19 gennaio 2022

Emirati Arabi Uniti: opportunità settoriali e modalità di insediamento

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Nel 2020, l’interscambio commerciale si è attestato su valori pari a 8,4 miliardi, consentendo all’Italia di diventare l’ottavo partner commerciale degli EAU e il secondo tra gli Stati membri UE.

Emirati Arabi Uniti: opportunità settoriali e modalità di insediamento

Gli Emirati Arabi Uniti sono uno Stato federale composto da sette emirati: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah e Umm Al Quwain.          

La costituzione federale degli Emirati Arabi Uniti costituisce il quadro giuridico per l’intera federazione e rappresenta il fondamento sul quale si inseriscono tutte le normative promulgate, sia a livello federale che di emirati.

Le norme emesse a livello federale hanno priorità sulle norme locali emesse all’interno dei singoli emirati. I governi dei singoli emirati sono autorizzati a legiferare sulle materie che non sono espressamente riservate alla competenza esclusiva del governo federale.

I governi locali hanno facoltà di disciplinare le attività commerciali, emettere licenze e regolamentare la costituzione di società nella misura in cui tale materia non sia già disciplinata dalle normative federali.

Il sistema giudiziario varia significativamente all’interno degli Emirati:

  • cinque emirati sottopongono le controversie giudiziarie ai tribunali federali Dubai e Ras Al Khaimah dispongono di tribunali indipendenti
  • Abu Dhabi gode di un regime particolare (pur sottoponendo le proprie controversie ai tribunali federali, è dotata anche di un proprio sistema giudiziario parallelo indipendente).

Gli EAU sono impegnati nell’individuare e sviluppare strategie economiche alternative al settore del petrolio, a vantaggio di quelli delle energie rinnovabili, delle infrastrutture, delle costruzioni, dei servizi sanitari e del turismo, in grado di offrire interessanti opportunità di business per le aziende straniere.

Le relazioni commerciali sempre più strette tra Italia ed EAU possono garantire un accesso privilegiato ai prodotti Made in Italy, sia nei segmenti tradizionali, quali gioielleria e macchinari, sia con riferimento agli ambiti più innovativi e tecnologicamente avanzati.

Scambi commerciali e presenza delle imprese italiane

Gli Emirati Arabi Uniti sono un importante partner dell’Italia in numerosi settori, da quello politico, a quello culturale (ad Abu Dhabi opera il primo Istituto Italiano di Cultura nell’area del Golfo), da quello della cooperazione scientifica a quello economico.                                                                                     

Le esportazioni verso gli EAU hanno registrato una crescita sensibile, consentendo all’Italia di guadagnare due posizioni nella classifica dei principali fornitori, passando dall’undicesimo al nono posto.  Il made in Italy detiene negli EAU una quota di mercato pari al 2.68%. Per l’Italia, gli EAU sono il primo fornitore e il primo mercato di sbocco dell’area MENA.

Negli Emirati Arabi Uniti sono attualmente presenti oltre 600 imprese italiane, principalmente nei settori costruzioni, energia, beni di consumo, sicurezza e difesa, bancario e assicurativo e aerospaziale.                                                                                                         

La scelta di operare negli EAU si giustifica alla luce di numerosi fattori, tra cui, vale la pena sottolineare: la posizione geografica strategica, le politiche di attrazione degli investimenti esteri, il costo contenuto della manodopera, le condizioni fiscali e le normative vantaggiose, un ridotto costo dell’energia e la presenza di numerose zone industriali e Free Trade Zone, che consentono alle imprese straniere di beneficiare di numerosi vantaggi fiscali, doganali e commerciali.                                                                                                                                      

Opportunità settoriali

Costruzioni

Il settore delle costruzioni rappresenta la terza industria più importante negli Emirati, dopo quella petrolifera e del commercio (contribuisce per l’8,5% alla formazione del PIL).

Diversi progetti infrastrutturali sono stati annunciati dai governi locali di Abu Dhabi (650 milioni di AED per nuove strade) e Dubai (2 miliardi di AED per l'aggiornamento Dubai-Al Ain Road).

Per Expo 2020 e relativi progetti infrastrutturali sono stati stanziati circa 10 miliardi di US$. Tra i progetti più importanti vale la pena  sottolineare l’espansione dell'aeroporto internazionale Al Maktoum (DWC), quella del porto di Jebel Ali e l’ampliamento della linea rossa della metropolitana, che collega il centro di Dubai al sito dell'Expo.

Sono previste 34.000 nuove unità abitative nei prossimi anni, per un investimento complessivo di 8,7 miliardi di dollari. Rispetto alla concorrenza (Cina, Turchia, India, Grecia, Spagna) gli operatori italiani hanno registrato risultati meno negativi: Italia - 12% , contro una media di -15% degli altri fornitori concorrenti.

Prodotti Alimentari

Driver di crescita si possono trovare nel sostegno alle iniziative di agricoltura biologica, nello sviluppo degli standard HALAL, nel lancio della strategia nazionale per la sicurezza alimentare 2050. Gli EAU  hanno ottenuto il 6° posto su 107 paesi per “favourable environment for the food & beverage business” (Dubai Exports).                                                                                                                            Importazioni: dal mondo 12 mld EUR, dall’Italia 291 mln di EUR, +22% nel biennio 2019/2018. Notevoli opportunità di crescita: scarsissima produzione locale; importante presenza nella GDO di prodotti italiani di fascia media; canale Hotellerie-Restaurant-Café registra il continuo incremento di ristoranti italiani.

Abbigliamento

L'esportazione dall'Italia verso gli Emirati Arabi per articoli di abbigliamento e articoli in pelle e simili è pari a 89M di euro (nel 2020) con un calo di 9,6M di euro rispetto all'anno precedente.  La vendita al dettaglio su Internet è destinata a crescere ulteriormente insieme alla spinta del governo ad attuare la strategia di e-commerce degli Emirati Arabi Uniti, che mira a rafforzare lo status di Dubai come piattaforma logistica globale e ad accelerare la crescita del commercio elettronico.

Energia

Gli EAU stanno puntando allo sviluppo delle energie rinnovabili. Secondo la Dubai Clean Energy Strategy, entro il 2050 il 75% del fabbisogno energetico di Dubai sarà soddisfatto da energia pulita. DEWA (Dubai Electricity & Water Authority) intende investire in questi progetti circa 163 miliardi di dollari. Ulteriori opportunità provengono dagli impianti di desalinizzazione delle acque, che DEWA intende alimentare totalmente ad energia pulita/solare entro il 2030.

Il paese ospita l'IRENA, l'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili, nata su impulso della Nazioni Unite, con sede ad Abu Dhabi, la cui assemblea conta oggi 161 Paesi membri. Nel gennaio 2020, ha siglato con il Ministero dell’Energia e dell’Industria emiratino un accordo per la cooperazione nel campo delle energie rinnovabili e per l’accelerazione al passaggio a risorse energetiche a bassa emissione di carbonio.

Ad Abu Dhabi, è stato installato il più grande impianto mondiale a pannelli solari, NOOR, esteso su 8 km, produce 1.2 GW di energia e copre il fabbisogno energetico di 90.000 persone.

Macchinari e Apparecchiature

Nonostante questo Paese non abbia vocazione manifatturiera, la tecnologia e i macchinari in genere rappresentano circa il 30% dell’export totale italiano (prevalente la quota di attrezzature dedicate all'oil&gas, al trattamento delle acque e alla produzione di energie rinnovabili). L'Italia occupa la sesta posizione in questo settore tra i fornitori, alle spalle di Cina, UK, USA, Germania e Giappone.

Zone franche    

Lo scopo delle zone franche è quello di favorire investimenti diretti esteri negli Emirati Arabi Uniti. Le imprese ammesse a operare nelle zone franche possono, di regola, essere interamente a capitale straniero. La maggior parte delle zone franche si caratterizzano per attrarre ed accogliere particolari settori industriali o economici, come evidenziato dal loro nome, quali il Dubai Internet City, il Dubai Healthcare City o il Dubai Media City.

Nonostante la maggior parte delle zone franche negli Emirati Arabi Uniti si trovino a Dubai, esistono anche altre importanti zone franche al di fuori di Dubai, come l’Abu Dhabi Global Market e il Khalifa Industrial Zone ad Abu Dhabi, il Hamriyah Free Zone a Sharjah e il RAK Free Trade Zone a Ras Al Khaimah.

All’interno delle zone franche, i singoli emirati sono dotati del potere di emanare, in determinati settori specifici, proprie normative e regolamenti in grado di prevalere sulle stesse leggi federali e locali. Ad esempio, il Dubai International Financial Centre (DIFC), che è una zona franca finanziaria, è dotato di un corpo di proprie leggi, sia in materia societaria che contrattuale e del lavoro, oltre che di un proprio sistema giudiziario.

Nella maggior parte delle zone franche sono previste esenzioni all’imposizione fiscale a favore delle aziende, che si insediano in loco per periodi compresi tra i 15 e i 50 anni, di regola, rinnovabili.

Modalità di insediamento nel paese

Per poter svolgere affari negli Emirati Arabi Uniti un imprenditore straniero è tenuto a stabilire una presenza formale riconosciuta legalmente nel paese, attraverso una delle seguenti modalità.

Costituzione società in loco 

Requisito preliminare per tutte le società chiamate a operare sul territorio è quello di ottenere apposita licenza di commercio presso il Ministero per lo Sviluppo Economico e, se necessario, ulteriore autorizzazione rilasciata dal competente ministero, o agenzia governativa situata nel relativo emirato o zona franca.                                                                                                                       Le società locali possono essere civil companies oppure essere costituite ai sensi della Legge federale N. 2 del 2015 in materia di società commerciali.  Tutte le società costituite in loco sono tenute ad adottare una delle seguenti tipologie:

  • Limited Liability Company
  • Private Joint Stock Company
  • Public Joint Stock Comapany
  • Limited Partnership
  • General Partnership.

Tra queste tipologie, quella maggiormente utilizzata dagli investitori stranieri è la Limited Liability Company, che consente di esercitare un ampio controllo e non prevede la sottoscrizione di alcun capitale sociale minimo.

Ai sensi dell’articolo 76 della legge in materia societaria, i soci di una Limited Liability Company hanno, infatti, il diritto di stabilire l’entità del capitale sociale a condizione che tale previsione sia sufficiente alla società per condurre le proprie attività imprenditoriali.

Tuttavia, la normativa in materia societaria non consente alle limited liability companies di svolgere alcune attività commerciali specifiche. Attività bancarie, assicurative o di investimento per conto terzi possono essere svolte unicamente tramite una Public Joint Stock Company.

Inoltre, le Limited Liability companies non sono autorizzate ad offrire le proprie azioni in vista di una sottoscrizione pubblica, diritto riconosciuto soltanto alle Public Joint Stock Companie. Ciononostante è consentito a una società di modificare il proprio status legale allo scopo di poter beneficiare della sottoscrizione pubblica.                                                                              

Dal 1 giugno 2021, il Governo ha dato esecuzione a una sostanziale modifica in materia societaria che prevede la possibilità per gli investitori stranieri di detenere il 100% del capitale di società costituite in territorio UAE, sovvertendo ciò che stabiliva la normativa in vigore sino ad allora, secondo cui il 51% del capitale sociale doveva obbligatoriamente appartenere ad un cittadino degli emirati o ad una persona giuridica interamente partecipata da cittadini di nazionalità UAE.

La ragione di tale modifica va rinvenuta nella volontà, espressamente manifestata dal Ministro dell’Economia Abdulla bin Touq Al Marri, di incrementare il vantaggio competitivo, rendendo più agevole, per gli investitori stranieri, lo svolgimento delle proprie attività imprenditoriali negli Emirati Arabi Uniti.

Sono state, tuttavia, mantenute alcuni limitazioni con riferimento a specifici settori imprenditoriali, per i quali è tuttora richiesta la presenza di un soggetto locale tra cui, ad esempio, quello immobiliare, ingegneristico e nello svolgimento di attività di manodopera.    

L’atto costitutivo di una Limited Liability Company può prevedere che:

  • il socio straniero possa nominare tutti gli amministratori della società
  • il socio straniero possa nominare il general manager della società
  • il socio straniero sia dotato del potere di veto in tutte le principali decisioni da assumere in ambito societario
  • il socio straniero sia il destinatario dei beni aziendali in caso di liquidazione.

Apertura di Filiale di società estera o di Ufficio di rappresentanza

La normativa locale in materia societaria, agli articoli 327 e ss., consente alle società estere di aprire proprie filiali o uffici di rappresentanza sul proprio territorio. Le filiali, come anche gli uffici di rappresentanza, possono essere interamente partecipate da cittadini stranieri. La filiale di società estera può essere registrata sul territorio degli emirati solo grazie a un accordo di “sponsorizzazione” con un agente locale, che può essere sia una persona fisica che una giuridica interamente partecipata da cittadini degli emirati. L’accordo da stipularsi in lingua inglese e araba deve risultare autenticato da un notaio locale.

L’agente non è dotato di alcun potere né soggetto ad alcuna responsabilità nei confronti della filiale, che sarà, invece, interamente gestita dalla società straniera. I servizi forniti dall’agente hanno un costo che, di regola, si aggira tra i US$ 20,000 e i US$ 40,000. Non è previsto alcun capitale sociale minimo per la costituzione della filiale, ma la società estera è tenuta a fornire una formale garanzia bancaria dell’ammontare di circa US$14,000 emessa da una banca locale o da una filiale di una banca internazionale con sede negli Emirati, unitamente alla documentazione volta a fornire prova della regolare iscrizione al registro delle imprese nel paese di costituzione, dell’ammontare del proprio capitale sociale e alle copie degli ultimi due bilanci certificati. Di regola, una società straniera deve essere operativa da almeno due anni per poter aprire una propria filiale negli Emirati Arabi Uniti.

Per poter svolgere la propria attività commerciale, la filiale deve ottenere apposita preventiva autorizzazione dalle competenti autorità locali. Tale attività deve necessariamente coincidere con quella svolta dalla società straniera in patria. Qualora la società straniera sia residente in uno degli  Stati appartenenti al Consiglio di Cooperazione del Golfo, non è richiesta la nomina di alcun agente locale e la sottoscrizione di apposito accordo. Di regola, alle filiali di società estere non è consentito scambiare merci all’interno degli Emirati Arabi Uniti, al di fuori di quelle prodotte dalla casa madre. Alle filiali di società estere è tuttavia consentito di fornire attività di customer service ai clienti della società madre.

Le attività che un ufficio di rappresentanza è autorizzato a svolgere negli Emirati, sono assai più stringenti rispetto a quelle concesse alle filiali. Si limitano allo svolgimento di attività di marketing e/o di altre attività a carattere amministrativo per conto della società estera. Un ufficio di rappresentanza è autorizzato a raccogliere informazioni sul mercato locale, stabilire contatti e procurare ordini a favore della società estera. Qualora quest’ultima decida di effettuare attività di vendita di prodotti in loco sarà tenuta ad avvalersi della collaborazione di un a gente locale.  

Apertura di società in zona franca

Le società che si stabiliscono in una zona franca beneficiano di regola di specifici benefici finanziari. Le principali tipologie societarie utilizzate in una zona franca sono: filiale di società estera; free zone company o una free zone establishment.

Non sono previsti obblighi di sottoscrizione di un capitale sociale minimo per le filiali di società estere, mentre lo stesso non vale per le altre due tipologie societarie, per le quali è invece previsto l’obbligo di disporre di un capitale sociale sufficiente a svolgere le attività per le quali sono state ottenute le relative licenze.

Una free zone establishment può avere un unico socio (persona fisica o giuridica), mentre una free zone company di regola dispone di due o più soci.                                                                                                                      

Le società costituite in zone franche sono generalmente autorizzate a svolgere la proprie attività imprenditoriale unicamente all’interno della zona franca di costituzione, o in ambito internazionale e unicamente in relazione alle attività per le quali le società hanno ottenuto le apposite licenze.

Una società costituita in una zona franca  può detenere una o più tra la seguenti licenze: licenza di commercio, licenza per la prestazione di servizi, licenza di fabbricazione e di produzione industriale.

Al fine di poter svolgere attività di vendita di prodotti al di fuori della zona franca, una società costituita in una zona franca è tenuta ad avvalersi della collaborazione di un agente di commercio, di un distributore oppure procedere alla costituzione di società in loco.  

Società Holdings

Le recenti modifiche alla normativa in materia societaria hanno introdotto il concetto di holding. Ai sensi dell’articolo 266 della normativa in oggetto, una holding può essere strutturata in due diverse tipologie, quelle di una limited liability company oppure di una joint stock company.

L’oggetto sociale di una holding company è limitato alle seguenti attività:

  • detenere azioni in joint stock companies e limited liability companies
  • estendere prestiti, garanzie e altri tipologie di finanziamenti alle proprie controllate
  • possedere beni immobili e mobili necessari al raggiungimento dei propri obiettivi
  • gestire e amministrare le proprie controllate
  • detenere diritti di proprietà intellettuale.                                                                                                                                         

Agenzia commerciale

Le aziende estere, che desiderano importare o distribuire i propri prodotti negli Emirati Arabi Uniti senza mantenere una presenza fisica nel paese, si affidano di regola alla collaborazione con agenti di commercio locali. In questo modo, riescono a sfruttare la conoscenza del mercato da parte degli agenti ed evitare i costi elevati e le difficoltà legate alla costituzione di una propria filiale in loco. L’utilizzo di agenti di commercio locali è molto diffuso tra i produttori e  commercianti stranieri, specialmente quando si tratta di importazioni di prodotti su larga scala. 

Sulla base di un accordo di agenzia commerciale, l’azienda estera e l’agente possono regolamentare l’entità delle commissioni, il territorio nell’ambito del quale il rapporto avrà esecuzione e la durata. Qualora l’accordo venisse depositato presso il Ministero dell’Economia, l’agente potrà beneficiare di una serie di tutele espressamente previste dalla normativa sull’agenzia commerciale (Legge Federale N. 18 del 1981 e successive modifiche). Tali tutele comprendono:

  • Esclusiva: gli agenti di commercio il cui accordo è stato depositato presso il Ministero dell’Economia hanno il diritto esclusivo di importare i prodotti oggetto dell’accordo
  • Commissioni: gli agenti hanno diritto di ricevere le commissioni sulle vendite effettuate così come su quelle realizzate sul territorio da parte del preponente o da qualunque altra parte
  • Durata: il preponente è autorizzato a rescindere unilateralmente un contratto di agenzia depositato presso il Ministero dell’Economia unicamente in presenza di una grave violazione. Inoltre, il preponente non può rifiutarsi di rinnovare un accordo di agenzia commerciale depositato presso il Ministero dopo la sua naturale scadenza, senza riconoscere all’agente una somma a titolo di indennità.

Gli accordi di agenzia commerciale che non vengono invece depositati presso il Ministero dell’Economia, non sono sottoposti alle restrizioni sopra indicate. Non sono prescritti requisiti formali affinché un accordo di agenzia commerciale sia valido al di là della volontà manifestata dalle parti nell’accordo.                                                                                                                                      

Stefano Linares

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