, il contratto di spedizione crea quindi rapporti solo tra il committente e lo spedizioniere.

Tuttavia, sempre a norma dell'art. 1705, il mandante può esercitare i diritti di credito che derivano dai rapporti giuridici posti in essere dal mandatario, nell'esecuzione dell'incarico conferitogli, sostituendosi allo stesso e, questo, indipendentemente dall'inerzia del mandatario nella tutela dei suoi diritti.
Ad esempio, il mandante potrà esercitare, nei confronti del vettore con cui è stato concluso il contratto di trasporto, l'azione di risarcimento per il danno derivante dalla perdita o dall'avaria delle cose trasportate.

Con il conferimento dell'incarico lo spedizioniere assume:

  • come obbligo principale quello di stipulare un contratto di trasporto in nome proprio
  • in via accessoria, l'obbligo di porre in essere tutte quelle operazioni che, di volta in volta, si presentano strumentali rispetto alla realizzazione del trasporto.

Al fine di valutare con maggior precisione l'estensione dell'incarico conferito allo spedizioniere soccorre l'art. 1708, in tema di mandato, secondo cui "Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli necessari al loro compimento".
Si può dunque affermare che lo spedizioniere è tenuto a porre in essere anche le prestazioni che, sebbene non previste in sede di stipulazione, si presentano come necessarie o anche semplicemente utili al trasporto, come, ad esempio, il ritiro della merce e la sua consegna al destinatario.

Forma del contratto

Nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui il mandato, con o senza rappresentanza, conferito per il compimento di un atto per la cui validità è richiesta la forma scritta, resta a propria volta soggetto a tale forma. Essendo la spedizione un mandato per la stipulazione di un contratto di trasporto, che non soggiace a forma determinata, si può ritenere la sussistenza di un valido contratto di spedizione tanto che lo si stipuli verbalmente, tanto che lo si stipuli per iscritto.

Del resto la stessa disciplina dettata specificamente dal legislatore per la spedizione non porta ad altra conclusione, posto che nessuna norma prescrive una determinata forma per la stipulazione del contratto e, nel silenzio della legge, si applica il principio secondo cui la forma è libera.
Naturalmente, considerazioni di ordine pratico rendono consigliabile l'adozione della forma scritta, che:

  • scoraggia l'insorgere di controversie
  • costituisce, in sede di giudizio, una fonte di prova ben più attendibile di eventuali testimoni.

Condizioni generali

E' ora opportuno soffermarci su alcune considerazioni in ordine alla disciplina applicabile e alle modalità di conclusione dei contratti di spedizione. Così come accade generalmente per i più importanti contratti commerciali, non diversamente per la spedizione, si è venuta formando una disciplina normativa promanante dall'autonomia privata, che l'ordinamento giuridico riconosce a determinate condizioni e ammette, sempre che non comporti deroga a norme imperative di legge.

In particolare, la categoria degli spedizionieri elabora periodicamente e deposita presso le Camere di Commercio degli schemi normativi che denomina "condizioni generali".
Tali norme, lungi dall'essere frutto della pratica contrattuale generalmente osservata da entrambe le parti, che ne riconoscono la rispondenza a determinate esigenze tecniche del rapporto, sono, in realtà, delle norme predisposte unilateralmente dalla categoria degli spedizionieri e come tali intervengono a regolare il singolo contratto solo in virtù di particolari meccanismi.

Le norme contrattuali uniformi predisposte da una categoria professionale possono infatti disciplinare il singolo contratto solo sulla base dell'accordo. Per esemplificare il concetto alla luce della prassi, è opportuno richiamare l'uso degli spedizionieri di adottare moduli standard di contratto o formulari contrattuali.
Questa pratica risponde a precise esigenze di rapidità nella conclusione dei contratti, specialmente sentita dalle imprese che, in considerazione del settore in cui operano, stipulano contratti con un gran numero di persone.

Le norme di categoria potranno dunque regolare il contratto, e prevalere sulle contrastanti norme di legge, purché derogabili, a patto che siano contenute nei moduli o formulari citati o comunque vi siano richiamate, in modo da essere conosciute o quantomeno conoscibili alla controparte nel momento in cui si perfeziona l'accordo.

Sul piano operativo, tuttavia, la conclusione del contratto di spedizione può avvenire anche secondo altre modalità. E' molto frequente, infatti, il caso in cui il cliente chieda allo spedizioniere di inviargli l'offerta (o quotazione) per la tratta di percorso che gli interessa.
Lo spedizioniere formula l'offerta per iscritto e la presenta accompagnata dalle "condizioni generali".
In questo caso, se il cliente accetta, il contratto è concluso nel momento in cui il committente invia la merce allo spedizioniere o nel momento in cui lo invita a ritirarla al proprio domicilio. Anche in questo caso saranno applicabili al negozio giuridico le norme di categoria, in quanto il cliente è stato posto nella condizione di conoscerle e la loro eventuale ignoranza sarà imputabile solo a sua negligenza.

Tuttavia, ci sembra importante sottolineare che, in ogni caso, non sono efficaci, se non approvate specificamente per iscritto, le clausole che, ai sensi dell'art. 1341, comportano a favore del contraente che le predispone limitazioni di responsabilità e facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, oppure, conseguenze particolarmente gravose a carico dell'altro contraente, cioè quelle che in un'unica espressione vengono definite clausole vessatorie.

Andrea Toscano e Simone Del Nevo

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