14 febbraio 2013

Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: modifiche al DL 9 ottobre 2002, n. 231

di lettura

Per disincentivare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il legislatore comunitario ha emanato la Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 che è una rifusione della prima Direttiva 2000/35/CE - attuata in Italia con il DL 9 ottobre 2002, n. 231 - e ritenuta non del tutto efficace. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2013.

Capita sovente che, sebbene le merci siano state consegnate e i servizi prestati, le relative fatture vengano pagate ben oltre il termine concordato fra le parti. Tali ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla gestione finanziaria delle imprese e sulla loro liquidità, compromettendo altresì la loro redditività e competitività allorquando il creditore è costretto a ricorrere a forme di finanziamento esterno per far fronte ai suoi debiti verso i fornitori.

In periodi di recessione economica, come quello attuale, questi effetti negativi rischiano di aumentare considerevolmente. Riteniamo pertanto opportuno riportare qui di seguito una breve sintesi delle principali novità, delineando soprattutto i profili applicativi per gli operatori del mercato.

La Direttiva 2011/7/UE è stata recepita recentemente dal legislatore italiano con il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, che ha apportato sostanziali modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Sul tema, ulteriori novità sono state introdotte anche dall’art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, al quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha dato attuazione mediante il D.M. 19 ottobre 2012 n. 199, che concerne le transazioni commerciali aventi ad oggetto prodotti agricoli ed alimentari.

A) Campo di applicazione

Le disposizioni in esame si applicano alle transazioni commerciali concluse dopo il 1° gennaio 2013.

Per “transazioni commerciali” si intendono i contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo che intercorrono:

  • tra imprese
  • ovvero tra professionisti
  • ovvero tra professionisti e imprese
  • ovvero tra imprese o professionisti e pubbliche amministrazioni.

Sono invece esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni in esame:

  • i contratti stipulati con i “consumatori”
  • i debiti oggetto di procedure concorsuali, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito
  • i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

B) Termini di pagamento previsti dalla legge

Di regola, gli interessi moratori legali (cioè quelli previsti dalla legge) decorrono automaticamente (vale a dire senza una specifica previsione e senza necessità di mettere in mora il debitore) dal giorno successivo alla scadenza dei seguenti termini di pagamento:

  • 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (o di una richiesta di pa­gamento di contenuto equivalente)

oppure

  • 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei ser­vi­zi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura

oppure

  • 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

oppure

  • 30 giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (ad es. collaudo), qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equiva­len­te di pagamento anteriormente o contestualmente a tale data. 
    Si tenga tuttavia presente che, quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto, essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo diverso accordo fra le parti, da provare per iscritto, purché ciò sia previsto nell’eventuale documentazione di gara e sempre che ciò non sia gravemente iniquo per il creditore nei limiti descritti nel successivo punto E.

Qualora il debitore sia un’impresa pubblica tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al Decreto Legislativo 11 novembre 2003, n. 333, o un ente pubblico che fornisce assistenza sanitaria, i termini sopraindicati raddoppiano diventando quindi di 60 giorni.

Pertanto, nelle transazioni commerciali come sopra definite, per stabilire la scadenza del termine di pagamento si deve di regola fare riferimento ai suddetti termini previsti dalla legge, salvo diversi accordi stabiliti fra le parti che sono ammessi con i limiti esposti qui di seguito.   

B1) Deroghe ai termini di pagamento

  • Nei rapporti tra imprese e/o professionisti, le parti possono stabilire contrattualmente un termine di pagamento diverso da quello sopra indicato (30 giorni), purché, se superiore a 60 giorni, questo non sia gravemente iniquo per il creditore e sia pattuito espressamente. La prova dell’accordo fra le parti su tale termine contrattuale di pagamento (se superiore a 60 giorni) potrà essere data solo per iscritto.
  • Nei rapporti in cui il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire un termine di pagamento diverso da quello previsto dalla legge, ma in misura non supe­rio­re a 60 giorni, solo se la deroga viene pattuita in modo espresso, dandone prova per iscritto, e solo se è giustificata dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

C) Saggio degli interessi di mora stabiliti dalla legge

La legge prevede che il saggio degli interessi di mora sia pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di 8 punti percentuali (in luogo dei precedenti 7 punti).

Si segnala che tale tasso per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2013 è pari allo 0,75% e dunque gli interessi moratori in esame, per il primo semestre 2013, sono pari all’8,75% (0,75% + 8%).

I suddetti interessi di mora sono calcolati:

  • su base giornaliera
  • in modo semplice (cioè gli interessi non producono a loro volta interessi).

Quindi nelle transazioni commerciali, come sopra definite, per calcolare l’importo degli interessi moratori dovuti in caso di ritardo di pagamento, il creditore deve di regola fare riferimento al saggio previsto dalla legge sopra indicato (cioè il predetto tasso di interesse della Banca centrale europea maggiorato di 8 punti percentuali), salvo diversi accordi fra le parti, che sono ammessi con i limiti esposti qui di seguito.

C1) Deroghe al saggio degli interessi di mora

  • Nei rapporti tra imprese e/o tra professionisti, le parti possono stabilire contrattualmente un saggio di interesse diverso da quello legale sopra indicato, purché non risulti gravemente iniquo per il creditore. Si segnala che la pattuizione di un diverso tasso di interesse non sembra necessitare di una prova per iscritto, a differenza di quanto previsto al precedente punto B1 per la clausola che deroga i termini di pagamento.
  • Nei rapporti in cui il debitore sia una pubblica amministrazione non sono ammesse deroghe e pertanto si applicherà, inderogabilmente, il tasso di interesse previsto dalla legge (per il primo semestre 2013, pari all’8,75%).

D) Risarcimento delle spese di recupero del credito e dei maggiori danni

In caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute, il creditore ha diritto (anche in assenza di formale costituzione in mora) al risarcimento del danno nella misura forfetaria di Euro 40,00, per il solo fatto del ritardato pagamento. Inoltre, è fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno patito che potrà includere, per esempio, le spese legali sostenute per il recupero del credito.

Al riguardo sono ammesse deroghe contrattuali purché non siano gravemente inique per il creditore.

E) Grave iniquità e nullità delle deroghe contrattuali

Come visto, le parti sono libere di derogare ai termini di pagamento previsti dalla legge, al saggio degli interessi legali di mora e anche all'importo forfetario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero, purché dette deroghe non risultino gravemente inique per il creditore.

La valutazione sull’eventuale grave iniquità per il creditore spetta al Giudice, il quale anche d'ufficio (cioè anche in assenza di richiesta delle parti) può dichiarare la nullità della clausola. Nel compiere detta valutazione, che rimane pur sempre discrezionale, Il Giudice deve tenere conto di tutte le circostanze del caso, tra cui:

  • il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza
  • la natura della merce o del servizio oggetto del contratto
  • nonché l'esistenza di motivi oggettivi per operare delle deroghe.

La legge fissa delle presunzioni di nullità: si presumono, in ogni caso, gravemente inique le clausole che escludono l’applicabilità di interessi di mora o il risarcimento dei costi di recupero del credito (in quest’ultimo caso sembra però ammessa la prova contraria).

Inoltre, nei contratti con una pubblica amministrazione quale parte debitrice, sarà dichiarata nulla ogni clausola volta a predeterminare o modificare la data di effettivo ricevimento della fattura, dalla quale potranno decorrere gli interessi. Invero vi sono forti dubbi che tale clausola possa essere validamente inserita anche nei contratti che non vedono coinvolte le pubbliche amministrazioni.

Conclusioni

L’intento del legislatore di cercare di fronteggiare il circuito vizioso che si instaura a causa dei ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali non può che essere apprezzato e condiviso.

Forti dubbi però permangono sulla concreta applicazione da parte degli operatori economici delle disposizioni in esame, considerata, in primo luogo, l’assenza di sanzioni in caso di inosservanza, che sono invece previste nel settore delle transazioni commerciali aventi ad oggetto prodotti agricoli ed alimentari.

Inoltre, l’attuale periodo di recessione economica rischia di non consentire di fatto ai creditori di essere cosi intransigenti nei confronti dei loro debitori e di rendere così utopistica la previsione di termini di pagamento ridotti rispetto a quelli attualmente adottati nella prassi.

D’altra parte, un’applicazione “rigida” delle nuove disposizioni potrebbe essere controproducente per le realtà medio-piccole a vantaggio delle grandi realtà che, potendo concedere al debitore delle condizioni più favorevoli (ad esempio: termini di pagamento superiori o tassi di interesse inferiori), sarebbero preferite rispetto alle prime.

Va da sé che, senza il diffondersi di una cultura dei pagamenti rapidi da parte di tutti gli operatori economici, qualunque disposizione di legge potrebbe essere inutile.

Infine, per quanto attiene alla pattuizione delle deroghe contrattuali rispetto alle previsioni legali, appare consigliabile che le parti pattuiscano per iscritto tali deroghe specificando, se possibile, i motivi oggettivi che ne stanno alla base.

Avv. Paolo Lombardi e Avv. Nicolò Maggiora

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