9 aprile 2008

L’esecuzione all’estero del decreto ingiuntivo

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Per ricorrere in via monitoria contro i debitori stranieri è necessario che il Tribunale italiano possa pronunciarsi, che sussista cioè la sua giurisdizione nei confronti della controparte straniera.

L’esecuzione all’estero del decreto ingiuntivo

Molte aziende italiane non si curano di formalizzare un contratto scritto quando devono effettuare una o più forniture ai propri clienti stranieri. Questa abitudine crea una serie di problemi nei casi in cui i clienti si rifiutino di pagare la fornitura senza alcuna giustificazione.

Dopo l'emanazione del D. Lgs. n. 231/2002 è quindi molto importante prevedere, per iscritto, una disciplina dettagliata che contempli anche la clausola attributiva della giurisdizione.
Senza tale clausola, il fornitore italiano non potrà, alla bisogna, richiedere un decreto ingiuntivo.

Attenzione quindi: l'informalità delle negoziazioni impedisce di sfruttare l'estrema rapidità del procedimento monitorio. Dunque la raccomandazione è quella di stipulare un contratto scritto con tutti i crismi, che preveda un patto di attribuzione della giurisdizione e della competenza ad un Tribunale italiano.

Regole speciali per la notifica all'estero

Il procedimento monitorio si snoda con molta rapidità; pertanto, il D. Lgs. n. 231/2002 ha previsto alcune regole speciali, tese a concedere termini più lunghi per il caso della notifica all'estero.

  • 1. L'art. 641, comma 1°, c.p.c., modificato dall'art. 9, comma 2°, D. Lgs. n. 231/2002, dispone che il decreto ingiuntivo dovrà essere emesso nel termine di 30 giorni dal deposito del ricorso
  • 2. L'art. 641, comma 2°, c.p.c., modificato dall'art. 9, comma 2°, D. Lgs. n. 231/2002, stabilisce un termine più lungo, a vantaggio del debitore straniero, per proporre opposizione contro il decreto ingiuntivo. "Se l'intimato risiede in uno degli altri stati dell'Unione europea, il termine è di 50 giorni e può essere ridotto fino a 20. Se l'intimato risiede in altri stati, il termine è di 60 giorni e, comunque, non può essere inferiore a 30 né superiore a 120". Ricordiamo che il debitore italiano fruisce di un termine di 40 giorni per l'opposizione.
  • 3. All'art. 648, comma 1°, c.p.c., modificato dall'art. 9, comma 3°, D. Lgs. n. 231/2002, è stata aggiunta la seguente disposizione: "il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali"; si evita, così, che l'opposizione del debitore, che riguardi soltanto la misura degli interessi o, comunque, una parte delle somme oggetto dell'ingiunzione, possa bloccare la soddisfazione immediata dell'intero credito (anche per le somme non contestate).

Le modifiche indicate nei punti 1) e 3) riguardano il procedimento monitorio in via generale, mentre quella relativa al punto 2) riguarda specificatamente il caso della notifica all'estero.

L'esecuzione del decreto ingiuntivo all'estero

Il decreto ingiuntivo può assumere in via definitiva la veste e gli effetti giuridici di un titolo esecutivo. Nella fase dell'esecuzione forzata il creditore, ottenuto il decreto e notificatolo, cerca concretamente di ottenere il pagamento (il decreto, quale provvedimento giudiziario, è suscettibile di essere attuato coercitivamente).
In altre parole, il creditore, sulla base del suo titolo esecutivo, può chiedere alle pubbliche autorità di attivarsi per realizzare il suo diritto.

Il problema è che il Tribunale italiano, dopo aver emesso il decreto, ha esaurito la propria funzione e, soprattutto, i propri poteri. Nessun Ufficiale giudiziario o Giudice italiano potrà recarsi in missione all'estero, pignorare le proprietà del debitore e venderle all'asta come accadrebbe in Italia.
È necessario, allora, che le autorità giudiziarie del paese in cui si trova il debitore (e in cui si trovano i suoi beni) riconoscano le decisioni dei Tribunali italiani e vi diano esecuzione.

L'Italia è parte della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (ratificata con la Legge 21 giugno 1971, n. 804).
Tale convenzione, all'art. 25, così dispone: "ai sensi della presente Convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno stato contraente, quale ad esempio, decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali".

L'art. 26, comma 1°, della Convenzione di Bruxelles aggiunge che "le decisioni rese in uno stato contraente sono riconosciute negli altri stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento".

Infine, l'art. 31, comma 1°, della stessa Convenzione stabilisce che "le decisioni rese in uno stato contraente, e ivi esecutive, sono eseguite in un altro stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata."

Applichiamo tali norme al nostro esempio concreto.

  • Il decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale italiano, rientra nella definizione di decisione di cui al succitato art. 25 della Convenzione di Bruxelles.
  • Il decreto viene quindi riconosciuto, come previsto dall'art. 26, comma 1°, della Convenzione di Bruxelles, dalle autorità giudiziarie del paese in cui è domiciliato il debitore.
  • Come ricordato, lo stesso decreto è, o diventa in brevissimo tempo se il debitore non propone opposizione, un titolo esecutivo, proprio come richiesto dall'art. 31, comma 1°, della Convenzione di Bruxelles.
  • Non occorre altro, allora, se non chiedere l'esecutività presso il paese ove è domiciliato il debitore.

Al termine di tale procedura (semplice, rispetto alla materia di cui trattiamo), il decreto ingiuntivo di "produzione italiana" avrà, nei confronti, ad esempio, di un debitore di Amburgo, la medesima forza che avrebbe una sentenza resa da un Tribunale tedesco.

Queste norme valgono, però, soltanto tra i paesi aderenti alla Convenzione di Bruxelles, che sono gli stati membri dell'Unione Europea. Non a caso, del resto, l'eliminazione del divieto relativo al decreto notificato all'estero è stata prevista dal nostro legislatore in sede di recepimento di una direttiva europea.

Al di fuori del sistema della Convenzione di Bruxelles, invece, occorre essere cauti e verificare, caso per caso, paese per paese, se esistano le possibilità di vedere riconosciuto ed eseguito, all'estero, un decreto ingiuntivo (o una qualsiasi altra decisione) di un Tribunale italiano.

La materia del mutuo riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie è retta dai trattati internazionali (quando questi esistono).
Mentre l'Italia, infatti, è estremamente "aperta" alle sentenze straniere, altri stati perseguono la politica opposta.

Un esempio per tutti: gli Stati Uniti d'America, mercato di primario interesse per tutti gli esportatori, non hanno aderito ad alcuna convenzione internazionale per il riconoscimento delle decisioni straniere (mentre discorso diverso vale per il riconoscimento delle decisioni arbitrali, come previsto dalla Convenzione di New York del 1958).
Dunque, non esiste alcuna garanzia che un decreto ingiuntivo italiano possa mai trovare applicazione negli USA. Anzi, in proposito occorre far presente che il fatto stesso che il decreto, come si è detto, venga emesso in assenza di contraddittorio, induce a ritenere pressochè certo che le autorità giudiziarie americane impedirebbero l'accesso di tale provvedimento nel loro sistema giuridico.

Alessandro Albicini

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Convenzione di Bruxelles

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