17 marzo 2017

Il contratto di Distribuzione in Spagna

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Il contratto di distribuzione in Spagna non è regolato da una specifica disciplina legislativa, ma, in presenza di determinati requisiti è equiparato al contratto di agenzia. Scopri nell’articolo i requisiti necessari e la posizione della giurisprudenza spagnola in merito.

Il contratto di Distribuzione in Spagna

Principali differenze tra agenzia e distribuzione

Il contratto di agenzia è un contratto tipico regolato dalla Ley 12/1992 sobre Contrato de Agencia (di seguito LCA), al contrario del contratto di distribuzione che è privo di una specifica disciplina legislativa.

L’agente si impegna, dietro provvigione ex art. 11 della LCA, a promuovere la conclusione di contratti tra il preponente e i clienti che l’agente stesso ha procurato. Quest’ultimo non si occupa della vendita diretta del prodotto, limitandosi ad agire da mero intermediario. Il distributore, invece, è un acquirente-rivenditore la cui fonte di guadagno si basa sulla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita.

L’agente agisce per conto del preponente, in qualità di autonomo collaboratore di quest’ultimo; solo quando ha il potere di rappresentanza agisce anche in nome del preponente, al contrario del distributore che sempre acquista e vende le merci in nome e per conto proprio. Di conseguenza:

  • mediante il contratto di agenzia il preponente ha un controllo più forte e diretto sulla clientela
  • mentre nel contratto di distribuzione è il distributore ad avere la diretta gestione dei clienti. 

Occorre precisare, inoltre, che nel contratto di agenzia il contratto di vendita che si conclude vede come parti esclusivamente l’azienda e il cliente (l’agente rappresenta, come detto,  un mero intermediario).

Nel contratto di distribuzione, al contrario, il distributore è un acquirente del preponente e venditore diretto dei prodotti. Peraltro nel contratto di agenzia il rischio di inadempimento dei clienti finali si riversa tutto sul preponente, salvo pattuizione contraria, mentre nel contratto di distribuzione il concessionario si accolla il potenziale pericolo di non riuscire a rivendere i prodotti acquistati. Tuttavia, non è inusuale inserire clausole che posticipano l’obbligo del distributore di pagare la merce, solamente a seguito del pagamento del prodotto da parte del cliente finale.

Infine, si segnala che la LCA prevede espressamente il diritto dell’agente di percepire un’indennità a seguito dello scioglimento del rapporto contrattuale. Nel contratto di distribuzione non si ravvisa tale diritto (salvo nel caso in cui le parti lo convengano espressamente o in caso di applicazione per analogia, da parte del giudice, della LCA).

Giurisprudenza spagnola

In Spagna, come sopra descritto, il contratto di distribuzione viene assimilato al contratto di agenzia nel momento in cui presenti degli aspetti peculiari propri di quest’ultimo contratto.

La pronuncia n. 1392/2007 del Tribunal Supremo (la Corte di Cassazione spagnola) è emblematica in tal senso e prende in considerazione gli effetti dell’applicazione analogica con particolare riferimento al riconoscimento dell’indennità per clientela, prevista per il contratto di agenzia.

Sentenza del Tribunal Supremo nº 1392/2007 e sentenze successive

Nei casi di estinzione di un contratto di concessione o distribuzione, l’indennità per clientela e l’applicazione analogica del principio sancito dall’art. 28 della LCA non possono essere condizionate agli stessi criteri e automatismi previsti per il contratto di agenzia. Anzi, la giurisprudenza sostiene che, così come colui che pretende l’indennità deve provare l’effettivo apporto di clientela e il potenziale vantaggio in capo al preponente, allo stesso modo sarà competenza dei tribunali ponderare tutte le circostanze del caso, in particolare se ci sia o meno un livello di integrazione del concessionario in una rete commerciale tale da approssimare significativamente la sua posizione a quella di un agente.

Le sentenze successive si sono conformate a tale pronuncia: si vedano tra le altre Tribunal Supremo nº 239/2010, nº 457/2010, nº 149/2011. Ma anche le sentenze del Tribunal Supremo nº 897/2008, nº 88/2010 e nº 163/2016, dove si sostiene che ciò che può giustificare l’indennità non è tanto la discussa somiglianza tra il contratto di agenzia e quello di distribuzione, le cui differenze vengono rimarcate anche in Spagna, quanto piuttosto il fatto che il medesimo contratto di distribuzione imponga di considerare come “attivo comune” la clientela creata grazie allo sforzo del distributore (salvo che vi sia già una  previsione contrattuale relativa all’indennità).

In sostanza, il problema dell’analogia tra i due tipi di contratto è estremamente rilevante al momento del riconoscimento o meno dell’indennità di fine rapporto: questa, oltre che per ragioni di clientela, può essere dovuta anche per i danni ed i pregiudizi sofferti dal distributore a causa della cessazione del contratto. L’applicazione analogica, ovviamente, comporta una tutela ulteriore in capo a quest’ultimo; in caso contrario si dovrebbero applicare i criteri previsti dagli art. 1101 e seguenti del Código Civil (danni derivanti dall’inadempimento contrattuale).

Calcolo dell’indennità

Occorre adesso introdurre i criteri che il Tribunal Supremo adotta per il riconoscimento di suddetta indennità; questi variano a seconda che l’indennità sia dovuta per la clientela procurata dal distributore o per i danni e i pregiudizi da questo sofferti in seguito alla cessazione del rapporto contrattuale. Anche questo secondo tipo di indennità può essere, infatti, riconosciuto al distributore al ricorrere di determinati presupposti.

Indennità per clientela

Con riferimento, in primis, all’indennità per clientela, se nel contratto di distribuzione non si prevede l’applicazione delle norme dettate per il contratto di agenzia, l’analogia tra i due tipi di contratto non opererà in via automatica: l’organo giudicante sarà chiamato a verificare, in particolare, che non vi sia inadempimento del distributore e che la sua posizione possa essere assimilata a quella di un agente; qualora non sussistano detti presupposti, si applicheranno i dettami del Código Civil che riconosce un’indennità per clientela in funzione del lucro cessante derivante dal mancato preavviso nella risoluzione del contratto. 

Cambiano, di conseguenza, i paramentri di calcolo: in caso di applicazione analogica delle norme sul contratto di agenzia, l’indennità per clientela verrà quantificata sulla base degli importi medi annuali percepiti negli anni precedenti dal distributore; mentre, per converso, il Código Civil riconosce un’indennità, appunto, per lucro cessante, come guadagni persi per il mancato preavviso nella risoluzione del contratto: il distributore infatti non potrà da un lato, in tempi ristretti, adattare le proprie risorse alla nuova situazione contingente e liquidare in maniera ordinata le relazioni pendenti, dall’altro non beneficerà più della propria clientela, ormai acquisita dal preponente. 

Indennità per danni e pregiudizi sofferti dal distributore

Potrà, peraltro, essere riconosciuta, come detto, un’ulteriore indennità per i danni e i pregiudizi sofferti dal distributore a seguito della cessazione del rapporto contrattuale; qualora non si applichi per analogia la disciplina sul contratto di agenzia che ammette un risarcimento per i costi, da questi sostenuti, non ammortizzati a causa di tale cessazione, si farà riferimento ai dettami del Código Civil, che riconosce un’indennità per costi strutturali, nel senso di perdite subite o danni emergenti, che il distributore avrebbe potuto evitare se vi fosse stato un debito preavviso nella risoluzione del contratto.
Occorre sottolineare che in ogni caso le parti potranno prevedere esplicitamente nel contratto una clausola di esclusione dell’applicazione in via analogica delle norme sul contratto di agenzia.

Un’ultima precisazione concerne il concetto di debito preavviso in quanto costituisce un elemento essenziale nella valutazione dell’indennità da corrispondere. In linea di massima viene calcolato dal giudice tenendo in considerazione un criterio in particolare: questo sarà pari ad un mese per ogni anno di vigenza del contratto fino ad un massimo di sei mesi e ad un minimo di un mese nel caso in cui il contratto abbia durata inferiore ad un anno, fermo restando che lo stesso organo giudicante potrà valutare la congruità del suddetto preavviso in base alle circostanze concrete del caso. 

Conclusioni

In sintesi, dunque, i requisiti e i criteri, di natura anche giurisprudenziale, per l’applicazione analogica della LCA e per il riconoscimento dell’indennità sono:

  • L’estinzione del contratto, non ad opera del distributore
  • L’apporto di clientela da parte del distributore o l’aumento sensibile delle operazioni con la clientela precedente
  • Sostanziali vantaggi in capo al concedente qualora l’attività precedente del distributore continui
  • L’indennizzo è equamente valutato sulla base dell’esistenza di patti di limitazione della concorrenza, delle commissioni che perde il distributore o di altre circostanze che concorrono
  • Il distributore deve essere sufficientemente integrato nella rete di distribuzione
  •  Il concedente deve trarre benefici effettivi dalla clientela generata
  • Si deve trattare di un contratto di distribuzione esclusiva.

In ogni caso, occorre evidenziare che la decisione finale sarà rimessa al giudice, sicché sarà sempre possibile una valutazione caso per caso della fattispecie.

Enzo Colarossi, Jacopo Cortinovis, Filippo Nola

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