2 dicembre 2014

La clausola risolutiva espressa in Italia e nel Mondo

di lettura

La clausola risolutiva espressa è uno strumento che, nell’ambito di un rapporto contrattuale, mira a tutelare la parte interessata alla corretta esecuzione del contratto. L’articolo analizza le differenze tra il sistema italiano e quelli  di common law e alcuni principali ordinamenti nazionali maggiormente rappresentativi.

La clausola risolutiva espressa nell’ordinamento italiano

La clausola risolutiva espressa è uno strumento che, nell’ambito di un rapporto contrattuale, mira a tutelare la parte interessata alla corretta esecuzione del contratto.
Questo istituto, nell’ordinamento italiano, viene disciplinato espressamente all’art. 1456 c.c. in virtù del quale i contraenti possono pattuire nel contratto una clausola contenente in modo dettagliato e specifico tutte le forme di inadempimento che generano la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale. In tal senso, non può essere considerata clausola risolutiva espressa quella che si limita ad un generico richiamo a qualsiasi tipo di inadempienza che può sorgere durante lo svolgimento del contratto, trattandosi di una clausola di mero stile, normalmente priva di effetto.

Come agisce la clausola risolutiva

Nel momento in cui si verifica una delle fattispecie elencate nella clausola, la risoluzione del contratto non avviene immediatamente, ma dipende dalla dichiarazione della parte interessata di volersi avvalere di tale strumento. Con ciò si vuole intendere che, con il realizzarsi dell’inadempimento, sorge in capo alla parte che ne ha diritto la facoltà di scegliere tra:

  •  agire per ottenere l’esecuzione della prestazione
  •  o terminare il contratto.

Se la parte non inadempiente assume una condotta di tolleranza nei confronti della controparte, ciò non comporta necessariamente una rinuncia alla clausola risolutiva espressa. Nondimeno, una volta richiesta la risoluzione del rapporto contrattuale, non sarà più possibile per il contraente non inadempiente esigere l’esecuzione tardiva della prestazione.
Preme altresì mettere in evidenza che, sulla base di numerose sentenze della Corte di Cassazione, il meccanismo giuridico in esame non costituirebbe una clausola vessatoria e quindi non sarebbe soggetto alla doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.

Ordinamenti di common law

Mentre nel sistema italiano la clausola risolutiva espressa riceve la propria legittimazione da norme di legge, negli ordinamenti di common law ciò generalmente non avviene e ai contraenti è riconosciuta ampia discrezionalità nella redazione del testo contrattuale.
Pertanto, nelle giurisdizioni di common law, in sede di stipulazione contrattuale, le parti dovrebbero avere cura di regolare con diligenza l’istituto della clausola risolutiva espressa normalmente definita "express termination clause".

Material Breaches

In generale, in tali ordinamenti, si fa dipendere la risoluzione dal verificarsi di casi di "material breaches" (violazioni di natura sostanziale) i quali, tuttavia, nella clausola in parola vengono meglio precisati e determinati nel contratto. Le parti, in ogni caso, hanno facoltà di indicare liberamente il contenuto della clausola. Va segnalato altresì che in tali sistemi si è affermata la prassi secondo la quale nella stesura di una "express termination clause" si può ricollegare la risoluzione del contratto non solo ai "material breaches", ma anche al realizzarsi di determinate condizioni.
In questo modo vengono sovrapposti due istituti che, invece, nel sistema italiano sono ben distinti e separati ossia la clausola risolutiva espressa e la condizione risolutiva.

Principali difformità tra ordinamento italiano (clausola risolutiva espressa/condizione risolutiva ) e common law

In Italia:

  •  il presupposto affinché si possa utilizzare la clausola risolutiva espressa è che un contraente ponga in essere uno tra gli inadempimenti previsti in suddetta clausola;
  •  invece, la condizione risolutiva sottostà al realizzarsi di un qualsiasi accadimento, indipendente anche dalla condotta delle parti. Nondimeno, al contrario della clausola in esame, l’effetto risolutivo della condizione si produce immediatamente senza bisogno di una manifestazione di volontà della parte non inadempiente.
  •  Gli effetti retroattivi, inoltre, nell’ambito della clausola risolutiva espressa operano solo nei confronti delle parti; viceversa, la condizione risolutiva esplica i suoi effetti retroattivi anche relativamente ai terzi.

Nella prassi della common law:

  • realizzatosi uno dei casi individuati nella "express termination clause", la parte interessata, che intenda richiedere la risoluzione del contratto, deve darne avviso alla controparte inadempiente.
  • Venuta a conoscenza di tale volontà quest’ultima, in linea generale, ha ancora la possibilità di porre rimedio entro un termine determinato, allo scadere del quale senza l’esito atteso il creditore della prestazione ha diritto a richiedere la risoluzione del contratto.

In entrambi gli ordinamenti, il contratto - anche in assenza di una "disciplina autonoma" di provenienza negoziale - si risolve nei casi previsti dalla legge, anche se l’utilità della clausola risolutiva appare evidente, posto che è espressione diretta della volontà delle parti e vale a fugare eventuali interpretazioni poco chiare della legge stessa.

Analisi di alcune discipline legislative

Esaminate, sia pure in via di sintesi, le principali differenze tra il sistema italiano e quello di common law, appare interessante "gettare lo sguardo" ad alcuni ordinamenti nazionali maggiormente rappresentativi delle varie aree geografiche di appartenenza.

Spagna

All’art. 1430 del Código Civil è espressamente statuita la facoltà delle parti di pattuire che, al verificarsi di determinati e specifici inadempimenti, il contratto si risolva di diritto (la c.d. "cláusula resolutoria expresa"). Come stabilito nell’ordinamento italiano, anche in Spagna la clausola trova effettiva attuazione solo nel momento in cui la parte che ne abbia interesse manifesti l’intenzione di volersene giovare

Francia

In Francia, la clausola risolutiva espressa (o anche "clause de résolution de plein droit") non è prevista dall’ordinamento legislativo; tuttavia la giurisprudenza francese riconosce ai contraenti la possibilità di inserire nel contratto tale strumento giuridico. Le parti possono quindi liberamente indicare per quali accadimenti il contratto si risolve "de plein droit".
Nel momento in cui si verifica una delle situazioni elencate nella clausola, la parte non inadempiente può promuovere la risoluzione di diritto del contratto e la controparte, normalmente, non ha alcuna facoltà di potersi opporre.

Cina

Benché la Contract Law cinese non faccia un riferimento esplicito all’istituto della clausola risolutiva espressa, tuttavia all’art. 93 si riconosce alle parti la facoltà di pattuire condizioni al verificarsi delle quali il contraente legittimato può richiedere la risoluzione del contratto. Inoltre, si segnala che all’art. 94 del suddetto testo di legge sono elencate una serie di fattispecie al verificarsi delle quali la parte non inadempiente ha facoltà di porre fine al contratto.
In entrambi i casi, la normativa cinese stabilisce che il contraente, che intenda risolvere il contratto, dovrà rendere nota tale volontà alla controparte. Se quest’ultima non si oppone, il rapporto contrattuale cessa.

Singapore

Nella normativa di diritto commerciale di Singapore è sancito che le parti possono far dipendere la risoluzione del rapporto contrattuale dal verificarsi di determinati eventi, specificati ed individuati nella clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui tale clausola non fosse prevista all’interno del contratto, alle parti è riconosciuta la possibilità di risolvere il rapporto contrattuale al realizzarsi di date situazioni, come nel caso in cui la parte inadempiente incorra in un "material breach": ovvero sia incapace di eseguire la prestazione contrattuale o abbia informato la controparte di non voler adempiere a quanto disposto dal contratto.

Colombia e Cile

In Colombia e Cile non si fa alcuna differenza tra clausola risolutiva espressa e patto commissorio: istituti che, invece, nell’ordinamento italiano sono disciplinati separatamente.
In ogni caso, i due ordinamenti sudamericani permettono alle parti di pattuire per quali inadempimenti il contratto si debba ritenere risolto. 
Cile e Colombia, inoltre, operano una distinzione tra patto commissorio "simple" e quello "calificado":

  •  Il primo, nel momento in cui si verifica una delle situazioni prospettate dalle parti nel contratto, fa sorgere in capo alla parte adempiente la facoltà di scegliere tra esigere un’esecuzione forzata della prestazione oppure terminare il rapporto.
  •  Il patto commissorio "calificado", invece, genera direttamente la risoluzione di diritto.

Paraguay

Il Paraguay presenta una disciplina legislativa simile a quella prevista in Colombia ed in Cile. All’art. 725 del Código Civil paraguayano è statuito che, per il tramite dell’istituto del patto commissorio "expreso", le parti possono indicare quali inadempimenti determinano la risoluzione del contratto.
La parte interessata, al sorgere di una delle fattispecie elencate nel patto commissorio "expreso", acquisisce la duplice facoltà di richiedere l’esecuzione della prestazione oppure la cessazione del rapporto contrattuale.
Nondimeno, non è consentito utilizzare lo strumento giuridico in questione in qualsiasi tipo di contratto. Invero, L’art. 725 del Código Civil sancisce, fra l’altro, che il patto commissorio "expreso" non può essere previsto in caso di ipoteca.

Brasile

La legislazione brasiliana all’art. 474 del Código Civil prevede, in linea generale, la possibilità per le parti di inserire nel testo contrattuale una clausola risolutiva espressa o anche tacita, senza però specificare le caratteristiche che tale strumento giuridico deve possedere. All’art. 475, inoltre, è statuito il diritto della parte danneggiata dall’inadempimento a richiedere la risoluzione del contratto.

Qatar

All’art. 184 del Codice Civile del Qatar è riconosciuta ai contraenti la facoltà di indicare espressamente nel contratto tutte quelle circostanze da cui discende una risoluzione automatica del rapporto contrattuale, senza bisogno di un intervento del giudice. Nell’ordinamento del Qatar tale fattispecie è definita come "un diritto" delle parti di risolvere il contratto al verificarsi di determinati eventi.
Nell’eventualità in cui le parti non inseriscano una clausola di tale portata, la risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire solo nei casi stabiliti dalla legge o in forza di una pronuncia giudiziale.

Avv. Maurizio Gardenal

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