20 ottobre 2022

Arabia Saudita: agenzia commerciale, distribuzione e franchising

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Un'azienda straniera non ha bisogno di creare una presenza stabile in Arabia Saudita allorché le sue merci sono importate per la vendita o la rivendita attraverso un distributore, un agente commerciale, o a seguito di un contratto di franchising.

Arabia Saudita: agenzia commerciale, distribuzione e franchising

Il contratto di distribuzione e quello di agenzia vengono qualificati come "agenzie commerciali" e sono disciplinati da una specifica legge. Il contratto di franchising ha una disciplina autonoma, molto simile a quella conosciuta in Italia (Cabinet Decision No. 122 of 1441 H and Ministerial Decision No. 591 of 1441 H).

Il contratto di agenzia/distribuzione è regolato dal Royal Decree M/11 (1962) e successive modifiche e integrazioni (tale corpo di norme viene spesso definito come “Commercial Agency Regulations”).

La legge saudita non distingue tra contratto di agenzia, ove l’agente percepisce solo una commissione sulla vendita conclusa direttamente tra preponente e cliente finale, e contratto di distribuzione, ove invece il distributore acquista direttamente i beni che rivende, a un prezzo maggiorato, al cliente finale. Pertanto le Commercial Agency Regulations si applicano anche ai contratti di distribuzione.

Esiste un modello base di contratto fornito dal Ministero che si può integrare a seconda delle specifiche necessità delle parti.

Solo i cittadini sauditi o società di diritto saudita che sono interamente di proprietà saudita e gestite da cittadini sauditi possono essere nominati agenti commerciali.

L'azienda straniera e l'agente commerciale devono stipulare un contratto scritto e il rapporto di agenzia deve essere registrato entro tre mesi dall'inizio dell'attività presso il Dipartimento delle Agenzie Commerciali del Ministero del Commercio e degli Investimenti.

Per procedere alla registrazione del contratto è necessario che le firme del legale rappresentante del preponente italiano e i documenti contrattuali siano legalizzati in Italia (certificati di origine, etc.). La mancata registrazione può comportare multe e altre sanzioni (ma non la nullità del rapporto). In passato la richiesta di registrazione poteva essere fatta solo dall’agente. Ora si prevede che tale richiesta possa essere fatta anche dal preponente straniero.

Il Ministero sottopone a un attento esame il contratto per verificarne la conformità alla legge sull’Agenzia e alle normative locali. Pertanto, pur nell’ambito della libera negoziazione del contenuto del contratto, è consigliabile evitare di inserire clausole troppo complesse o che potrebbero non essere accettate dalle autorità locali (per esempio quelle sugli interessi).

La registrazione è necessaria per controllare che i prodotti introdotti nel mercato saudita rispettino le leggi locali e che l’agente/distributore sia un soggetto locale.

Il contratto registrato deve essere in lingua araba, ovvero in lingua straniera (per esempio inglese), accompagnato da una traduzione ufficiale in lingua araba.

Diritti e obblighi delle parti

La legge saudita non impone al preponente di concedere l’esclusiva all’agente/distributore, a differenza di quanto avviene in altri paesi del Golfo (come gli Emirati Arabi Uniti).

In passato il Ministero non accettava la nomina di più agenti/distributori per lo stesso prodotto, ora accetta anche la registrazione di più contratti non esclusivi dello stesso prodotto.

Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato e può essere risolto in caso di inadempimento dell’agente/distributore.

A differenza di altre giurisdizioni del Golfo, la legge saudita non impone al preponente nemmeno l’obbligo di pagare indennità o penali a seguito della fine del rapporto (per cause diverse dall’inadempimento).

Parimenti, l'agente commerciale non ha alcun diritto al risarcimento in caso di legittimo mancato rinnovo, o in caso di cessazione del rapporto di agenzia.

Tuttavia, spesso gli agenti commerciali chiedono un compenso per il loro contributo all'avviamento dell'attività del preponente. In caso di vertenza giudiziale, è successo che i giudici sauditi abbiano comunque riconosciuto forme di indennità di clientela agli agenti/distributori che avevano effettivamente sviluppato il portafoglio clienti del preponente. In ogni caso, il punto può fermare oggetto di libera negoziazione tra le parti, per cui è consigliabile disciplinarlo nel contratto.

Gli agenti commerciali possono talvolta rifiutare o ritardare la de-registrazione del rapporto alla scadenza o alla cessazione dell'attività, al fine di ottenere un indennizzo dal preponente straniero. Peraltro, è generalmente possibile registrare un nuovo rapporto di agenzia prima che quello precedente sia stato cancellato.

La legge sull’Agenzia protegge i consumatori finali, per cui molta attenzione è data alla questione della garanzia del buon funzionamento del bene e della fornitura dei pezzi di ricambio, anche a seguito della fine del rapporto di agenzia/distribuzione (il modello di contratto prevede un periodo minimo di 1 anno).

Nel caso sorgano dispute con l’agente/distributore, la legge prevede che le parti si rivolgano anzitutto ad un comitato per trovare una soluzione amichevole. Se l’accordo bonario non viene raggiunto, la lite è deferita a un apposito “tribunale” istituto presso il Ministero del Commercio (“Board of Greviance”).

In linea di principio, non è vietato prevedere che la legge regolatrice del contratto sia straniera e che le liti siano deferite a giudici o arbitri stranieri. L’Arabia Saudita, aderendo alla Convenzione di New York del 1958, ammette l’inserimento di una clausola arbitrale nel contratto di agenzia.

Tuttavia per il riconoscimento di sentenze o di lodi arbitrali stranieri in Arabia saudita è necessaria una preventiva revisione nel merito da parte delle Corti Saudite (per verificare la conformità alla Shari'ah), col rischio di vanificare procedimenti giudiziali o arbitrali esteri magari anche lunghi e costosi.

Può quindi essere più opportuno inserire nel contratto la legge regolatrice e la giurisdizione saudita (tanto più se controparte non ha beni all’estero).

Stefano Meani

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